Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13426 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13426 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7138/2023 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA n. 105/2021 depositato il 14/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
AVV_NOTAIO dr. NOME COGNOME, commercialista, ha proposto domanda di ammissione tardiva allo stato passivo del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, per prestazioni professionali relative a un contenzioso tributario.
La domanda, basata su una nota pro forma intestata al AVV_NOTAIO NOME COGNOME, è stata respinta sotto due profili: (a) perché inammissibile, siccome presentata oltre il termine di cui all’art. 101, primo comma, legge fall., senza deduzione o prova della non imputabilità del ritardo; (b) perché indimostrata in ordine alle attività espletate, apparentemente relative alla sola posizione del COGNOME, dichiarato fallito in altra procedura.
L’opposizione del professionista è stata a sua volta respinta dal Tribunale di Torre Annunziata, perché la decisione del giudice delegato si era basata su plurimi motivi, tra i quali quello della inammissibilità della domanda in relazione all’art. 101, primo comma, legge fall. ; e tale motivo, di per sé idoneo a sorreggere la decisione di non ammissione dell’asserito credito dell’opponente , non era stato in alcun modo censurato.
Il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi.
Il Fallimento ha replicato con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione
I. -Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 101 legge fall., perché nel ricorso ex artt. 98 e 99
legge fall. era stata contestata sia la asserita prescrizione del credito che la tardività del termine di presentazione della domanda.
II. – Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente riferisce la censura -testualmente al fatto che ‘ nella domanda di insinuazione – agli atti del procedimento – si dà atto della mancata comunicazione da parte dei Curatori del Decreto, quale motivo del ritardo’.
Egli poi discorre di una correlazione tra il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE e una distinta procedura di concordato fallimentare di numerose altre farmacie del RAGIONE_SOCIALE, terminata la quale si sarebbe proceduto alla dichiarazione di fallimento delle singole società, con travaso di tutti gli accertamenti e documenti della procedura concordataria.
Sostiene infine che in tale ambito era ‘ ben nota la posizione sostanziale e processuale della società relativa alla fattura per la prestazione professionale reclamata ‘ , assumendo di essere peraltro intervenuto in sostituzione di altro professionista le cui spettanze erano state liquidate.
Reputa che tutte queste circostanze non potevano essere ignorate dalla curatela del fallimento, dovendosi da ciò ritenere ‘ acquisita la dimostrazione dei motivi del ritardo ‘ di cui all ‘art. 101 legge fall. , fermo restando che la tempestività della domanda di insinuazione si sarebbe dovuta rilevare anche dalla comparsa di costituzione della curatela in ordine a ll’invio tempestivo della notula pro forma (per quanto inidonea sul piano contenutistico).
III. – La censura, nel suo complesso, anche a sorvolando sul difetto di autosufficienza (vista l’assertività delle circostanze esposte), non è calibrata sulla ratio decidendi .
La decisione del tribunale è incentrata sul deficit del ricorso ex art. 98 legge fall. poiché in esso non erano state prospettate censure avverso l’assunto di inammissibilit à della domanda in quanto ultratardiva.
Tale ratio non è minimamente contrastata.
IV. -I restanti due motivi di ricorso, relativi al versante dell’esistenza del credito e asseritamente prospettati per ‘ragioni di economia processuale’, restano assorbiti.
V. -Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione