Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32849 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32849 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28636/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME ( -) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PALERMO n. 3612/2018 depositata il 28/07/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, accogliendo parzialmente la domanda tardiva ex artt. 209 e 101 legge fall. proposta da Riscossione Sicilia s.p.a., l’ ha ammessa allo stato passivo di Sicilcassa s.p.aRAGIONE_SOCIALE in LCA per l’importo complessivo di € 60.882,02 ( di cui € 59.532,7 0 in privilegio ed € 1.349,32 in chirografo), sulla base di alcune cartelle esattoriali, dopo aver affermato il difetto di legittimazione passiva del concessionario sulle richieste di sgravio per avvenuto pagamento (di competenza dell’ente impositore) , rilevato la tardività della produzione di una sentenza favorevole della CTP di Palermo e accolto in parte l’eccezione di prescrizione di alcuni crediti.
-Avverso detta sentenza RAGIONE_SOCIALE in LCA ha proposto ricorso per cassazione in sei mezzi, illustrato da memoria, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 88, d.P.R. n. 602 del 1973, con riguardo alla cartella di pagamento n. 29620140015633758 che, a fronte del fatto non contestato della sua impugnazione in giudizio pendente, avrebbe dovuto comportare l’ammissione de i relativi crediti non già in via definitiva, ma con riserva.
-Il secondo mezzo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 152, 183 c.p.c., 87 ss. TULB, 101 l.fall., 24 e 111 Cost., per avere il tribunale erroneamente dichiarato tardivo il deposito dei documenti relativi ai giudizi pendenti sulla suddetta cartella, che RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato nella prima udienza utile, senza che fossero mai stati concessi in termini ex art. 183 c.p.c.
-Il terzo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 152 c.p.c., 2909 c.c., 88 d.P.R. 602/73, 87 ss. TULB, per non avere il tribunale ammesso il deposito delle sentenze dei giudici tributari sui crediti portati dalla medesima cartella di pagamento n. 29620140015633758, che, in quanto emesse tra le stesse parti e sullo stesso oggetto, potevano essere depositate in ogni stato e grado, compreso il giudizio di cassazione, con conseguente
deposito in questa sede di ulteriore sentenza della CTP di Catania che ha preso atto dello sgravio della cartella predetta limitatamente al ruolo n. 2014/000294.
-Il quarto mezzo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 88 d.P.R. 602/73, 87 ss. TULB, 83 ss. legge fall. e 24 Cost., per avere il tribunale erroneamente affermato di non poter «conoscere del diritto della RAGIONE_SOCIALE allo sgravio» della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA ovvero «dei presupposti per l’annullamento», della cartella n. NUMERO_CARTA quando invece «il tribunale fallimentare non può conoscere i vizi dell’atto impositivo, ma può conoscere le sopravvenienze e quelle ulteriori difese che danno diritto allo sgravio e pertanto non rientrano nella cognizione esclusiva dei giudici tributari», anche ai sensi dell’art. 88, d.P.R. 602/73 , del quale, in caso diverso, andrebbe sollevata questione di legittimità costituzionale, per le stesse ragioni della dichiarata illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. 602/73 (Corte cost. n. 114 del 2018).
-Il quinto motivo denuncia, in subordine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 88 d.P.R. 602/73, 87 ss. TULB, 83 ss. legge fall. e 24 Cost., con riferimento alle stesse cartelle, posto che, in attesa della pronuncia degli enti impositori sulla richiesta di sgravio, il tribunale, a fronte della contestazione di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto ammettere con riserva i relativi crediti.
-Il sesto mezzo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 44, 51, 52 legge fall. e 83 ss. TULB, per avere il tribunale erroneamente ammesso al passivo l’ aggio coattivo (in privilegio per € 2.688,08) nonché le spese di notifica e gli interessi moratori (al chirografo per € 1.349,32 ) nonostante tutti i ruoli riguardassero cartelle emesse dopo che RAGIONE_SOCIALE era stata posta in liquidazione coatta amministrativa (1997).
-I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi e riguardanti tutti la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA sono fondati, con assorbimento del quinto, mentre il quarto e il sesto sono inammissibili.
7.1. -Ai fini dell’accoglimento dei primi tre motivi è sufficiente osservare che a nulla rilevano né la discussa tardività della produzione degli atti relativi al contenzioso tributario pendente, né la tempestività della richiesta di ammissione con riserva, poiché, a fronte della indubbia contestazione del credito tributario insinuato al passivo, l’ammissione con riserva è misura prevista dalla legge.
Difatti, il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2 (nel testo introdotto dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) prevede che “il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura” e il successivo art. 88, comma 1, dispone che “se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva”, da sciogliere poi, ai sensi del comma 2, allorché sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario ( ex multis , Cass. 6126/2014, 23110/2016, 23809/2020).
7.2. -Il quarto motivo è inammissibile per travisamento della ratio decidendi, poiché il tribunale non si è ritenuto incompetente a decidere sul l’eccezione di sgravio ex art. 1, commi 538 e ss., legge n. 228 del 2012, ma si è limitato, in modo eccentrico, ad affermare il difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione , trattandosi di questione di competenza dell’ente impositore .
In ogni caso la censura non focalizza adeguatamente il discrimen tra giurisdizione ordinaria e tributaria, costituito dalla notifica della cartella esattoriale, e difetta di autosufficienza sul punto.
Invero questa Corte, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, ha così individuato il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria: «alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a
prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione» (Cass. Sez. U., 21642/2021, che ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento; cfr. Cass. Sez. U., 16986/2022, per cui «l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all’esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva»).
7.3. -Il sesto motivo è parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza circa l’assunto che i ruoli sarebbero «tutti successivi alla liquidazione coatta della banca» (risalente al 5 settembre 1997) e che le cartelle sarebbero «tutte successive al 2008», sul quale si fonda l’invocata esclusione di aggio, interessi moratori e spese ; questione di cui peraltro non v’è traccia nella sentenza impugnata.
-Con la memoria il ricorrente ha dato atto di aver depositato documenti sopravvenuti attestanti che «nel corso del processo gli Enti impositori hanno sgravato tutte le cartelle oggetto di insinuazione al passivo. E a seguito dello sgravio Giudici Tributari hanno dichiarato cessata la materia del contendere nei giudizi pendenti», chiedendo perciò «che venga dichiarata cessata la materia del contendere e comunque cassare la sentenza impugnata», con «condanna del ricorrente al pagamento delle spese in forza della soccombenza virtuale».
8.1. -Occorre però ricordare che nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione non è consentita la produzione di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall’art. 372, comma 2, c.p.c., fatta eccezione per i documenti che riguardano la nullità della sentenza e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell’atto di rinuncia al ricorso ( ex multis , Cass. 2062/2024, 9689/2002).
8.2. -Ciò non toglie che, in sede di rinvio, i giudici di merito potranno valutare le sopravvenienze e tenerne conto ai fini della decisione.
-Segue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, dichiara assorbito il quinto e inammissibili il quarto e il sesto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/11/2024.