Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 22624 Anno 2024
Civile Sent. Sez. U Num. 22624 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12788/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in SANTA MARIA LA
INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del RAGIONE_SOCIALE NAZIONALE FORENSE ROMA n. 77/2023 depositata il 04/05/2023.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23/04/2024 dal RAGIONE_SOCIALEere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni orali del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Uditi gli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, per il ricorrente, ed NOME COGNOME, per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1.L’AVV_NOTAIO COGNOME era eletto RAGIONE_SOCIALEere del RAGIONE_SOCIALE una prima volta per il quadriennio 2015-2018, una seconda volta per la consiliatura immediatamente successiva, relativa al quadriennio 2019-2022. Du rante quest’ultimo periodo quadriennale , l’AVV_NOTAIO COGNOME svol geva il mandato consiliare dal 24 luglio 2019, data in cui veniva proclamato eletto, sino al 20 luglio 2021, data in cui formalizzava le proprie dimissioni inviandole a mezzo pec al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, che ne prendeva atto nella successiva seduta del 26 luglio 2021.
1.1. In data 12 gennaio 2023, l’AVV_NOTAIO COGNOME proponeva nuovamente la sua candidatura alle elezioni del RAGIONE_SOCIALE per la consiliatura 2023-2026.
– La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituita dal COA, riunitasi alla scadenza del termine di proposizione RAGIONE_SOCIALEe candidature per valutare preventivamente la candidabilità e l’eleggibilità di ciascun candidato propostosi, ammetteva con riserva alla competizione elettorale tutte le candidature.
2.1. A seguito del regolare svolgimento RAGIONE_SOCIALEe votazioni, l’AVV_NOTAIO conseguiva 559 voti, risultando al sesto posto tra i ventuno RAGIONE_SOCIALEeri da eleggere per numero di preferenze conseguite.
2.2. – In data 4 febbraio 2023, giorno stesso RAGIONE_SOCIALEa proclamazione ufficiale dei risultati, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE escludeva però dalla proclamazione l’AVV_NOTAIO, dichiarandolo ineleggibile per violazione RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni di cui all’art. 3, commi terzo e quarto , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113 del 2017 e procedeva alla proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti alla carica di componente per il quadriennio 2023-2026, includendo alla 22^ posizione l’AVV_NOTAIO in luogo del reclamante AVV_NOTAIO.
– Il provvedimento in questione era impugnato dall’AVV_NOTAIO dinanzi al RAGIONE_SOCIALE, prima in via cautelare, con ricorso/reclamo n. R.G. 64/23, e poi in via ordinaria, con ricorso/reclamo n. R.G. 93/23.
– Il RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 77/2023 resa pubblica il 04/05/2023, ha accolto il reclamo contro il verbale del 4.2.2023 e contro ogni altro atto preordinato, presupposto e conseguenziale, e ha dichiarato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa dichiarata ineleggibilità RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO , annullando l’atto di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti del 4.2.2023 nella sola parte in cui la RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato ineleggibile l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , mandando al COA competente di procedere alla modifica RAGIONE_SOCIALEa graduatoria nel senso indicato .
4.1. – Il provvedimento impugnato muove dalla premessa per cui, esauriti gli adempimenti previsti dall’art. 15 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113 del 2017, cessa la competenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale, che non può procedere ad alcuna valutazione sulla eleggibilità dei candidati,
anche se ammessi con riserva, successivamente alle operazioni di voto, incidendo tale potere sul diritto di elettorato passivo RAGIONE_SOCIALE stessi. La decisione impugnata afferma che, dopo lo scrutinio, la competenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale si esaurisce nel conteggio dei voti e nella proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti.
4.2. – Nel decidere in tal senso, in fattispecie priva di precedenti specifici, il CNF ha richiamato la giurisprudenza formatasi in relazione ad altra tipologia di elezioni (le competizioni elettorali RAGIONE_SOCIALE enti locali, che prevedono una fase di ammissione RAGIONE_SOCIALEe candidature), in cui è regola generale che l’organo che compie la verifica preliminare di ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe candidature, ammettendole anche con riserva, ha una competenza che lì cessa, non potendo procedere, dopo l’elezione, all’esclusione dei sog getti precedentemente ammessi a partecipare -anche se con riserva- alla stessa. Dopo lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa competizione elettorale, la RAGIONE_SOCIALE elettorale non ha più alcuna competenza sulla eleggibilità dei candidati, che può essere contestata solo davanti ad un organo giurisdizionale, avente competenza sulle impugnazioni relative alla proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti. Il CNF richiama a tal proposito un orientamento del RAGIONE_SOCIALE di Stato secondo il quale l’ufficio competente in materia elettorale può provvedere a correggere i propri atti di esclusione dalle liste, in via di autotutela, ove si avveda di un errore o li ritenga illegittimi, fino ad un momento in ogni caso precedente lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe elezioni (Cons. Stato n. 2558 del 2011 indica il momento ultimo nella pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali ), mentre dopo non può più escludere una lista ammessa.
