Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35833 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35833 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
sul ricorso 13620/2022 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
– controricorrente –
nonché contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
– intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2178/2022 depositata il 01/04/2022.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe i NOME hanno inteso chiedere la cassazione della sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma, rigettandone il gravame avverso la decisione di primo grado che in relazione al mutuo a suo tempo da essi stipulato con la Banca Monte di Paschi di Siena, ne aveva respinto la domanda intesa a far accertare l’anatocismo degli interessi e l’usurarietà dei tassi applicati a detto rapporto, ha, tra l’altro, riconosciuto la legittimità del metodo di capitalizzazione c.d. alla francese nella convinzione che esso non comporti il calcolo di interessi su interessi «ritenendosi che, nei finanziamenti a rimborso graduale, ancorché la rata dell’ammortamento sia convenuta e determinata nel regime finanziario composto, gli interessi, maturati sul capitale residuo, risultando sistematicamente pagati ad ogni scadenza, rimangono esclusivamente “primari” (interessi sul capitale), non ricorrendo produzione alcuna di interessi “secondari” (interessi su interessi) e pertanto ritenendo che non sia concettualmente configurabile fenomeno anatocistico, difettando il presupposto dello stesso, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente composto ex art. 1283 c.c. In definitiva, si reputa (e qui si condivide) che il piano di ammortamento alla francese non comporti un metodo di calcolo degli interessi anatocistico o usurario, comportando unicamente che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi: tale metodo di calcolo esclude
anche, di conseguenza, che vi sia alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo, come dedotto invece da parte reclamante».
Con il “sesto” motivo di ricorso -in realtà corrispondente al quinto motivo di ricorso -i NOME hanno, in particolare, dedotto, in capo alla sentenza per cui è ricorso, la violazione degli artt. 821 e 1283 cod. civ. nella parte in cui essa ha ritenuto infondata la domanda di parte appellante relativa alla illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese.
La questione sollevata con detto motivo di ricorso è stata fatta oggetto di rinvio pregiudiziale a questa Corte ai sensi dell’art. 363bis cod. proc. civ. dal Tribunale di Salerno con ordinanza 9585/2023 del 19.7.2023, in conseguenza della quale, con provvedimento della Prima Presidente adottato il 7.9.2023, ne è stata rimessa la definizione alle SS.UU.
In attesa perciò della decisione delle SS.UU si impone il rinvio dell’odierna trattazione a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 8.11.2023.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME