Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34372 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34372 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
Oggetto: concordato preventivo – crediti con- testati – ammissione al voto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7456/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del difensore EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. 92026640067), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE e dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura
speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in Roma, in INDIRIZZO con domicili digitali PEC EMAIL e EMAIL
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALEC.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE e dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC dei difensori EMAIL e EMAIL
–
contro
ricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (C.F . CODICE_FISCALE e dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC dei difensori EMAIL e EMAIL
-controricorrente –
nonché contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALEC.F.), in persona del curatore pro tempore, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA (C.F. P_IVA)
-intimati – avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 347/2024, pubblicata il 15 febbraio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 dicembre 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha depositato presso il Tribunale di Rimini in data 19 maggio 2022 domanda di concordato preventivo con riserva, procedimento al quale sono stati riuniti due procedimenti ex art. 15 l. fall., promossi dai creditori RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE obbligazionisti della società debitrice. Depositata la proposta, previo decreto del Tribunale del 17 novembre 2022 di apertura della procedura, la stessa è stata sottoposta al voto dei creditori all’adunanza del 18 luglio 2023, nel corso della quale hanno espresso voto contrario i creditori RAGIONE_SOCIALE e i due creditori già istanti ex art. 15 l. fall.
All’esito del decorso del termine di cui all’art. 178, quarto comma, l. fall. il Tribunale di Rimini, con decreto del 7 settembre 2023 e instando domanda di fallimento dei creditori e richiesta del Pubblico Ministero, ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo per mancata approvazione da parte dei creditori e, con contestuale sentenza (pubblicata in data 13 settembre 2023), ha dichiarato il fallimento di RAGIONE_SOCIALE
Con la sentenza qui impugnata, la Corte di Appello di Bologna ha rigettato il reclamo della società dichiarata fallita. Ha ritenuto il giudice di appello -per quanto qui rileva – corretto il conteggio dei voti contrari dei creditori dissenzienti e che non fosse necessario un decreto espresso del giudice delegato di ammissione al voto in via provvisoria. La Corte di Appello ha valorizzato, da un lato, la circostanza che in adunanza non era stata espressa alcuna contestazione e, dall’altro, il fatto che la r elazione dell’attestatore contemplava i crediti contestati al passivo concordatario al chirografo per l’intero ammontare , sicché il provvedimento di ammissione provvisoria al voto del giudice delegato
doveva ritenersi implicito. Ha, poi, ritenuto il giudice di appello che: i crediti degli obbligazionisti sussistono e rilevano ai fini dello stato di insolvenza, essendo stati ammessi allo stato passivo; la società fosse insolvente, in quanto illiquida, attesi gli omessi pagamenti di tributi (erariali e comunali) scaduti e non pagati, nonché risultando pendenti procedure esecutive e monitorie.
Ha proposto ricorso per cassazione la società reclamante, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE e Fondazione Zingardi Bolongaro, i quali hanno depositato memoria. Il RAGIONE_SOCIALE e il Pubblico Ministero intimati non si sono costituiti in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 161 l. fall. e degli artt. 1988 e 2733 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’inserimento degli obbligazionisti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE tra i creditori chirografari comportasse il loro « prudente riconoscimento » e il venir meno della contestazione. Deduce parte ricorrente che l ‘ indicazione dei crediti contestati nell’elenco dei creditori (art. 161, secondo comma, lett. b) l. fall.) assolve a mero obbligo informativo, laddove gli stessi, benché contemplati nella relazione dell’attestatore, non erano stati oggetto di riconoscimento ma di contestazione sin dal deposito della proposta. In ogni caso, prosegue il ricorrente, l’indicazione di un credito in sede concorsuale non può avere valenza confessoria, trattandosi di indicazione di credito in procedure concorsuali, le quali non sono nella disponibilità delle parti.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 175
e 176 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto decisiva l’assenza di formulazione di contestazione da parte del debitore del diritto di voto in sede di adunanza dei creditori. Osserva parte ricorrente che non occorrono formule sacramentali per la contestazione del credito e che la stessa poteva ritenersi legittimamente già formulata in sede di proposta di concordato, attesa la quale il giudice delegato avrebbe dovuto emettere anche di ufficio un decreto di ammissione al voto in via provvisoria.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 25, 26 e 176 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il decreto di ammissione al voto possa essere assunto per implicito dal giudice delegato, laddove -diversamente – i provvedimenti del giudice delegato devono essere espressamente motivati, così consentendosi il contraddittorio sul provvedimento.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 162 l. fall. , nonché dell’art. 132 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l’insolvenza senza che fosse stata effettuata alcuna verifica sulla sussistenza dei crediti degli obbligazionisti istanti, contestati in sede concordataria. Osserva parte ricorrente che la verifica dello stato di insolvenza implica il riscontro del l’esistenza del credito dell’istante ed essa non può essere compiuta sulla base della documentazione acquisita alla procedura di concordato; né può essere valorizzata documentazione sopravvenuta alla sentenza dichiarativa di fallimento, come quella relativa alla formazione dello stato passivo. Osserva, inoltre, che lo stato passivo non è definitivo e che, in ogni caso, penderebbe giudizio davanti al giudice ordinario in relazione alla sussistenza del prestito obbligazionario.
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità formulata dai controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, essendo le censure indicate distintamente dal ricorrente, nonché agganciate ai punti di motivazione della sentenza impugnata, oltre che agli atti e ai documenti di causa. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del primo motivo -incentrato sulla mancata censura della ratio decidendi della sentenza impugnata -posto che il ricorrente ha correttamente avversato la decisione del giudice di appello relativa all’ammissione dei creditori contestati.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesi i profili coinvolti e sono infondati. L’abrogata disciplina fallimentare prevede una sequenza determinata delle attività di espressione del diritto di voto, che ha i suoi elementi salienti nella presentazione da parte del debitore dell’elenco dei creditori, nella verifica dei crediti da parte del commissario, salvo rettifiche sulla scorta delle scritture contabili ex art. 171, primo comma, l. fall., nella formulazione delle contestazioni in adunanza da parte sia dei creditori (art. 175, secondo comma, l. fall.), sia del debitore (art. 175, terzo comma, l. fall.) e, infine, nella risoluzione delle contestazioni da parte del giudice delegato ex art. 176 l. fall. (Cass., n. 13282/2000).
Come osservato da questa Corte, quella che il legislatore chiama mera « facoltà» di contestazione dei crediti, assume plasticamente i contorni di « un subprocedimento che, in limine alterando la rappresentazione contabile emersa dalla domanda ovvero rettificata dal commissario giudiziale o anche solo sollecitata da un’analoga iniziativa di altri creditori, può condurre a far definire, prima dell’inizio delle operazioni di voto, un diverso assetto del montante di riferimento» (Cass., n. 2424/2020), essendo tutti i creditori e il debitore tenuti « a dibattere (…) proprio e in quella sede sulle contestazioni dei crediti » (Cass., n. 2424/2020, cit.).
Ruolo decisivo nella individuazione dei creditori ammessi al voto è, pertanto, attribuito alla proposta del debitore e alle successive rettifiche operate dal commissario giudiziale, nonché alle indicazioni contenute nella relazione ex art. 172 l. fall., sulla base delle quali si apre, a domanda, il subprocedimento eventuale di contestazione del diritto di voto, rimesso al contraddittorio dei creditori concorrenti e del debitore (Cass., n. 15345/2014). Ed è in seguito alla apertura di questo subprocedimento, a domanda di parte, che ha luogo il provvedimento di ammissione provvisoria al voto da parte del giudice delegato.
La provvisorietà di questa ammissione -come recita l’art. 176 l. fall. – comporta che sulla decisione del giudice delegato che ammetta provvisoriamente al voto un creditore, ove tale voto risulti decisivo ai fini del raggiungimento delle maggioranze, può insorgere contestazione da parte dei creditori concorrenti in sede di omologa; al contrario, il debitore potrà opporsi all’ammissione degli stessi in sede di declaratoria di inammissibilità del concordato, come anche in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (Cass., n. 30456/2019). In caso di diniego di ammissione, invece, i creditori esclusi possono far valere l’ammissione al voto in sede di omologa, ove risulti superata la « prova di resistenza » (Cass., n. 13295/2018) ed emerga che l’ammissione di tali crediti sia decisiva ad adiuvandum ai fini della approvazione della proposta di concordato ex art. 176, secondo comma, l. fall.
10. La provvisorietà dell’ammissione al voto è, inoltre, cosa diversa dal ‘non pregiudizio’ ai fini dell’esistenza dei crediti (art. 176, primo comma, l. fall.), essendo tale scrutinio proprio del giudizio ordinario (Cass., n. 26568/2020), tale da incidere sui progetti di riparto in fase di esecuzione del concordato; né l’ammissione al voto è idonea a incidere sullo stato passivo del successivo fallimento del debitore (Cass., n. 7972/2016). Il che dimostra, ulteriormente, come questo subprocedimento apra unicamente una fase incidentale di contestazione della
legittimazione al voto davanti al giudice delegato, nel contraddittorio delle parti, su ll’esistenza del diritto di voto e del conseguente raggiungimento delle maggioranze ai fini de ll’apertura del giudizio di omologa , destinata a consolidarsi in fase di omologa, ovvero di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
Vero è, come deduce il ricorrente, che l’elenco dei crediti del debitore non assume valore confessorio (Cass., n. 11197/2018); tuttavia, esso costituisce la base sulla quale il commissario giudiziale opera le sue rettifiche (art. 171, comma 1, l. fall.). « Non è il Commissario Giudiziale il soggetto deputato ad ammettere provvisoriamente al voto i titolari di crediti contestati» (pag. 4 mem. ricorrente), ma è sull’elenco dei crediti ammessi al voto da questi redatto, in allegato alla relazione ex art. 172 l. fall., che si apre il subprocedimento diretto a formalizzare le contestazioni in ordine alla sussistenza del diritto di voto.
Non appare dunque sostenibile che, in assenza dell’apertura del suddetto subprocedimento e, soprattutto, in assenza di specifica istanza di parte, il giudice delegato dovesse esprimersi, anche di ufficio (come deduce il ricorrente), sulle più generiche contestazioni al diritto di voto formulate, ora per allora, nell’originario ricorso . Non è l’elenco dei crediti del debitore (come rileva lo stesso ricorrente), né tanto meno è la proposta di concordato deputata a costituire la base di calcolo sul quale stabilire le maggioranze del concordato, essendo proposta ed elenco dei crediti funzionali alla precedente fase di apertura del concordato, laddove la legittimazione al voto va verificata nella successiva fase di approvazione della proposta da parte dei creditori.
Deve, pertanto, ritenersi che -in assenza di domanda, da parte del debitore o di creditori concorrenti, con cui venga contestata la legittimazione di un creditore all’espressione del diritto di voto alla proposta di concordato preventivo nel corso dell’adunanza, a termini di cui
all’art. 175 l. fall. non vi è luogo all’emissione da parte del giudice delegato del provvedimento di ammissione provvisoria al voto, tanto meno quale atto pregiudiziale e necessariamente distinto, essendo presupposto per l’emissione di siffatto provvedimento la formalizzazione di specifica istanza di parte nel corso dell’adunanza stessa.
14. In ogni caso, q uand’anche, poi, fosse risultata formalizzata -ai sensi e nel contesto di quanto premesso – una opposizione avverso l’ammissione al voto di un creditore per l’importo indicato dal commissario giudiziale, nondimeno il provvedimento del giudice delegato potrebbe, come correttamente statuito nella sentenza impugnata, anche essere implicito nello stesso decreto di apertura delle operazioni di voto ; l’atto così adottato costituisce invero, disponendo l’avvio alle citate espressioni di voto sull’elenco redatto dal commissario , un inequivoco e benché implicito rigetto di tutte le contestazioni sino a tale momento comunque esplicitate sul diritto di voto stesso; non ricorre, allora ed ai fini di causa, il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito (Cass., n. 7662/2020; Cass., n. 29191/2017). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
15. Il quarto motivo è inammissibile. Il ricorrente non ha censurato la statuizione del giudice di appello, secondo cui la società era illiquida sulla base di diversi elementi indiziari (procedure esecutive e monitorie, tributi scaduti e non pagati) e, pertanto, insolvente per tale ragione. Lo stato di insolvenza non è stato, invero, dichiarato in ragione dell’inadempimento del credito dei creditori istanti , ma con rilievo al l’impossibilità di adempiere regolarmente al pagamento dei crediti scaduti con le fonti disponibili. Inoltre, il ricorrente non ha contestato la legittimazione attiva del creditore ai fini della domanda di fallimento,
ma la sola incidenza del credito ai fini dello stato di insolvenza. La verifica sulla effettiva esistenza dei crediti alla luce delle contestazioni formulate dal debitore, in assenza di contestazione della legittimazione attiva dei creditori istanti, rende inammissibile il motivo, che resta inidoneo, in ogni caso, a incidere sull’accertamento dell’insolvenza .
16. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi € 12.000,00 ciascuno, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2024