Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11787 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11787 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13638/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
ASL Napoli 1 Centro;
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 4563/2022 depositata il 27 dicembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME con ricorso depositato il 16 luglio 2019 presso il Tribunale di Napoli, ha esposto di essere stato dipendente dell’ASL Napoli 1 Centro dal 1° febbraio 2006 al 7 agosto 2012, con incarico per l’emergenza territoriale per 38 ore settimanali, con assegnazione ai presidio SAUT di Ponticelli e Loreto Mare e di non avere ricevuto il pagamento delle ore effettivamente svolte rispetto a quelle risultanti dal badge di rilevazione per i mesi di dicembre 2011, marzo, aprile e maggio 2012 e per i primi giorni di agosto 2012.
Egli ha chiesto, quindi, la condanna della P.A. a corrispondere € 10.848,18.
Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4303/2019, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4563/2022, ha rigettato.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La parte intimata non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. perché il giudice di appello non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali fosse da considerare irrilevante la mancata ammissione di testi ulteriori fra quelli indicati in ricorso e per cui i testi escussi non erano stati sentiti su tutti i capitoli di prova articolati.
Infatti, a suo avviso, il giudice di appello avrebbe violato il principio di ricerca della verità materiale.
La censura è inammissibile.
In primo luogo, si evidenzia che la sentenza contestata si fonda, principalmente, sulla considerazione che la parte non aveva sollevato censure specifiche riguardo all’erroneità della decisione di primo grado.
Inoltre, la Corte d’appello di Napoli rileva la genericità e l’irrilevanza delle doglianze concernenti la mancata ammissione dei testi indicati nel ricorso e l’esame dei testi su tutti i capitoli di prova prospettati.
Si tratta di una motivazione che non può essere considerata apparente, essendo fondata su una valutazione discrezionale di opportunità, qui non sindacabile come tale.
D’altronde, giurisprudenza anche non recente ha affermato che il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’art. 356 c.p.c., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio (Cass., Sez. 3, n. 1754 dell’8 febbraio 2012).
Nella specie, il giudice di appello ha dato rilievo alle deposizioni raccolte dal Tribunale di Napoli e le ha valutate, ritenendo che queste non fornissero elementi a sostegno della tesi del lavoratore.
Non esiste, peraltro, un diritto incondizionato della parte a che tutti i testi indicati siano sentiti, essendo rimesso al giudice del merito di scegliere quali testi escutere e quali circostanze, fra quelle allegate, possano incidere sull’esito della lite.
Comunque, si precisa che il ricorrente non ha neppure specificamente elencato i singoli fatti sui quali i testi non sono stati
ascoltati e non ha chiarito come questi potessero influenzare il processo.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione e la violazione degli artt. 112 e 437 c.p.c. in ordine all’omessa pronuncia o, in subordine, motivazione, in merito all’espressa richiesta di ammissione di mezzi istruttori, richiesti e reiterati nel giudizio di secondo grado, indispensabili per la ricerca della verità materiale.
La censura è inammissibile per le ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo.
3) Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla deve essere stabilito sulle spese di lite, non avendo la parte intimata svolto difese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso;
-ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione