Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33843 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33843 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME e NOME (in qualità di erede di NOME), rappresentate e difese dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Sarzana (SP), INDIRIZZOricorrenti-
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. NOME COGNOME, NOME COGNOME, prof. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv . NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Oggetto: contratto
di mutuo
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, pubblicata il 27.12.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.12.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
–NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano opposizione avverso il precetto loro notificato in data 28.2.2017 da Unicredit s.p.a. per il pagamento di € 178.591,94 (al 31 gennaio 2017) a titolo di capitale residuo e rate scadute di cui al contratto di mutuo ipotecario, stipulato il 20.12.2006 per l’importo di € 200.000 garantito da ipoteca volontaria.
Gli opponenti deducevano la nullità di detto contratto per usurarietà degli interessi di mora, indeterminatezza delle pattuizioni in ordine al tasso di interesse, divergenza del Taeg e dell’lsc indicato rispetto a quello effettivo e capitalizzazione composta degli interessi in ordine al piano di ammortamento c.d. alla francese.
2.─ il Tribunale della Spezia, con sentenza n. 453/2020 accoglieva l’opposizione limitatamente alla somma di € 938,07 e, per l’effetto accertava come dovuto l’importo di cui all’atto di precetto pari ad € 178.219,81 .
3 .─ Avverso tale decisione interponevano appello NOME COGNOME e NOME COGNOME (quest’ultima in qualità di erede di NOME COGNOME), con atto di citazione notificato il 6.11.2020 dinanzi alla Corte di Appello di Genova che con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:
è pacifico che la decisione possa essere motivata per relationem , anche facendo proprie le argomentazioni e le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio;
pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione, è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice a quo , la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione;
c) per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, la motivazione, è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice a quo , la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione. Non può, poi, non osservarsi che le osservazioni del CT delle parti attrici e odierne appellanti sono state esaminate e approfonditamente confutate dal CTU ed attenevano unicamente a profili marginali. nonché all’asserita certa presenza di anatocismo nei mutui con piano di ammortamento “alla francese”, tesi sostenuta non già sulla base delle caratteristiche concrete del contratto di cui si discute, bensì richiamando le analisi teoriche compiute da esperti attuariali e di matematica finanziaria;
d) ritiene, pertanto, la Corte che la decisione di primo grado non possa ritenersi viziata per motivazione apparente, tenuto anche conto del fatto che il primo Giudice, lungi dal recepire acriticamente le risultanze della CTU, ha chiarito di volersi attenere a quanto stabilito dalla Suprema Corte a Sez. U., secondo cui, in caso di pattuizione ad origine di interessi moratori in misura superiore al c.d. tasso soglia che risultino poi effettivamente applicati nel corso del rapporto, gli stessi non sono dovuti in tale misura, in relazione alle rate in cui gli stessi siano stati applicati, bensì dovranno essere riportati entro il limite dei corrispettivi se gli stessi appaiano legittimamente pattuiti (osservando, altresì, che la illegittima pattuizione in violazione della normativa antiusura non determina azzeramento tout court di tutti gli interessi, ricomprendendovi cosi anche quelli corrispettivi, seppure legittimamente pattuiti in quanto entro-soglia);
nel piano di ammortamento alla francese sono assenti interessi anatocistici poiché, pur essendo il piano di ammortamento stilato in capitalizzazione composta, la quota di interessi è calcolata in capitalizzazione semplice e quindi “non anatocistica”;
le doglianze sviluppate con il secondo e il terzo motivo di gravame, che per ragioni di connessione devono essere esaminati congiuntamente, non colgono nel segno, limitandosi a dissertazioni astratte, mentre occorre muovere dallo specifico contratto di mutuo per cui è causa ove le indicazioni sulle condizioni contrattuali sono tutte specifiche e circostanziate e consentono di determinare in modo univoco il capitale finanziato, la data d’inizio dell’ammortamento, la durata, la frequenza dei pagamenti, il tasso d’interesse, il tipo di ammortamento (“il metodo a rate costanti posticipate, o francese”), le modalità di formazione della rata (col calcolo degli interessi sul capitale residuo) e di ricalcolo per il caso di variazione del tasso. Né vi sono sostanziali discrepanze tra il piano di ammortamento allegato al contratto e quello rielaborato dal CTU.
4.
─
COGNOME NOME COGNOME NOME hanno presentato ricorso per cassazione con cinque motivi ed anche memoria.
Unicredit s.p.a. ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le ricorrenti deducono:
5. ─ Con il primo motivo: Violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. -Motivazione apparente -Nullità della sentenza. La Corte avrebbe aderito acriticamente sia in I che in II grado alla CTU.
5.1. -La censura è inammissibile.
Non è carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di
consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (Cass. n. 4352/2019; Cass. n. 22056/2020). Va da sé che la motivazione non presenta il vizio previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. che sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., n. 3819/2020, Cass., n. 6758/2022). E non è nemmeno apparente perché è tale la motivazione, carente del giudizio di fatto e basata su una affermazione generale e astratta (Cass., n. 4166/2024).
Nel caso di specie la Corte ha escluso che il Giudice di I grado di sia appiattito sulla CTU, poiché aveva indicato specificamente il proprio convincimento disattendendo la stessa su alcuni punti quali l’anatocismo in tema di ammortamento alla francese , facendo propri ripetuti orientamenti giurisprudenziali. La Corte ha espressamente rilevato che le osservazioni dei CTP non erano congrue rispetto all’effettivo contenuto contrattuale oggetto del giudizio ed assumevano un valore teorico non coerente con la fattispecie oggetto di esame.
-Con il secondo motivo: Ulteriore violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 360, n. 4, c.p.c. per avere il Giudice di Appello del tutto omesso di prendere posizioni sulle critiche dell’odierna parte ricorrente alla Ctu -Omessa motivazione -Nullità della sentenza. Violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. – Omesso esame di un fatto decisivo riguardo alla risultanza documentale costituita dai dati peritali della perizia di parte -Nullità della sentenza.
6.1 -La censura è inammissibile: non solo perché si tratta di un motivo inestricabilmente combinato, ma anche perchè all’interno di esso è dedotta la violazione del numero 5 dell’articolo 360 , pur versandosi in ipotesi di doppia conforme.
─ Con il terzo motivo: Violazione dell’art. 116 c.p.c. e del principio del prudente e diligente apprezzamento delle risultanze documentali e probatorie, in sede di legittimità, riguardo all’art. 360, n. 4, c.p.c. e connessa ulteriore motivazione apparente.
7.1 ─ Il motivo è inammissibile.
La doglianza circa la violazione dell’articolo 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo « prudente apprezzamento », pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., n. 20867/2020).
Ciò esime dall’osservare che il motivo è altresì infondato in conseguenza della reiezione dei primi due mezzi.
─ Con il quarto motivo: Violazione degli artt. 1346, 1418 c.c. e 117 Tub in relazione all’art. 360, n. 3, c.c. -Nullità per
indeterminatezza sui tassi applicati e riguardo alla clausola in punto di ammortamento alla francese -Ulteriore violazione dell’art. 1175 c.c. in riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c. per non avere la banca correttamente ed esaustivamente informato i mutuatari -Motivazione apparente.
8.1 ─ Sull’ammortamento alla francese l a pronuncia del giudice di merito è conforme all’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte secondo cui: « In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti » (Cass., Sez. un., n. 15130/2024).
Né il ricorso contiene una qualche specifica allegazione in forza della quale, in ragione del concreto conformarsi del rapporto, il principio sopra richiamato non sarebbe applicabile.
Quanto alla censura sulla violazione dell’art. 1175 c.c. in riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c., per non avere la banca correttamente ed esaustivamente informato i mutuatari, è opportuno evidenziare che la Corte ha specificamente indicato le clausole contrattuali che contengono indicazioni sui costi effettivi del finanziamento (p.7-8) per cui, come già sottolineato dalla Corte di merito, le censure assumono vale nza di ‘dissertazioni astratte’ .
9. ─ Con il quinto motivo: Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c., nonché non osservanza della
statuizione della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 77/2018.
9.1 ─ La censura è inammissibile.
La pronuncia è per un verso pienamente conforme al principio della soccombenza, a fronte del totale rigetto dell’appello.
D’altro canto , il diniego di compensazione non è mai censurabile in Cassazione. In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., n. 11329/2019; Cass., Sez. Un., n. 14989/2005).
─ Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 5.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima