Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 142 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 142 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15149/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
SRAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Bari n. 400/19, depositato il 25
gennaio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
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FATTI DI CAUSA
Con decreto del 15 novembre 2017, il Tribunale per i minorenni di Bari dichiarò non luogo a provvedere in ordine alla domanda di adozione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale proposta da RAGIONE_SOCIALE9> RAGIONE_SOCIALE
nei confronti della moglie NOME NOME.G. RAGIONE_SOCIALE in considerazione dell’inottemperanza di quest’ultima alle condizioni riguardanti l’affidamento dei figli minori COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE e COGNOME ARAGIONE_SOCIALE , stabilite nel verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 12 febbraio 2015.
2. Il reclamo proposto dal A.A. è stato rigettato dalla Corte d’appello S.G. di Bari, che con decreto del 25 gennaio 2019 ha ammonito la sentire ai figli di ottemperare all’obbligo scolastico e RAGIONE_SOCIALE A.A. a cona non frapporre ostacoli all’ingresso e all’uscita dei figli dai rispettivi istituti scol
A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato innanzitutto l’inammissibilità dei due ricorsi ex art. 700 cod. proc. civ. proposti dal reclamante nel corso del procedimento, osservando che uno di essi aveva un oggetto totalmente estraneo alla controversia, riguardando la liquidazione delle spese della c.t.u. espletata in un altro procedimento svoltosi dinanzi al Tribunal per i minorenni, da contestarsi dinanzi al giudice competente per il merito, mentre l’altro, volto ad ottenere l’avvio di un percorso di mediazione familiare e l’adozione di prescrizioni a tutela dell’interesse dei minori alla bigenitorial contro la condotta ostativa della RAGIONE_SOCIALE aveva un oggetto solo in parte coincidente con quello del reclamo, comprendendo anche la richiesta di adozione di prescrizioni nei confronti dell’Amministrazione scolastica, non rientrante nei poteri del Giudice ordinario, e quella di adozione di prescrizioni ne confronti della’ RAGIONE_SOCIALE> da proporsi nelle forme di cui all’art. 709 -1er cod. civ. Preso atto, inoltre, della disponibilità manifestata dalla donna all’avvio un percorso di mediazione familiare, la Corte ha ritenuto che, in quanto fondato sul consenso delle parti e volto a ricostituire dinamiche relazionali ap propriate tra i componenti del nucleo familiare, il relativo invito potesse e sere rivolto agli stessi anche nella fase successiva all’udienza presidenzial ha escluso tuttavia la possibilità d’impartire alle parti un ordine in tal sen osservando che, in quanto riguardante un facere infungibile, la relativa do-
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manda non poteva costituire oggetto di un ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., ed aggiungendo che il ricorrente non poteva scegliere l ‘ organismo di media -zione familiare al quale rivolgersi, in deroga alla competenza territoriale.
Nel merito, premesso che la richiesta di avvio del percorso di mediazione familiare era stata già accolta in sede cautelare, e precisato che la relat pronuncia doveva considerarsi incoercibile, la Corte ha ritenuto generica e comunque eccedente i propri poteri la richiesta di adozione di prescrizioni a garanzia dell ‘ ottemperanza alle condizioni stabilite in sede di separazione. Ha riconosciuto invece la propria competenza, in qualità di giudice dinanzi al quale pendeva il procedimento di appello, in ordine alla richiesta, proposta ai sensi dell ‘ art. 709-ter cod. proc. civ., di adozione di prescrizioni a garanzia del diritto dei minori alla bigenitorialità, affermando tuttavia di non poter ap -plicare d ‘ ufficio le misure previste dai nn. 2 e 3 della predetta disposizione ma di poter provvedere soltanto all ‘ irrogazione delle sanzioni previste dai nn. 1 e 4: in proposito, rilevato che entrambi i genitori si erano sottratti all ‘ os -servanza alle condizioni stabilite in sede di separazione, dal momento che NOME aveva preteso di prelevare i figli contro la volontà degli stessi, me -tre la S.G. aveva consentito ai minori di assentarsi da scuola nei giorni cui il padre avrebbe dovuto prelevarli, ha ritenuto che, sebbene il comporta -mento della donna fosse giustificato dall ‘ esigenza di proteggere i figli dal grave disagio determinato dal comportamento dell ‘ uomo, i provvedimenti adottati in sede di separazione non potevano restare inapplicati.
Avverso il predetto decreto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassa -zione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria. La RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE. ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata l ‘ ammissibilità del ricorso, in quanto avente ad oggetto un provvedimento che, pur risultando emesso all’esito di un procedimento camerale, presenta contenuto decisorio e carattere di defi -nitività, ed è pertanto impugnabile in sede di legittimità ai sensi dell ‘ art. 111, settimo comma, Cost., anche nella parte riguardante l ‘ ammonimento.
In ordine ai provvedimenti previsti dall ‘ art. 709-ter cod. proc. civ. per la
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soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio d responsabilità genitoriale o alle modalità dell’affidamento, questa Corte ha avuto già infatti modo di affermare che, al pari di quanto accade per quelli in tema di affidamento dei figli, aventi attitudine al giudicato, sia pure rebus sic stantibus, in quanto modificabili e revocabili soltanto a fronte della sopravvenienza di fatti nuovi, l’efficacia intrinsecamente temporanea delle disposizioni adottate ai sensi di tale articolo non consente di escluderne la natura decisori e l’idoneità ad assumere un carattere tendenzialmente stabile (cfr. Cass., Sez. I, 27/07/2021, n. 21553).
Quanto all’ammonimento, non può condividersi il principio, enunciato da un precedente di questa Corte e ripreso senza particolare approfondimento da successive pronunce, secondo cui, tra le misure previste dall’art. 709-ter, secondo comma, cod. proc. civ., soltanto quelle di cui ai nn. 2, 3 e 4 risulta suscettibili d’impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione, in quanto aventi le prime due carattere risarcitorio e la terza carattere sanzio natorio, laddove quella di cui al n. 1 riveste natura meramente esortativa (cfr. Cass., Sez. I, 21/02/2014, n. 4176; 27/06/2018, n. 16980; 17/05/2019, 13400; 13/07/2022, n. 22100). Tale affermazione trova infatti fondamento nel richiamo a due precedenti più risalenti, il primo dei quali, avente ad og getto l’ammonimento, aveva escluso il carattere decisorio del provvedimento, riconoscendone tuttavia la natura sanzionatoria (cfr. Cass., Sez. I, 22/10 2010, n. 21718), mentre il secondo, riguardante il risarcimento e la sanzione amministrativa pecuniaria, ne aveva confermato la natura rispettivamente riparatoria ed afflittiva, riconoscendone pertanto il carattere decisorio e def nitivo, senza nulla precisare in ordine all’ammonimento (cfr. Cass., Sez. I 8/08/2013, n. 18977). Corte di Cassazione – copia non ufficiale 4
In realtà, è sufficiente prendere in considerazione la portata semantica dell’espressione letterale adoperata dal legislatore nella formulazione dell’art 709-ter, secondo comma, n. 1 cod. proc. civ., per rendersi conto del carattere tutt’altro che esortativo del provvedimento, nel quale è implicita la minaccia di più gravi misure per l’ipotesi di persistenlm inadempienza delle condizioni riguardanti l’esercizio della responsabilità genitoriale o l’affidamento dei mi nori: «ammonire» non significa infatti semplicemente consigliare o esortare
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una persona, ma avvertirla autorevolmente, al fine d’indurla al rispetto di regole di condotta, mettendola in guardia contro le conseguenze negative della loro inosservanza; e poiché nella specie tali conseguenze non possono che consistere nel pregiudizio che potrà eventualmente derivarne per il sano ed equilibrato sviluppo psicofisico del minore, la cui valutazione può costituir la premessa, oltre che per l’applicazione delle altre misure previste dalla medesima disposizione, anche per la revisione in senso restrittivo delle predett condizioni, o addirittura per l’adozione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, risulta evidente la portata immediatamente afflittiva del provvedimento in esame, la cui incidenza sul diritto-dovere de genitore d’intrattenere rapporti con il figlio e di collaborare all’assiste all’educazione ed all’istruzione dello stesso, posta anche in relazione con l’ revocabilità della misura, non suscettibile di ritiro una volta irrogata, giustif il riconoscimento dell’i mpugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione.
Contraria mente a quanto sostenuto dalla difesa della con troricorrente, va poi riconosciuta la possibilità di far valere, con il rimedio in questione, n solo il vizio di violazione di legge, ma anche quello di cui all’art. 360, pr comma, n. 5 cod. proc. civ., come espressamente previsto dall’ultimo comma della medesima disposizione.
Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, in relazione all’ammonimento rivoltogli dal decreto impugnato, sostenendo che la regolamentazione dell’ingresso e dell’uscita dagl’istituti scolastici, nonché l’adozione dei provve menti conseguenti all’inosservanza dei relativi obblighi e la rimozione di eventuali ostacoli spettano alla Pubblica Amministrazione.
2.1. Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto una statuizione che, in quanto avente come destinatario esclusivamente il ricorrenl e come contenuto l’intimazione ad astenersi da comportamenti idonei a turbare la serenità dei figli nell’esercizio del loro diritto allo studio, non comporta in alcun mo uno sconfinamento nella sfera riservata all’Amministrazione scolastica, la cui discrezionalità nella regolamentazione dell’attività scolastica e dell’acces agli edifici alla stessa adibiti, nonché nell’individuazione dei provvedimenti d adottare contro indebite interferenze di terzi, non può ritenersi affatto com-
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pressa o limitata dall’ammonimento rivolto al ricorrente.
E’ noto d’altronde che, ove una controversia tra privati attinente a diritti soggettivi implichi il vaglio di situazioni che presentano aspetti di pubbli interesse o lo scrutinio della legittimità di provvedimenti amministrativi, l’ straneità della Pubblica Amministrazione al giudizio comporta che le questioni eventualmente insorgenti riguardo ai confini dei poteri spettanti al giudice ordinario attengono al merito e non già alla giurisdizione, investendo l’indivi duazione dei limiti interni posti dall’ordinamento alle attribuzioni del giudic ordinario, ed in particolare il divieto di annullar -e, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 20 marzo n. 2248, all. E (cfr. Cass., Sez. Un., 8/03/2019, n. 6883; 23/12/2005, n. 285 Cass., Sez. III, 27/06/2006, n. 14762).
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 709 tere 710 cod. proc. civ., osservando che la competenza in ordine alla richiesta di adozione di prescrizioni nei confronti della S.G. non spettava alla Cort d’appello, ma al giudice ordinariamente competenlB ai sensi degli artt. 18-20 cod. proc. civ.
3.1.11 motivo è infondato.
Il decreto impugnato ha dichiarato per un verso inammissibile la domanda di adozione delle predette prescrizioni, proposti dal ricorrente ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., evidenziando il carattere residuale della tu prevista da tale disposizione, ed affermando che l’inosservanza delle condizioni riguardanti l’affidamento dei figli stabilite in sede di separazione avrebb dovuto essere fatta valere con il rimedio tipico di cui all’art. 709-tercod. pr civ., non attivato con il reclamo; peraltro verso, ha ritenuto di poter applica d’ufficio le sanzioni di cui ai nn. 1 e 4 di tale disposizione, osservando che la stessa prevede uno strumento processuale a tutela dell’interesse dei minori, utilizzabile anche in deroga al principio della domanda, per far fronte a situazioni di particolare urgenza, ed affermando la propria competenza al riguardo, in qualità di giudice del procedimento.
Quest’ultima affermazione trova conforto nella disciplina dettata dall’art. 709 -ter cit., introdotto dall’art. 2, comma secondo, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale prevede un procedimento volto a risolvere le controversie
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eventualmente insorgenti tra i genitori in sede di attuazione o nell’interpre tazione di provvedimenti giudiziali riguardanti l’esercizio della responsabilit genitoriale o l’affidamento dei figli minori, che può essere promosso imito in via principale, autonomamente o congiuntamente ad una domanda di modificazione delle condizioni di separazione o divorzio, quanto in via incidentale nell’ambito di giudizi aventi ad oggetto la risoluzione della crisi coniugale l’affidamento di figli nati da genitori non coniugati (cfr. Cass., Sez. I, 2021, n. 27147), o anche nell’ambito di procedimenti come quello in esame, volti all’adozione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità g nitoriale. Ai sensi del primo comma di tale disposizione, mentre nel caso in cui la domanda venga proposta in via principale la competenza spetta al tribunale del luogo di residenza del minore, nel caso di proposizione in via incidentile la competenza spetta al giudice dinanzi al quale è in corso il procedi mento principale, e quindi, ove lo stesso penda in fase d’impugnazione, come nella specie, dinanzi al giudice competente per quest’ultima.
Non può ritenersi pertinente, in contrario, il richiamo della difesa del ri corrente ad un precedente di legittimità che, in riferimento al procedimento di revisione delle condizioni economiche stabilite nella sentenza di divorzio ha ritenuto applicabili, ai fini dell’individuazione del giudice competente pe territorio, gli ordinari criteri di cui agli artt. 18-20 cod. proc. civ. (cfr. Sez. VI, 4/04/2013, n. 8016): nell’escludere che al predetto procedimento possa trovare applicazione l’art. 709 -ter cod. proc. civ., tale pronuncia ha d’altronde confermato l’operatività dei criteri indicati da tale disposizione, s pure limitatamente al procedimento da essa previsto per la soluzione di controversie insorte tra genitori in ordine all’esercizio della potestà gen itoria alle modalità di affidamento, nonché per l’adozione, in caso di gravi inadempienze dei genitori o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla norma stessa, anche in unione con la modifica dei provvedimenti in vigore relativamente a tali modalità. La competenza del giudice del luogo di residenza abituale del minore è stata d’altronde ribadita recentemente anche in riferimento alle controversie aventi ad oggetto la revisione dei provvedimenti relativi all’affidamento ed al mantenimento dei mi-
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non, ancorché contenuti in una pronuncia di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proprio in virtù di un’interpretazio estensiva dell’art. 709 -ter cod. proc. civ., fondata sulla considerazione che il nuovo regime introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 e dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, mira ad assicurare l’uniformità di regolazione giuridica della responsabilità genitoriale in sede separativa, divorzile ed in rel zione ai figli nati fuori dal matrimonio (cfr. Cass., Sez. VI, 20/07/2020, 15421; 14/12/2016, n. 25636).
4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o la falsa appl cazione degli artt. 336 -bis e 337 -ter cod. civ. e dell’art. 8 della CEDU, rilevando che, nel richiamare il verbale relativo all’ascolto dei minori, il decre impugnato non ha tenuto conto dell’inosservanza delle disposizioni concernenti l’informazione del minore e la descrizione del suo contegno. Aggiunge che la Corte d’appello ha omesso di provvedere alla tutela dell’interesse dei minori alla conservazione del rapporto con il padre, interrotto totalmente da oltre due anni.
4.1.11 motivo è infondato.
Nei procedimenti volti all’adozione di provvedimenti riguardanti i minori, l’inosservanza delle norme che disciplinano le forme e le modalità dell’ascolto degli stessi, così come l’omissione di tale adempimento, si traduce infatti i una violazione del contraddittorio, che, comportando la nullità della decisione, dev’essere fatta valere mediante l’impugnazione del provvedimento adottato, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 13/12/2018, n. 10/09/2014, n. 19007; 8/03/2013, n. 5847): nella specie, essendo stato l’ scolto effettuato nel corso del procedimento di primo grado, il vizio in questione avrebbe pertanto dovuto essere dedotto con il reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni, la cui mancata impugnazione sul punto esclude la possibilità di farlo valere come motivo di ricorso per cassazione.
Quanto invece al mantenimento di un rapporto continuativo tra i minori ed il padre, la Corte d’appello non ha affatto omesso di valutare la necessit dell’adozione di provvedimenti idonei ad assicurarlo, avendo preso puntualmente in esame il comportamento tenuto da entrambi i genitori, al fine di
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verificare l ‘ eventuale inadempimento da parte degli stessi delle condizioni stabilite in sede di separazione, ed avendo escluso l ‘ opportunità di procedere alla modifica di tali condizioni, in virtù della considerazione, fondata sulla -cumentazione acquisita e sulle dichiarazioni rese dai minori nel corso dell ‘ a -scolto, che le condotte ostative ascritte alla RAGIONE_SOCIALE.G. ‘trovavano giustificazione nell ‘ intento di proteggere i figli dal disagio ingenerato dal contegno aggressivo del padre. Tale valutazione trova conforto nel principio, recentemente enun -ciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la violazione del diri alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio l ‘ altro genitore, e la conseguente necessità di garantire l ‘ ttuazione di tale diritto, non impongono necessariamente l ‘ adozione di una pronuncia di deca -denza dalla responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore dalla sua residenza, trattandosi di misure estreme che, in quanto aventi come effetto la rescissione di ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo con il figlio, -suppongono, conformemente al superiore interesse del minore, una preven -tiva verifica in ordine alla concreta praticabilità d ‘ interventi più limitati, volti ad evitare il trauma derivante dal brusco e definitivo abbandono del genitore con cui il minore ha sempre vissuto e la correlata lacerazione di ogni consue -tudine di vita (cfr. Cass., Sez. I, 24/03/2022, n. 9691). Nella specie, ‘ al -tronde, nonostante il riconoscimento della maggiore gravità delle inadem -pienze addebitate al ricorrente, il decreto impugnato non ha mancato di ri -chiamare entrambe le parti ad un rigoroso rispetto delle predette condizioni, rafforzando la propria sollecitazione mediante l ‘ irrogazione della sanzione dell ‘ ammonimento e prospettando, in caso di ulteriore inosservanza, la pos -sibilità del ricorso a rimedi esecutivi o della proposizione di un ‘ altra istanza ai sensi dell ‘ art. 709 -ter cod. proc. civ. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 4 0
Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la nullità del decreto impu -gnato o del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’ar 118 disp. att. cod. proc. civ., osservando che, a sostegno dell ‘ ammonimento rivoltogli, la Corte d ‘ appello ha richiamato un provvedimento provvisorio adottato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell ‘ art. 336, terzo comma, cod. civ. e non confermato nel provvedimento definitivo. Aggiunge che la de -cisione, adottata d’ufficio senza la previa instaurazione del contraddittorio tr
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le parti, si fonda sui medesimi fatti già presi in esame dal Giudice di prim grado, nonché sul richiamo ad una certificazione non aggiornata e su indagini psicologiche svolte da un soggetto non abilitato professionalmente, integrate dal riferimento a nozioni non qualificabili come fatti notori, ma costituent manifestazione di scienza privata. Sostiene inoltre che il provvedimento comporta per un verso l’aggravamento di quello adottato dal Tribunale per i minorenni, non giustificato da fatti sopravvenuti, e per altro verso una modifica degli accordi intervenuti in sede di separazione sorretta da una motivazione illogica e contraddittoria, in quanto, pur consentendogli di tenere con sé i fi e di accompagnarli e prelevarli da scuola, gli impedisce di vigilare sugli stes al momento dell’ingresso e dell’uscita.
5.1.11 motivo è infondato.
La mera circostanza che i provvedimenti temporanei adottati nel corso del procedimento di primo grado non avessero trovato conferma nel decreto impugnato non impediva infatti alla Corte d’appello di tenere conto, ai fini della decisione sul reclamo, delle inadempienze che ne avevano giustificato l’adozione, non risultando che il Tribunale per i minorenni avesse accertato l’insussistenza dei comportamenti addebitati all’i A.A. I, e dovendo pertanto escludersi che la mancata impugnazione del decreto di primo grado da parte della S.G. avesse comportato la formazione di un giudicato interno al riguardo. L’ultimo comma dell’art. 709 -ter cod. proc. civ., prevedendo che i provvedimenti adottati ai sensi di tale disposizione sono impugnabili «nei modi ordinari», ne comporta d’altronde l’assoggettamento ai mezzi d’impugnazione previsti per il tipo di procedimento nell’ambito del quale sono stati pronunciati, e quindi, nel caso in esame, al regime impugnatorio proprio dei provvedimenti de potestate, alla cui adozione mirava la domanda originariamente proposta dal ricorrente; trattandosi di provvedimenti pronunciati in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 336, secondo comma, cod. civ., il mez d’impugnazione è stato correttamente individuato nel reclamo di cui all’art. 739 cod. proc. civ., la cui disciplina, configurando il rimedio in questione no già come una mera revisio prioris instantiae, ma come una prosecuzione del procedimento di primo grado, consente di procedere non solo ad un rinnovato apprezzamento dei fatti già esaminati dal provvedimento impugnato, ma an-
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che alla valutazione di fatti sopravvenuti, eventualmente idonei ad incidere sulla situazione dei minori, nonché all’acquisizione di nuovi mezzi di prova, senza che operino le preclusioni previste per il giudizio ordinario di cognizion (cfr. Cass., Sez. I, 1/06/2022, n. 17931; 25/01/2007, n. 1656; 28/05/20 n. 8547).
In quanto volto alla tutela degl’interessi di minori, il procedimento i esame risulta d’altronde caratterizzato da ampi poteri ufficiosi del giudice, si istruttori che decisori, che gli consentono di adottare le disposizioni più idon a garantire l’attuazione delle condizioni relative all’affidamento dei figli all’esercizio della responsabilità genitoriale, superando i contrasti eventua mente insorti tra i genitori in ordine all’interpretazione dei relativi provved menti, modificando se necessario i provvedimenti in vigore e sanzionando eventuali violazioni con l’applicazione di appropriata misure, volte ad esercitare una coazione indiretta nei confronti del genitore inadempiente. Peraltro, tra quelle contemplate dall’art. 709 -ter, secondo comma, cod. proc. civ., soltanto il risarcimento dei danni previsto dai nn. 2 e 3 in favore del minore dell’altro genitore richiede una domanda di parte, trattandosi di una misura non avente carattere punitivo ma riparatorio, che implica necessariamente una valutazione in ordine all’entità del pregiudizio arrecato all’istante, mentr l’ammonimento di cui al n. le la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al n. 4 possono essere disposte anche d’ufficio, rivestendo carattere sanzionatorio, in quanto aventi una funzione eminentemente afflittiva e detenente (cfr. Cass., Sez. I, 23/06/2022, n. 20264; 17/05/2019, n. 13400; 27/0 2018, n. 16980). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Non merita pertanto censura l’operato della Corte territoriale, la quale, nel riesaminare il provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni, in relazione alle censure proposte dal ricorrente, ha proceduto ad una nuova valutazione del materiale probatorio, senza fare in alcun modo ricorso ad elementi desunti dal patrimonio di conoscenze della collettività o da proprie cognizioni particolari, ma conferendo rilievo alle condotta delle parti emergenti da rapporti di polizia giudiziaria, informazioni rese dal personale scolastico documentazione medica ed amministrativa già acquisiti in primo grado, sulla base dei quali ha ritenuto per un verso di dover confermare le conclusioni cui
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era pervenuto il Giudice di primo grado, e per altro verso di dover rafforzare le determinazioni adottate in sede di separazione con l’applicazione della misura dell’ammonimento indirizzato ad entrambe le parti. Né risulta privo di logica l’invito, rivolto al ricorrente, a non frapporre ostacoli all’ingresso ed uscita dei propri figli da scuola, il quale non si pone affatto in contrasto la collocazione dei minori presso il padre nei giorni compresi tra il primo l’otto di ciascun mese, prevista nel verbale di separazione, e nella facol conseguentemente riconosciuti all A.A. di accompagnarli e prelevarli da scuola : come ampiamente spiegato nella motivazione del decreto impugnato, l’ammonimento, lungi dall’ostacolare l’esercizio di tale facoltà, è volto ad a sicurare che l’accompagnamento e il prelievo abbiano luogo serenamente, trovando giustificazione nell’esigenza di evitare il ripetersi dei litigi insor le parti proprio nelle predette occasioni e di porre un limite alla condotta ag gressiva tenuta dal ricorrente nei confronti del personale scolastico, che come emerso a seguito dell’ascolto dei minori, avevano arrecato a questi ultimi un grave disagio.
Con il quinto motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel richiamare il parer reso dal Pubblico Ministero, il decreto impugnato ne ha omesso una parte, in cui si sollecitava la formulazione di un ordine prescrittivo. Aggiunge che l Corte d’appello ha omesso di esaminare le richieste da lui formulal nelle note autorizzate depositate nel corso del procedimento, nonché la richiesta di annullamento della c.t.u. avanzata con il reclamo, in quanto fondata sulla avvenuta liquidazione delle relative spese da parte del Giudice di primo grado in pendenza del procedimento d’impugnazione.
6.1.11 motivo è inammissibile.
Com’è noto, l’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel rifor mulare l’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., ha introdotto nell’ordi namento un vizio specifico denunciabile per cassazione, consistente nell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costit oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire c
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se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 2741 Cass., Sez. III, 11/04/2017, n. 9253). Tale vizio non è configurabile né riferimento all’incompleta trascrizione delle conclusioni rese dal Pubblico Ministero, né in riferimento all’omessa pronuncia in ordine alle richieste avanzate dal ricorrente, non trattandosi di fatti storici, ma di atti nei quali t espressione la partecipazione delle parti al procedimento. La trascrizione delle conclusioni del Pubblico Ministero è d’altronde prevista soltanto dall’art. 132 secondo comma, n. 3 cod. proc. civ., riguardante la sentenza, e non anche dall’art. 135 cod. proc. civ., riguardante il decreto, e l’omissione o incompl tezza della stessa non costituisce neppure causa di nullità, a meno che con l conclusioni non siano state proposte questioni diverse da quelle sollevate dalle parti, il cui mancato esame si traduca nel vizio di cui all’art. 112 c proc. civ., nella specie neppure dedotto (cfr. Cass., Sez. I, 17/01/1977, 214; 11/06/1971, n. 1756; Cass., Sez. Il, 10/04/1969, n. 1159). Nel lame tare l’omesso esame delle proprie richieste, il ricorrente omette poi di prec sarne il contenuto, limitandosi a richiamare quella di annullamento della c.t. u. proposta con il secondo ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., la quale ha costituito oggetto di specifica valutazione da parte del decreto impugnato, che l’ha dichiarata inammissibile, in quanto estranea all’oggetto del reclamo.
Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che il decreto impugnato ha omesso di valutare un rapporto di pronto soccorso ed una relazione di polizia giudiziaria prodotti in giudizio, da cui emergevano rispettivamente i disturbi neurologici manifestati dal figlio ed a lungo trascurati dalla moglie, nonché gl ostacoli frapposti dalla S.G. alla consegna dei minori al padre.
7.1.11 motivo è inammissibile.
Le censure proposta dal ricorrente non sono infatti riconducibili all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non riflettendo la pretermissione di fatti storici, ma l’omessa o errata valutazione di elementi istruttori, non d ducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi della norma citata (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. II, 31/03/2022, n. 10525; 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. VI, 10/02/2015, n. 2498). Il ricorrente insiste infatti sulla
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale 3569,2022
Numero di raccolta generale 142,2023
Data pubblicazione 0001,2023
vanza del contenuto di due documenti, uno dei quali allegato ad una memoria difensiva depositata in primo grado, in ordine al quale non viene precisato se il fatto storico dallo stesso emergente, non menzionato nel decreto impugnato, sia stato ritualmente introdotto nel dibattito processuale, ed un altr preso puntualmente in esame dalla Corte territoriale, dal quale avrebbe dovuto desumersi, a suo avviso, una versione dei fatti diversa da quella risul tante dal decreto impugnato. In tal modo, egli dimostra di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello d verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27 Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547)
8. Il ricorso va pertanto rigettato, con l’integrale compensazione dell spese processuali, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate ed all’avvenuta rimeditazione di precedenti orientamenti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà att della sussistenza dei presupposti processuall per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificat delle parti riportati nell’ordinanza.
Così deciso in Roma il 19/10/2022
Il Presidente