Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30911 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30911 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20791-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 1646/2024 del TRIBUNALE DI ROMA, depositato il 25/7/2024;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio dell ‘ 11/11/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE ha chiesto di essere ammessa allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, con riserva, per la somma complessiva di €. 166.483,53.
1.2. Il curatore del fallimento si è opposto all ‘ ammissione sul rilievo che: -‘ il credito oggetto di domanda di ammissione
risulta oggetto del giudizio RG n. 2889/2015, promosso dall ‘ istante, all ‘ esito del quale il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1172/2022 del 06/02/2022 rigettava la domanda, condannando l ‘ istante al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE per euro 73.267,04, oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo nonché delle spese legali liquidate in euro 11.810,00 oltre oneri di legge ‘; -‘ in esecuzione della sentenza di primo grado, la società RAGIONE_SOCIALE corrispondeva alla RAGIONE_SOCIALE € 128.590, 45 e presentava impugnazione avverso la prima citata sentenza avanti la Corte di Appello di Perugia ‘; –‘d ichiarato nelle more il fallimento della RAGIONE_SOCIALE, la Corte di Appello di Perugia in data 01/06/2023 dichiarava l ‘ interruzione della causa … ed il giudizio veniva riassunto da parte della RAGIONE_SOCIALE il quale è tuttora pendente ‘; -‘ la RAGIONE_SOCIALE chiede l ‘ ammissione con riserva del credito pari all ‘ importo corrisposto in esecuzione della sentenza n. 1172/2022 oltre al pagamento di euro 37.893,08 a titolo di interessi maturati alla data di fallimento ‘; – il credito azionato dall ‘ istante doveva essere escluso per ‘ carenza di titolo ‘.
1.3. Il giudice delegato ha rigettato la domanda conformemente alle conclusioni del curatore.
1.4. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione allo stato passivo.
1.5. Il Fallimento ha resistito all ‘ opposizione, chiedendone il rigetto.
1.6. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha accolto l ‘ opposizione.
1.7. Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che: – l ‘ opponente ha chiesto l ‘ ammissione al passivo di un credito per la somma complessiva di €. 166.483,53, di cui € . 128.590,45 corrisposti a RAGIONE_SOCIALE prima della dichiarazione
di fallimento in esecuzione della sentenza di primo grado n. 1172/22 del tribunale di Perugia, resa all ‘ esito del giudizio R.G. 2889/2015, ed €. 37.893,08 oggetto della domanda di accertamento del credito rigettata dal tribunale di prime cure con la citata sentenza; – si tratta, quindi, di due voci di credito, e cioè, per un verso, un credito ‘ in restituzione ‘ di quanto pagato, prima della dichiarazione di fallimento, all ‘ esito della sentenza di primo grado, e, per altro verso, il credito che si assume direttamente nascente dal rapporto contrattuale dedotto in giudizio ma la cui esistenza è stata negata dalla medesima sentenza di primo grado; – la sentenza è attualmente oggetto di gravame; ha, in sostanza, ritenuto che: -‘ l ‘ oggetto del presente giudizio involge … la fattispecie contemplata dall ‘ art. 96, comma 2, n. 3 l.f. relativa alla questione dell ‘ ammissione al passivo con riserva dei crediti accertati con sentenza non ancora passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento ‘; – tale norma opera non solo nel caso di riconoscimento del credito, ma anche in quello di accertamento negativo del credito insinuato; – in tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l ‘ art. 96, comma 2°, n. 3 l.fall. dev ‘ essere, infatti, interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento; -‘ in attesa del necessario vaglio del giudice dell ‘ appello in ordine a detti crediti, il creditore procedente al fine di vedere assicurato il proprio interesse all ‘ esito del giudizio di impugnazione … deve ‘, pertanto, ‘n ecessariamente presentare istanza di insinuazione al passivo con riserva per il credito azionato ‘ ; -‘ la riserva verrà sciolta ‘, ‘all’esito del passaggio in giudicato della
sentenza che definirà il giudizio ‘, ‘ nel senso della definitiva ammissione o esclusione del credito ‘.
1.8. Il tribunale, quindi, ha accolto l ‘ opposizione ed ha, per l ‘ effetto, ammesso l’opponente allo stato passivo del Fallimento opposto per l’ importo complessivo di €. 166.483,53, con l’indicata riserva.
1.9. Il Fallimento, con ricorso notificato in data 23/9/2024, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.
1.10. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
1.11. Le parti hanno depositato memorie.
1.12. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto che, nelle more del giudizio di legittimità, la corte d’appello di Perugia ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE ed ha, quindi, integralmente confermato la sentenza del tribunale di Perugia n. 1172/2022, sicché, con il passaggio in giudicato di tale decisione, è stata definitivamente accertata l’inesistenza del credito van tato dall’opponente ed ammesso al passivo con riserva dal decreto impugnato.
1.13. La controricorrente, dal suo canto, ha chiesto che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della corte d’appello di Perugia, è cessata la materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando l ‘inesistenza e/o l’apparenza della motivazione e, in via gradata, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ammesso, con la riserva prevista dall ‘art. 96, comma 2°, n. 3 l.fall., il credito vantato dall’opponente alla restituzione d ella somma di € . 128.590,45 che la stessa, prima della dichiarazione di fallimento, aveva versato alla società poi
fallita in esecuzione della sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale di Perugia, omettendo, tuttavia, di considerare che: -l’art. 96, comma 2°, n. 3, l.fall. si applica esclusivamente ai crediti che sono stati oggetto di accertamento negativo e non anche alle pretese restitutorie, come quella vantata dall’opponente, che potrebbero, in ipotesi, conseguire alla riforma di una sentenza a lui contraria; – la pretesa vantata dall’opponente , infatti, non costituisce un credito, neppure condizionato, ma , al più, un’aspettativa che ha per oggetto la restituzione delle somme versate dalla stessa alla società poi fallita in esecuzione della sentenza resa dal tribunale di Perugia in data 22/8/2022, che l’aveva condannata al relativo pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE in bonis ; – nessuna decisione di accertamento del credito, ancorché in forma negativa, è stata, pertanto, pronunciata dal tribunale prima del fallimento.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 96, comma 2°, n. 3, l.fall. e 55, comma 3°, l.fall. e dell’art. 336, comma 2°, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugna to nella parte in cui il tribunale ha ammesso l’opponente allo stato passivo del Fallimento, con la riserva prevista dall ‘art. 96, comma 2°, n. 3 l.fall., omettendo, per contro, di considerare che: il credito della 3M alla restituzione della somma di €. 128.590,45, corrisposto dalla stessa in esecuzione della sentenza pronunciata in primo grado dal tribunale di Perugia, è una pretesa meramente eventuale, che può derivare, in ipotesi, solo dalla decisione del giudice d’appello che riformi sul punto la sentenza impugnata; – nel caso in esame, pertanto, si verte in un caso di credito non ancora venuto ad esistenza e, dunque, del tutto eventuale, per cui, in difetto del necessario fatto
costitutivo, ossia la formazione del titolo restitutorio, la pretesa in esame non è riconducibile alla norma di cui all’art. 96, comma 2°, n. 3, l.fall., la quale presuppone un accertamento, pur se negativo, già compiuto (anche se non definitivo) dal giudice ordinario.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24, 52, 55, 93 e 96 l.fall. e dell’art. 12 disp.att. c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribu nale ha ammesso l’opponente allo stato passivo, con la riserva prevista dall ‘art. 96, comma 2°, n. 3 l.fall., senza, però, considerare che: – il tribunale di Perugia ha accertato solo il credito azionato dalla società fallita allora in bonis ; – non sussiste, pertanto, alcun accertamento, sia pur non definitivo, di una pretesa creditoria in capo alla 3M che possa essere ricondotta allo schema di cui a ll’art. 96, comma 2°, n. 3, l.fall.; – il diritto alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza del tribunale, piuttosto, maturerà solo se e quando vi sarà una statuizione di riforma da parte del giudice d’appello , la cui misura, peraltro, potrebbe variare da zero a 128.000 euro.
2.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
2.5. L’art. 96, comma 2°, n. 3, l.fall., infatti, prevede che, nel caso in cui il credito azionato con la domanda di ammissione al passivo risulti, anche solo in parte, ‘ accertato ‘ con sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento ma in quel momento non ancora passata in giudicato, il giudice delegato lo ammette al passivo della procedura con riserva dell ‘ impugnazione, che è sciolta all ‘esito dell’ inutile scadenza del termine per l ‘ impugnazione ovvero con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il relativo giudizio.
3.1. Si tratta, com’è noto , di un ‘ eccezione alla regola dell ‘ esclusività del giudizio di verificazione poiché, in definitiva, l ‘ accertamento (dell ‘ an e/o del quantum ) del credito è rimesso al giudizio di impugnazione della sentenza ed al rito cui lo stesso è assoggettato.
3.2. L ‘ ammissione con riserva, infatti, presuppone che il curatore contesti l ‘ esistenza del credito e/o la sua quantificazione (ovvero condivida la contestazione già proposta sul punto dalla società poi fallita), proponendo, appunto, l ‘ impugnazione avverso la sentenza o proseguendo l ‘ impugnazione già proposta dal fallito.
3.3. La norma trova, peraltro, applicazione, oltre che nel caso in cui il giudice (ordinario o speciale) ne abbia accertato l ‘ esistenza (all’esito di un’azione di condanna del debitore poi fallito oppure di accertamento meramente negativo proposta da quest’ultimo: Cass. n. 17154 del 2024 , anche nel caso in cui il giudice (ordinario o speciale) ne abbia accertato l ‘ inesistenza, in tutto o in parte.
3.4. Tale disposizione, infatti, pur se dettata per l ‘ ipotesi di pieno accoglimento della domanda proposta dal creditore, dev ‘ essere interpretata, in coerenza con il principio della ragionevole durata del processo, in modo da includervi anche l ‘ ipotesi del rigetto (anche solo parziale) della domanda con sentenza non ancora passata in giudicato (Cass. n. 26041 del 2010; Cass. n. 5113 del 2008; Cass. n. 18088 del 2007; Cass. n. 24847 del 2011; Cass. n. 17834 del 2013; Cass. n. 15796 del 2015; Cass. n. 11362 del 2018; conf., più di recente, Cass. n. 2949 del 2021; Cass. n. 11741 del 2021; Cass. 10616 del 2025).
3.5. In tali ipotesi, il creditore, onde evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della decisione di
merito, deve, pertanto, proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti del Fallimento e la sentenza di accertamento del credito, eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficacia nei confronti della procedura (Cass. 10616 del 2025).
3.6. Nel caso in cui sia stata pronunciata prima della dichiarazione di fallimento una sentenza che accerti l ‘ esistenza (o l’inesistenza), anche solo in parte, di un credito azionato nei confronti del soggetto poi fallito e tale sentenza sia stata impugnata dal l’una e/o dall’altra parte, tale credito, ove sia stato insinuato, è, dunque, ammesso allo stato passivo con riserva del giudizio d ‘ impugnazione, che (a seconda dei casi) è proseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, sicché la sentenza resa all ‘ esito di tale giudizio, nella parte in cui procede al definitivo (ed esclusivo) accertamento dell ‘ an e/o del quantum del credito azionato, spiega la sua efficacia nei confronti del Fallimento tanto nel caso in cui, rigettando l ‘ impugnazione proposta, abbia confermato la sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, quanto nel caso in cui, accogliendola, l ‘ abbia, viceversa, in tutto o in parte riformata.
3.7. L ‘ art. 113bis l.fall., in effetti, prevede che, quando si verifica l ‘ evento che ha determinato l ‘ accoglimento di una domanda con ammissione riservata (come il passaggio in giudicato della sentenza extrafallimentare che ha accertato in via definitiva la sussistenza del credito e la relativa misura), il giudice delegato, su istanza del curatore o della parte interessata, modifica lo stato passivo, con apposito decreto (e, dunque, senza necessità di opposizione a norma dell ‘ art. 98 l.fall.), disponendo la definitiva ammissione del credito (o del privilegio).
