Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 398 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 398 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21356/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
COGNOME DI SIENA , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
Oggetto: Contratti bancari -Mutuo -Ammortamento c.d. ‘alla francese’ -Violazione divieto anatocismo -Deduzione in via generale – Inammissibilità
R.G.N. 21356/2022
Ud. 17/12/2024 CC
-controricorrente
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1218/2022 depositata il 14/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1218/2022, pubblicata in data 14 giugno 2022, la Corte d’appello di Firenze, nella regolare costituzione dell’appellata BANCA MONTE DEI RAGIONE_SOCIALE DI SIENA SRAGIONE_SOCIALE ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 1406/2019, pubblicata in data 4 ottobre 2019, la quale, a propria volta, aveva respinto la domanda dell’odierno ricorrente volta a conseguire sia l’accertamento dell’illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi deriva nte dall’impiego del metodo di ammortamento c.d. ‘ alla francese ‘ e del superamento del tasso soglia di legge con riguardo ad un contratto di mutuo concluso in data 10 maggio 2002 con l’odierna controricorrente sia la condanna di quest’ultima alla ripetizione di quanto indebitamente versato ex art. 2033 c.c.
La Corte territoriale, decidendo sul gravame, ha, in primo luogo, escluso che il sistema di ammortamento c.d. ‘alla francese’ determini la capitalizzazione degli interessi, rilevando che, peraltro, la consulenza tecnica disposta nel giudizio di prime cure aveva escluso che le clausole negoziali dello specifico contratto determinassero un meccanismo di capitalizzazione degli interessi.
La Corte, in particolare, ha osservato che nel sistema di ammortamento ‘alla francese’ può verificarsi la capitalizzazione degli
interessi laddove il mutuatario non abbia adempiuto regolarmente al pagamento delle singole rate del contratto – in quanto in questo caso gli interessi di mora possono essere calcolati anche sull’intera rata scaduta e quindi anche sulla quota parte degli interessi ricompresi nella stessa -ma ha affermato che tale meccanismo deve ritenersi legittimo ex art. 3 della delibera CICR 9 febbraio 2000 senza che, peraltro, sia consentita l’ulteriore capitalizzazione di questi interessi e senza che possa applicarsi l’art. 120, comma 2, TUB, dal momento che la stessa previsione espressamente introduce una deroga al divieto di anatocismo in caso di interessi moratori.
Dopo avere escluso ulteriormente che le condizioni del contratto di mutuo fossero prive di sufficiente determinatezza, la Corte d’appello, in secondo luogo, ha disatteso il motivo d’appello che censurava la decisione di prime cure, per non aver rilevato il superamento del tassosoglia di legge nella determinazione degli interessi, osservando sia che la verifica del rispetto del tasso soglia di legge deve essere operata separatamente con riferimento agli interessi corrispettivi ed agli interessi moratori, senza possibilità di procedere al cumulo degli stessi, sia che, nel caso di specie, la stessa perizia di parte dell’appellante evidenziava che, con riferimento agli interessi corrispettivi, il tasso soglia non era mai stato superato.
Quanto agli interessi moratori, la Corte d’appello, dopo aver evidenziato che gli stessi non si aggiungono agli interessi corrispettivi ma si sostituiscono ad essi, ha evidenziato che il rispetto del tasso soglia deve tenere conto della maggiorazione – quale voce di danno del tutto lecita -di 2,1 punti rispetto ai TAEG medi prevista dalle circolari della Banca d’Italia, osservando, ulteriormente, che, pur ipotizzando di applicare anche agli interessi moratori il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi, la nullità della clausola concernente la
determinazione dei primi ex art. 1815 c.c. non si sarebbe comunque estesa alla pattuizione sugli interessi corrispettivi
Operata tale premessa, la Corte d’appello ha rilevato che dalla CTU disposta nel corso del giudizio di primo grado non emergeva un superamento né del tasso soglia, ove individuato nel TEGM maggiorato di 2,1 punti percentuali, né del tasso soglia, ove individuato nel mero tasso della categoria dei mutui, essendo avvenuto un superamento di quest’ultimo unicamente in corso di rapporto, e quindi un’ipotesi di ‘usura sopravvenuta’, irrilevante.
La Corte ha altresì escluso la possibilità di computare la commissione di estinzione anticipata, costituendo la stessa una penale per l’ ipotesi eventuale di estinzione anticipata.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre NOME COGNOME
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 120 TUB; 820, 821, 1282, 1284, 1419, 1193, 1195 c.c.; 6 delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Censurando la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha escluso che il c.d. ‘ammortamento alla francese’ determini capitalizzazione degli interessi, il ricorrente procede ad un’articolata ricostruzione sui caratteri dell’obbligazione da interessi , evidenziando
la necessità di distinguere, nella loro dinamica due momenti maturazione e scadenza -e quindi anche di distinguere tra capitalizzazione ( ‘interessi su interessi in quanto caratterizzati dalla periodicità intesa, in coerenza con l’art. 821 c.c. come acquisto e non inteso come scadenza’ ) e anatocismo (‘ interessi su interessi che invece presuppone la scadenza’ ) ed escludendo che i termini siano sinonimi, in quanto ‘mentre la capitalizzazione può generarsi nel corso della maturazione degli interessi, l’anato cismo necessita la scadenza degli stessi’ .
Argomenta, quindi, che l’ammortamento alla francese verrebbe a generare interessi più velocemente di quanto consente la legge, con la conseguenza della necessità di rideterminare le imputazioni dei pagamenti effettuati dal debitore ‘che non potranno più essere soggetti al regime dell’art. 1194 ma a quello dell’art. 1195 (e 1193 c.c.)’ .
Conclude, pertanto, affermando, che ‘la sentenza dovrà dunque essere cassata in quanto il tipo di ammortamento applicato al caso de quo, comporta – per propria conformazione strutturale, seppur con intensità maggiore o minore a seconda delle fattispecie che nel concreto lo realizzino -che una parte degli interessi posti a remunerazione del mutuo erogato divengano esigibili prima che siano maturati, per maturare in epoca successiva alla scadenza fissata per relativo pagamento. Secondo il principio espresso negli artt. 820 (comma 3) e 821 (comma 3) cod. civ., infatti, gli interessi – quali frutti civili del capitale dato in «godimento» – «si acquistano», e cioè maturano, «giorno per giorno, in ragione della durata del diritto»’ .
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1224, 1322, 1175, 1337, 1366, 1375, 1339, 1419, 2598, n. 3, c.c.; artt. 2, 41, 42 Cost. e della L. 108/1996.
Censurando la decisione impugnata, nella parte in cui la stessa ha escluso che nel mutuo in questione si fosse verificato un superamento del tasso-soglia di legge, il ricorrente sottopone a critica anche la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19597/2020, di cui deduce il contrasto con il principio di ragionevolezza, osservando, quindi, che ‘l’assunto in virtù del quale un unico correttivo (2,1) applicato a ogni forma di finanziamento connotato ciascuno di rilevanti differenze di tassi (come emerge chiaramente dai TEGM rilevati negli anni), finisce per rendere l’assunto stesso non solo irragionevole ma anche irrazionale, in quanto crea una inevitabile diversità di trattamento tra le diverse tipologie di finanziamento finendo per rendere la disciplina antiusura più facilmente applicabile ai finanziamenti che adottano tassi più elevati e rendendola più difficilmente applicabile a quelli che adottano tassi più bassi (colpendo in particolar modo i mutui fondiari e ipotecari in generale)’ e concludendo che ‘per le ragioni anzidette la banca ha l’obbligo di ricondurre in qualunque momento il tasso moratorio (ma fosse anche quello corrispettivo) entro i limiti del tasso soglia; per tale ragione la sentenza deve essere cassata e riconosciuta l’illegittimità del l’applicazione degli interessi moratori ultra soglia in qualunque momento dell’esecuzione del contratto’
I motivi di ricorso sono, nel loro complesso, inammissibili.
2.1. Quanto al primo motivo, lo stesso omette radicalmente di misurarsi con una delle rationes decidendi della decisione impugnata.
Quest’ultima, infatti, sulla scorta dell’accertamento peritale svolto in corso di causa, non solo ha escluso in via generale che il sistema di ammortamento c.d. ‘alla francese’ determini una capitalizzazione degli interessi ma anche, correttamente, ha verificato ed escluso che, nel concreto, lo specifico sistema di ammortamento operante per il
contratto di mutuo concluso dalle parti in causa venisse a determinare una capitalizzazione degli interessi.
Premesso, allora, che la decisione impugnata, nelle proprie affermazioni in diritto, risulta comunque pienamente conforme al principio recentemente espresso da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U – Sentenza n. 15130 del 29/05/2024), si deve rilevare che le censure del ricorrente si risolvono nel dedurre – del tutto astrattamente -la pretesa realizzazione, mediante l’utilizzo del sistema di ammortamento cd. ‘alla francese’, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da adeguate – e soprattutto chiare deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l’avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13144 del 2023 e, ancora, Cass. Sez. U – Sentenza n. 15130 del 29/05/2024) e cioè senza aggredire la ratio decidendi sulla quale la decisione impugnata si è ulteriormente venuta a basare e che, da sola, varrebbe a sorreggere adeguatamente la motivazione.
2.2. Quanto al secondo motivo, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360bis , n. 1), c.p.c. in quanto la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare tale orientamento.
È lo stesso ricorrente, invero, a riconoscere la piena conformità della decisione impugnata ai principi enunciati da questa Corte con la decisione Cass. Sez. U – Sentenza n. 19597 del 18/09/2020, di talché il motivo di ricorso si sostanzia in una censura a tale ultima decisione, piuttosto che alla sentenza della Corte fiorentina, con un complesso di argomentazioni che, tuttavia sono già state valutate -direttamente o indirettamente -e disattese proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, risultando, pertanto, ingiustificato un ripensamento sul punto.
Anche in questo caso, poi, non il ricorso non intercetta in alcun modo l’ulteriore ratio decidendi della decisione impugnata, e cioè la considerazione, per cui anche utilizzando un tasso soglia diverso dal TEGM maggiorato di 2,1 punti, la clausola sugli interessi moratori non risultava comunque superare il tasso limite di legge.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima