Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33804 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33804 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
Oggetto: mutuo ammortamento alla francese
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25348/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , quale procuratrice della RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
-intimato –
avverso l ‘ordinanza della Corte di appello di Roma n. 2274/2022,
-intimato –
depositata il 5 aprile 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 5 aprile 2022, che ha respinto l’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva dichiarato la nullità della clausola relativa agli interessi di mora pattuiti nell’atto di rinegoziazione del mutuo sottoscritto il 19 ottobre 2010 tra esso ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.c.p.a., disponendo che gli interessi moratori da corrispondere per il ritardato pagamento venissero individuati nella misura di quelli corrispettivi pattuiti nel medesimo atto di rinegoziazione, e respinto le ulteriori domande di nullità contrattuale e, conseguentemente, di restituzione avanzate sul fondamento dell’usurarietà del contratto di mutuo e dell’applicazione di interessi anatocistici ;
la Corte di appello, dopo aver dato atto che nel giudizio di primo grado si era costituita la banca mutuante ed era intervenuta la RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice generale di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del RAGIONE_SOCIALE della banca, e, quindi, quale procuratrice generale della RAGIONE_SOCIALE, a sua volta cessionaria di tale RAGIONE_SOCIALE, ha riferito che il Tribunale, avendo accertato che il tasso degli interessi moratori pattuito era superiore alla soglia prevista ai sensi della l. 7 marzo 1996, n. 108, e, dunque, usurario, aveva dichiarato la nullità della relativa clausole e non dovuti i relativi interessi, ma aveva ritenuto dovuti gli interessi corrispettivi convenuti in quanto coerenti con la corrispondente soglia e non travolti dalla nullità della clausola relativa agli interessi moratori;
quindi, ha disatteso il gravame del mutuatario evidenziando, quanto alla prospettata applicazione di interessi anatocistici insita nel cd. piano di ammortamento alla francese, che un siffatto piano non comporta
alcuna violazione dell’art. 1283 cod. civ. , poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota di interessi della rata di rimborso;
-quanto, poi, alla erronea indicazione dell’RAGIONE_SOCIALE, ha escluso che tale circostanza desse luogo a una indeterminatezza del contratto, rilevanti quale causa di nullità ai sensi dell’art. 117 t.u.b.;
il ricorso è affidato a cinque motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice della RAGIONE_SOCIALE;
non spiegano, invece, alcuna difesa la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e la RAGIONE_SOCIALE;
il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 190 e 281 sexies cod. proc. civ., 80 bis, disp. att., cod. proc. civ. e 24 e 111 Cost., per avere la Corte di appello deciso la vertenza, in sede di prima udienza, senza che la causa fosse discussa, senza che fossero precisate le conclusioni e senza consentire all’appellante di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa;
-evidenzia, altresì, l’inosservanza delle disposizioni procedurali emanate con decreto del 1° marzo 2022, con cui era stata disposta la trattazione cartolare della udienza di prima comparizione del 4 aprile 2022, le quali prevedevano la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni in difetto della richiesta delle parti di decisione al termine della prima udienza;
con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto
nuova e, dunque, inammissibile l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, oggetto del primo motivo di appello, sollevata sul fondamento della mancata dimostrazione delle allegate cessioni in favore di queste ultime società del diritto controverso;
sostiene, sul punto, che la titolarità del diritto è un elemento costitutivo della domanda e la sua carenza può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
con il terzo motivo si duole della omessa pronuncia sul terzo motivo di appello, avente a oggetto la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse, in relazione alla mancata indicazione del metodo di calcolo applicato per la costruzione del piano di rimborso, e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1325, 1346 e 1418 cod. civ., 116 e 117 t.u.b. e 6 delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 in relazione al mancato accoglimento di tale domanda;
con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 cod. pen. e 1 l. 7 marzo 1996, n. 108, e 1815 cod. civ., per aver la Corte di appello erroneamente ritenuto insussistente la dedotta usurarietà del mutuo;
sottolinea, in proposito, che il giudice di merito non aveva valutato correttamente la natura composta del tasso di interesse applicato e, dunque, era giunto a una individuazione del T.E.G. inferiore rispetto a quella effettivo, il quale, invece, era superiore alla soglia fissata ai sensi della l.n. 108 del 1996;
-con l’ultimo motivo critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 821, terzo comma, 1184, primo comma, e 1283 cod. civ. e per motivazione apparente, nella parte ha escluso che un piano di rimborso predisposto con il metodo dell’ammortamento alla francese configurasse l’applicazione di un regime di interessi composti in violazione del divieto di anatocismo;
la questione della validità del contratto di mutuo articolato secondo il
cd. piano di ammortamento alla francese, in relazione alla prospettata indeterminatezza delle condizioni pattuite, interessata in particolare dal terzo motivo di ricorso, è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte con provvedimento della Prima Presidente depositato il 7 settembre 2023;
ciò posto, si ritiene opportuno differire l ‘esame del ricorso all’esito della decisione che sulla questione controversa verrà assunta dalle Sezioni Unite
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo. Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale dell’8 novembre 2023.