3.8. Se, invece, l ‘ evento dedotto in condizione non si verifica ed è certo che non potrà verificarsi (ad es., con il passaggio in giudicato della sentenza extrafallimentare che ha escluso in via definitiva il credito), il giudice delegato procede, simmetricamente, alla definitiva esclusione del credito dallo stato passivo, svincolando le somme accantonate (ai sensi dell’art. 113, comma 1°, n. 1, l.fall.) per altre ripartizioni.
3.9. Il decreto impugnato si è attenuto ai principi esposti, avendo correttamente disposto l’ammissione al passivo con riserva: (a) sia del credito (da indebito) vantato dall’opponente per la somma di €. 37.893,08, trattandosi del credito per il quale l ‘opponente RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto l’ accertamento nei confronti della società poi fallita con domanda che, però, il tribunale di Perugia, con sentenza pronunciata prima del fallimento della (presunta) debitrice e in quel momento non ancora passata in giudicato, aveva respinto, con il relativo accertamento negativo di tale pretesa; (b) sia del credito vantato dall’opponente alla restituzione della somma, pari ad € . 128.590,45, che la stessa, in esecuzione della predetta sentenza del tribunale di Perugia, ha versato a RAGIONE_SOCIALE in bonis .
3.10. Risulta, invero, evidente: – per un verso, che tale pretesa (restitutoria) può, in ipotesi, conseguire allo stesso fatto dedotto in riserva, e cioè il passaggio in giudicato della sentenza della corte d’appello che dovesse accertare l’inesistenza in capo a RAGIONE_SOCIALE del credito in questione, con la conseguente caducazione della pronuncia di condanna al relativo pagamento; – per altro verso, che tale credito (alla restituzione della predetta somma) in capo all’opponente è stato , implicitamente ma inequivocamente, l’oggetto , nella sentenza extraconcorsuale già resa, di un accertamento negativo da parte del tribunale e risulta, dunque, ‘ accertato ‘ con la sentenza pronunciata dallo
stesso prima della dichiarazione di fallimento (del presunto debitore) ma in quel momento non ancora passata in giudicato: nel senso, più precisamente, che tale sentenza, avendo accertato (in positivo) il credito della società poi fallita nei confronti dell’opponente, ha, in correlazione logica speculare, ‘ accertato ‘ (in negativo) anche il credito (alla restituzione di quanto medio tempore versato) che spetta, in ipotesi, alla stessa opponente, la cui definitiva sussistenza, tuttavia, è subordinata a ll’ipotesi in cui la corte d’appello dovesse simmetricamente ritenere la (definitiva) insussistenza del credito fatto valere nei suoi confronti dalla società poi fallita.
1.14. Né, infine, può rilevare il fatto che, nelle more di questo giudizio, la corte d’appello di Perugia, come riconosciuto da entrambe le parti, ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE ed ha, quindi, integralmente confermato la sentenza del tribunale di Perugia n. 1172/2022: il passaggio in giudicato di tale decisione è, in effetti, l’evento dedotto nella riserva disposta dal decreto impugnato ed è, proprio perché tale, del tutto estraneo al relativo thema decidendum , che riguarda esclusivamente la corr ettezza (o meno) dell’ammissione al passivo del credito con la riserva dell’impugnazione, non anche gli effetti del definitivo accertamento negativo, in sede ordinaria, di tale credito, che appartiene, come visto, alla esclusiva competenza del giudice delegato in sede di scioglimento della riserva ai sensi dell’art. 113 -bis l.fall..
3.11. La Corte pronuncia, dunque, il seguente principio di diritto: ‘ in tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l’art. 96, comma 2°, n. 3, l.fall. dev’essere interpretato in modo da ricomprendere anche i crediti vantati nei confronti del debitore poi fallito ed oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza pronunciata prima della dichiarazione di
fallimento ma in quel momento non ancora passata in giudicato, come il credito che la parte in bonis vanti nei confronti di quella poi fallita alla restituzione di quanto versato a quest’ultima in esecuzione di tale sentenza per l’ipotesi in cui, in accoglimento dell’i mpugnazione che la stessa parte abbia proposto o proseguito nei confronti del curatore del fallimento, la predetta sentenza fosse, in tutto o in parte, caducata’.
Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 6.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l’11 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME
Ric. 2024 n. 20791 – Sez. 1 – CC dell ‘ 11 novembre 2025