4.3. – Il CNF osserva anche, seppure in modo incidentale, che non appare neppure legittima, in questo ambito, una ammissione con riserva dei candidati: non si tratta di un concorso o di una selezione comparativa per meriti in cui l’ammissione con riserva c onsente al candidato di partecipare alla prova insieme agli altri candidati e di
dar prova del suo valore, senza condizionare direttamente la prestazione RAGIONE_SOCIALE altri candidati, per l’eventualità che l’organo competente ritenga successivamente ammissibile la domanda da lui proposta.
Ritiene che questa soluzione sia la più idonea a garantire i due interessi, entrambi costituzionalmente protetti, all’economicità RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa, tutelata dall’art. 97 Cost, e al diritto ad un voto consapevole e utile in capo al corpo elettorale.
– Il COA di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ricevuta la notifica di detta sentenza immediatamente esecutiva, provvedeva ad immettere il resistente in data 16 maggio 2023 nelle sue funzioni consiliari RAGIONE_SOCIALEstiche con effetti ‘ex tunc’ , quindi proponeva ricorso per cassazione, con atto notificato in data 7 giugno 2023, affidato a due motivi.
-Resiste l’ AVV_NOTAIO COGNOME con controricorso.
– Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in vista RAGIONE_SOCIALEa trattazione in adunanza camerale, ha concluso per iscritto chiedendo l’accoglimento del ricorso.
-La causa è stata dapprima fissata per la trattazione dinanzi alle Sezioni Unite in camera di consiglio, quindi, con ordinanza interlocutoria n. 1113 del 2024, è stata rinviata ai fini RAGIONE_SOCIALEa discussione in pubblica udienza, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza del controricorrente.
L’ordinanza interlocutoria segnala che il primo motivo di ricorso pone alla Corte le questioni di diritto RAGIONE_SOCIALEa ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa candidatura con riserva e RAGIONE_SOCIALEa possibilità di delibare definitivamente sulla eleggibilità all’esito RAGIONE_SOCIALEo scrutinio e quindi a votazione già avvenuta , questioni su cui non risultano specifici precedenti di legittimità e di particolare rilevanza.
-In vista RAGIONE_SOCIALEa discussione in pubblica udienza, il Procuratore generale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione ha presentato conclusioni scritte, ove chiede che venga accolto il ricorso, ed entrambe le parti hanno depositato una nuova memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.- Col primo motivo il COA denunzia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 9 e 15 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2017, rimproverando al RAGIONE_SOCIALE di non aver il considerato che -per espressa previsione normativa- le attività RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si protraggono fino alla fase di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, sicché la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ben poteva disporre l’ammissione con riserva RAGIONE_SOCIALEa candidatura RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME, e poi, all’esito RAGIONE_SOCIALEo scrutinio, escludere l’eletto dalla proclamazione stante la sussistenza di una causa di ineleggibilità.
Richiama e riporta le norme di rilievo contenute nella legge n. 113 del 2017, contenente disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e sostiene che dalla piana lettura RAGIONE_SOCIALEe stesse derivi che, contrariamente a quanto affermato dal CNF, la RAGIONE_SOCIALE elettorale è responsabile del corretto svolgimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni elettorali fino alla proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, e ne deduce che essa non solo prima ma anche dopo lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa votazione – purchè prima RAGIONE_SOCIALEa proclamazione- possa decidere sulla eleggibilità dei candidati, anche in senso difforme rispetto a quanto aveva deciso in precedenza in via provvisoria (nel caso sottoposto all’attenzione RAGIONE_SOCIALEa Corte, disponendo l’ammissione con riserva di tutti i candidati, tra i quali l’AVV_NOTAIO, al voto ).
Sostiene che il RAGIONE_SOCIALE avrebbe accolto il reclamo senza verificare, a sua volta, che l’AVV_NOTAIO fosse in possesso dei requisiti di eleggibilità, alterando in tal modo i risultati elettorali.
– Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte poi confermate ed ulteriormente illustrate in udienza ha chiesto l’accoglimento del ricorso in relazione ad entrambi i motivi.
2.1. – Quanto al primo motivo, richiamato brevemente il testo RAGIONE_SOCIALEe due disposizioni di rilievo (l’art. 9 comma 5 RAGIONE_SOCIALEa legge 113 del 2017 , il quale prevede che ‘ la commissione elettorale procede alla verifica
RAGIONE_SOCIALEe candidature nonché del rispetto RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 RAGIONE_SOCIALEa presente legge e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti ‘; l’art. 15 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge prevede invece che ‘ terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, dandone immediata comunicazione al AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa giustizia, al RAGIONE_SOCIALE nazionale forense, al competente presidente del tribunale e a tutti gli altri RAGIONE_SOCIALE, curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine ), il PG ritiene che, giacché il chiaro disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 comma 5 prevede espressamente la possibilità per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di espletare le attività di verifica RAGIONE_SOCIALEe candidature in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge ‘ sino alla proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti ‘, il provvedimento del CNF abbia erroneamente valutato che l’operato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE fosse eccedente i poteri attribuitile dalla norma in questione.
3. -Il primo motivo è infondato .
Esso pone le seguenti questioni: a monte, impone di esaminare la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘operato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale là dove ha ritenuto possibile ammettere con riserva l’COGNOME; a valle, deve essere oggetto di esame anche la permanenza o meno RAGIONE_SOCIALEa competenza di tale organo del COA a pronunciarsi sulla ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe candidature dopo il completo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni di voto, e quindi la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘operato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale nel momento in cui, concluse le operazioni di voto, effettuato lo spoglio RAGIONE_SOCIALEe schede e lo scrutinio, verificato che l’COGNOME era positivamente collocato in graduatoria, lo ha nondimeno escluso dal novero RAGIONE_SOCIALE eletti (revocando implicitamente la precedente ammissione con riserva) perché ritenuto ineleggibile.
4. -Quanto all’ammissione con riserva nelle competizioni elettorali , deve escludersi, in mancanza di una indicazione normativa, l’istituto
RAGIONE_SOCIALEa ammissione con riserva al voto per la designazione dei componenti dei RAGIONE_SOCIALE.
Sulla base RAGIONE_SOCIALEe previsioni normative, il potere attribuito alla RAGIONE_SOCIALE elettorale dall’art. 9 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113 del 2017 è esclusivamente quello di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di legge e, in caso negativo, escludere uno o più candidati, per poi lasciare al candidato la scelta di tutelarsi proponendo una eventuale impugnazione RAGIONE_SOCIALEa decisione anche in via cautelare davanti all’organo competente, ovvero il CNF, ex art. 28 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge, organo dotato di competenza giurisdizionale esclusiva in materia (proponendo in quella sede una eventuale richiesta di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia del provvedimento di esclusione, eventualmente, al fine di non precludere al candidato il diritto di partecipare alla votazione).
A differenza dei pubblici concorsi per titoli o esami, in cui l’ammissione con riserva non incide, o incide marginalmente sulla posizione RAGIONE_SOCIALE altri candidati, consentendo al candidato di dar prova RAGIONE_SOCIALEa sua preparazione mediante l’espletamento d ella prova, fruendo di una possibilità che andrebbe diversamente perduta, all’interno di una competizione elettorale (dotata peraltro di una base di elettorato attivo molto circoscritta), l’ammissione con riserva non è prevista e non pare che corrisponda, in caso di selezione elettorale, ad un principio generale.
Nelle competizioni elettorali all’interno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE professionali, l’elezione è frutto, anche, RAGIONE_SOCIALEa visibilità e RAGIONE_SOCIALEa stima di cui gode il candidato all’interno del suo ordine professionale nell’ambito territoriale in cui esercita la professione.
Specie in ambiti territorialmente ristretti, come quello RAGIONE_SOCIALEe elezioni ai consigli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE professionali, che consentono di ‘ consolidare un forte legame con una parte RAGIONE_SOCIALE‘elettorato, connotato da tratti peculiari di prossimità ‘ (mutuando l’espressione utilizzata da Corte cost. n. 173 del 2019 , che ha escluso l’illegittimità
costituzionale del divieto del terzo mandato consecutivo), l’ammissione con riserva inevitabilmente consentirebbe al candidato precariamente ammesso di condizionare l’esito RAGIONE_SOCIALEe elezioni, svolgendo campagna elettorale in proprio favore e in favore RAGIONE_SOCIALE eventuali candidati a lui vicini, influendo sulla espressione dei voti che, in caso di sua esclusione dalla competizione sarebbero stati diversamente assegnati dai votanti. La sua partecipazione al voto con riserva, e quindi la possibilità in tal modo accordatagli d partecipare alla campagna elettorale in proprio favore, inevitabil mente condiziona l’esito finale RAGIONE_SOCIALE‘elezione, alterandolo rispetto a quello che sarebbe stato se l’ammesso con riserva non avesse svolto alcuna attività, veicolando a suo favore voti che, in caso di sua esclusione dalla competizione, sarebbero stati diversamente assegnati dai votanti.
In mancanza di una chiara previsione di legge, deve escludersi che rientri nei poteri RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale istituita in occasione RAGIONE_SOCIALEe elezioni dei componenti del RAGIONE_SOCIALE, in sede di verifiche preventive di ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe candidature, ammettere con riserva uno o più candidati.
5. -Quanto alla fase successiva al voto, dalla scansione procedimentale RAGIONE_SOCIALEe procedure di voto, ed in particolare dalla previsione contenuta nell ‘art. 15 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113 del 2017, si deduce che la RAGIONE_SOCIALE elettorale è tenuta a verificare le candidature e ad esprimersi sulla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati prima RAGIONE_SOCIALEa votazione. Non può invece effettuare alcun tipo di attività di verifica RAGIONE_SOCIALEe candidature dopo che lo scrutinio è terminato. Nella fase successiva allo scrutinio, i compiti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale sono specificamente indicati dalla legge e sono solo quelli indicati dalla legge: essa deve procedere al conteggio dei voti, alla formazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria e alla proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, dandone le comunicazioni agli organi previsti dalla legge. Una volta espletata l’elezione sulla base di un
determinato elettorato, non è più dato alla RAGIONE_SOCIALE elettorale modificarne i risultati escludendo un candidato precedentemente ammesso, perché in tal modo altererebbe gli esiti RAGIONE_SOCIALEa votazione.
Ipotizzando l’ammissibilità con riserva di un candidato in una competizione elettorale con un elettorato molto circoscritto, qualora questo, come nella specie, risultasse tra gli eletti ma potesse essere successivamente escluso dalla stessa RAGIONE_SOCIALE preposta a vigilare sul regolare svolgimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni elettorali , l’intero esito RAGIONE_SOCIALE‘elezione ne risult erebbe alterato, perché il primo RAGIONE_SOCIALE esclusi non è necessariamente il candidato che avrebbe avuto più preferenze, se l’ammesso con riserva non fosse stato tra gli eleggibili, e tutti i voti sarebbero stati ripartiti diversamente, se lo stesso candidato non fosse stato ammesso provvisoriamente al voto e quindi anche a svolgere campagna elettorale in proprio favore.
Deve ritenersi preferibile l’interpretazione secondo la quale la RAGIONE_SOCIALE elettorale, che è organo preposto a vegliare sul regolare espletamento del voto, non abbia poteri preventivi di ammissione con riserva al voto, né poteri successivi di esclusione, con l’avvertenza che gli aventi diritto al voto non sono privi di mezzi di reazione contro una fallace interpretazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE stessa (che ammetta un candidato che non ne ha diritto, o che escluda uno che ne ha diritto).
N ell’ambito RAGIONE_SOCIALEa fase procedimentale precedente alla espressione del voto, gli interessati possono rivolgersi alla stessa RAGIONE_SOCIALE, perché modifichi in sede di autotutela i propri provvedimenti finché non hanno inizio le operazioni di voto, conformemente al principio generale secondo cui l’amministrazione può e deve provvedere alla cura RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico anche dopo l’emanazione RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo fino al momento in cui siano ancora disponibili gli effetti giuridici prodotti dall’atto (a proposito dei poteri di autotutela nelle competizioni elettorali, v. Cons. Stato, sez. II, n.4581 del 2024).
Dopo le operazioni di voto e la proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, questo atto è impugnabile in sede giurisdizionale davanti all’organo competente, ovvero il CNF, ex art. 36 RAGIONE_SOCIALEa legge professionale forense, che ha la competenza di verificare la legittimità o meno dei provvedimenti adottati dalla RAGIONE_SOCIALE elettorale.
6. – Col secondo motivo il COA denunzia la presenza di un error in iudicando ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. per aver ritenuto la prima censura mossa dall’COGNOME assorbente e idonea a determinare l’annullamento dei provvedimenti contestati e conseguentemente per aver determinato la ridefinizione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, alterando i risultati elettorali, inserendo l’Afeltr a tra gli eletti senza andare a verificare se lo stesso fosse effettivamente in possesso dei necessari requisiti di eleggibilità, con violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, co. 3 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 113 del 2017, stante la manifesta causa di ineleggibilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per superamento del limite dei due mandati consecutivi.
7. – Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte poi confermate ed ulteriormente illustrate in udienza ha chiesto l’accoglimento del motivo, segnalando che la decisione impugnata non è conforme al principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 8566 del 2021 (poi ribadito dalle successive pronunce a Sezioni Unite n. 9771, 9755 e 9751 del 2024) che chiarisce la necessità di interpretare la durata del mandato elettorale per le elezioni dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in senso oggettivo, ovvero non riferita al soggettivo esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni consiliari, ma alla durata oggettiva RAGIONE_SOCIALEa consiliatura. La Procura Generale segnala l’indicazione, contenuta nel richiamato precedente, secondo la quale la norma contenuta nell’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113 del 2017 , volta a favorire la più ampia partecipazione RAGIONE_SOCIALE iscritti all’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni di governo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, favorendone l’avvicendamento nell’accesso agli organi di vertice, in modo tale da garantire la par condicio tra i candidati senza che possano valere rendite di posizione, vada
interpretata teleologicamente, e che, al contrario, il provvedimento del CNF impugnato dal ricorrente, accogliendo il reclamo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO e ritenendo quest’ultimo effettivamente in possesso dei necessari requisiti di eleggibilità, sembra non tenere in considerazione l’evidente esigenza percepita dal l egislatore di evitare che l’istituto RAGIONE_SOCIALEe dimissioni possa essere impiegato con intento elusivo.
8. – Il motivo è inammissibile , per le ragioni che seguono.
Il RAGIONE_SOCIALE è l’organo avente competenza giurisdizionale a decidere sui ricorsi relativi alle elezioni dei RAGIONE_SOCIALE, ex art. 36 RAGIONE_SOCIALEa legge professionale forense, e quindi preposto alla verifica RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa procedura elettorale seguita dai RAGIONE_SOCIALE. Esso effettua, su ricorso RAGIONE_SOCIALE interessati, un controllo di legalità sul corretto svolgimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni elettorali e provvede ad annullare il provvedimento di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti se accerta che lo stesso o un atto ad esso prodromico sono stati adottati in violazione di legge.
Nel far ciò, è chiamato a decidere nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere che gli viene sottoposta dagli interessati.
Adito dall’AVV_NOTAIO con reclamo avverso il provvedimento di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti che si concludeva con l’esclusione del professionista e l’inserimento, in luogo RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa prima dei non eletti, e dunque con reclamo con il quale si contestava esclusivamente, da parte RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, l’illegittimo esercizio del potere di esclusione dagli eleggibili esercitato dalla RAGIONE_SOCIALE elettorale dopo la conclusione RAGIONE_SOCIALEe operazioni di voto, rientrava nelle competenze del CNF verificare la regolarità del procedimento elettorale in relazione a quanto lamentato e, ove avesse accertato -come nella specie -il compimento di attività in violazione di legge, era suo compito annullare la proclamazione.
Non avrebbe potuto invece in quella sede, come auspicato dal COA col secondo motivo di ricorso, andare direttamente a verificare
se il reclamante avesse o meno i requisiti di eleggibilità, o se la sua candidatura contrastasse con il divieto del terzo mandato consecutivo, che è quanto richiesto con il secondo motivo di ricorso, per confermare l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME perché comunque ineleggibile, essendosi candidato in violazione del limite dei due mandati consecutivi, perché ciò non faceva parte RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere sottopostagli dal reclamante.
Dalla conclusione cui si perviene non discende peraltro l’irrilevanza né la preclusione, per gli interessati, RAGIONE_SOCIALEa verifica sulla sussistenza dei requisiti di eleggibilità in capo all’AVV_NOTAIO, ed in particolare RAGIONE_SOCIALEa verifica del rispetto, da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso, del limite rappresentato dal divieto di presentare la candidatura in capo a chi abbia già espletato due mandati consecutivi (tenendo in conto la interpretazione in senso oggettivo di tale limite, fissata da queste S.U. con sentenza n. 8566 del 2021 e ribadita con le successive pronunce n. 9906, 9771, 9755 e 9751 del 2024), verifica che potrà essere effettuata nella sede opportuna su impulso RAGIONE_SOCIALE eventuali interessati, ovvero impugnando per questo motivo la nuova delibera del COA che proclami eletto l’AVV_NOTAIO dinanzi al CNF.
9.- Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
A fronte RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEa questione, sussistono gravi motivi per la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Sussistono le condizioni per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione il 23