Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23024 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23024 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30649/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di VICENZA n. 6749/2020 depositato il 08/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Per quanto ancora rileva, il Tribunale di Vicenza, con decreto depositato in data 8.11.2021, ha rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ‘RAGIONE_SOCIALE) in liquidazione ha ammesso con riserva il credito finanziario di RAGIONE_SOCIALE, derivante dal contratto di factoring stipulato con la fallita, con riserva il cui scioglimento dipende dall’esito del separato giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal fallimento RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Roma nei confronti di altra procedura concorsuale, segnatamente, l’Amministrazione Straordinaria della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ‘RAGIONE_SOCIALE‘), debitore ceduto.
Il giudice di merito ha premesso che al passivo della A.S. del debitore ceduto RAGIONE_SOCIALE si erano insinuati sia il fallimento del cedente RAGIONE_SOCIALE, sia il factor, con la conseguenza che ‘se il Fallimento di RAGIONE_SOCIALE verrà ammesso al passivo della RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE (e quindi escluso il credito di RAGIONE_SOCIALE), il credito di RAGIONE_SOCIALE troverà ingresso nello stato passivo di questo fallimento, se, invece il fallimento non sarà ammesso al passivo della A.S. (con contestuale ammissione al passivo della A.S. del credito RAGIONE_SOCIALE) allora quest’ultimo potrà definitivamente essere ammesso al passivo di questo Fallimento’.
Il Tribunale di Vicenza ha, altresì, osservato che il presupposto della riserva era l’identità del credito fatto valere nelle due procedure da RAGIONE_SOCIALE, non avendo significato distinguere tra credito finanziario (nei confronti del cedente) e credito commerciale
(nei confronti del debitore ceduto), traendo origine le somme pretese dallo stesso rapporto di factoring, e dovendo comunque essere evitata la duplicazione dei pagamenti.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidandolo a quattro motivi.
Il Fallimento ‘Omba’ ha resistito in giudizio con controricorso.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, assorbiti i restanti.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 2, L.F.
Espone la ricorrente che, come già dedotto nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo, la riserva apposta dal G.D., confermata dal Tribunale di Vicenza, non ricadeva in alcuna delle ipotesi tassativamente elencate all’art. 96 comma 2° L. F. Peraltro, lo stesso Tribunale di Vicenza non aveva ricondotto tale riserva a nessuna di tali ipotesi, ritenendone solo l’opportunità in relazione alla stretta correlazione tra il credito finanziario fatto valere da RAGIONE_SOCIALE nel giudizio presso il Tribunale di Vicenza nella procedura concorsuale riguardante il cedente con il credito commerciale fatto valere dallo stesso factor nella procedura concorsuale pendente presso il Tribunale di Roma riguardante il debitore ceduto.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 comma 4° L.F.
Espone la ricorrente che il Tribunale di Vicenza ha, inoltre, errato in quanto ha ritenuto che lo scioglimento della riserva dipendesse dall’esito di altra procedura concorsuale, violando quindi la predetta norma indicata in rubrica che limita l’efficacia delle decisioni in merito alla formazione ed esecutività dello stato passivo ‘ai soli effetti del concorso’, con la conseguenza che tali decisioni non
possono spiegare effetti al di fuori del concorso nel cui ambito vengono rese.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 7 L. n. 52/1991.
Espone la ricorrente che il Tribunale di Vicenza ha erroneamente ritenuto l’identità del credito (finanziario) vantato dal factor nei confronti del cedente rispetto a quello vantato nei confronti del debitore ceduto, non considerando la facoltà del factor di agire direttamente nei confronti del cedente a prescindere da eventuali azioni nei confronti del debitore ceduto.
Con il quarto motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c.., ovvero la non identità tra i crediti commerciali fatti valere, rispettivamente, da RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
Il primo motivo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente, attenendo entrambi alla natura dei rapporti tra il credito che il factor vanta nei confronti del cedente e quello che lo stesso factor vanta nei confronti del ceduto, sono fondati.
Innanzi tutto è fondata la doglianza della ricorrente secondo cui il giudice di merito ha apposto una riserva atipica, non riconducibile a nessuna delle fattispecie di cui all’art. 96 comma 2° L.F. In proposito, la circostanza che la questione dell’atipicità della riserva sia stata dedotta solo in sede di legittimità è ininfluente, trattandosi di questione di puro diritto che non richiede nuovi accertamenti di fatto (vedi Cass. n. 14848/2000), essendo del tutto incontroverse in causa le circostanze fattuali sottostanti (insinuazione al passivo di RAGIONE_SOCIALE sia nella procedura concorsuale del cedente, sia in quella del debitore ceduto).
Il Tribunale di Vicenza ha fondato il presupposto della riserva (come detto, non inquadrata giuridicamente in nessuna delle categorie tassativamente previste dal combinato disposto degli
artt. 96 comma 2° e 55 comma 3° L. F.) sull’erronea affermazione dell’identità del credito fatto valere dal factor nei confronti del debitore ceduto e del cedente, non considerando che il credito verso il cedente ha un titolo diverso, fondandosi ordinariamente sull’assunzione da parte di quest’ultimo della garanzia della solvenza del debitore, a norma dell’art. 4 L. 52/1991, salvo che il cessionario non vi abbia rinunciato.
È proprio la natura, riconducibile allo scopo di garanzia, del credito del factor nei confronti del cedente -circostanza comunque da accertare nel caso concreto, vista la possibilità di rinuncia da parte del cessionario (verifica che, nel caso di specie, non risulta essere stata effettuata) -che determina un particolare legame tra il credito nei confronti del ceduto e quello nei confronti del cedente. Infatti, ove si verifichi l’estinzione, totale o parziale, dell’obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un’attività negoziale diretta a tal fine (in questi termini, a partire da Cass. n. 4796/2001, Cass. n. 19358/2024; in motivazione Cass. n. 10092/2020).
Dunque, il credito ceduto a scopo di garanzia (sempre che sia accertato come in concreto sussistente), in quanto sottoposto alla condizione risolutiva dell’adempimento del credito principale garantito, può collocarsi a pieno titolo, nella categoria dei crediti ‘condizionali ‘ di cui all’art. 55 comma 3 L.F., e d essere ammesso con riserva a norma dell’art. 96 comma 2° n. 1 L.F (vedi anche, in tema di ammissione con riserva, Cass. 15080/2018). Tuttavia, in tale caso, cambia l’oggetto della riserva , che è costituito dall’adempimento del debitore ceduto e non, come ritenuto dal giudice del merito, dalla mera ammissione del creditore allo stato passivo della procedura concorsuale dello stesso debitore.
Il secondo ed il quarto motivo sono assorbiti.
Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M
Accoglie il primo ed il terzo motivo, assorbiti il secondo ed il quarto, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 25.6.2025