Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26362 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26362 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 17542 – 2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. 04376900231 -e per essa (giusta procura speciale per notar NOME COGNOME del 26.10.2016) RAGIONE_SOCIALE (nuova denominazione sociale di RAGIONE_SOCIALE) -c.f. 00390840239 -in persona della dottoressa NOME COGNOME in virtù di procura per notar NOME COGNOME del 19.10.2022, elettivamente domiciliata in Bari, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (nominato in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME , che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al l’atto di costituzione di nuovo difensore.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE ‘ nonché del medesimo NOME COGNOME, in persona del l’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Andria, alla INDIRIZZO, presso lo
studio dell’avvocato NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto del Tribunale di Trani dei 26/29.3.2019, udita la relazione nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 del consigliere dottor NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La ‘RAGIONE_SOCIALE, per conto d ella ‘RAGIONE_SOCIALE, domanda va peraltro e per quel che qui rileva l’ammissione , con prelazione ipotecaria, al passivo del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE nonché del medesimo NOME COGNOME, dichiarato dal Tribunale di Trani, per i seguenti importi (cfr. ricorso, pag. 6) :
per euro 142.386,59 in forza di decreto ingiuntivo e di sentenza di condanna n. 126/2013 del Tribunale di Trani, sentenza -confermata dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza n. 1046/2019 – con la quale la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ed NOME COGNOME erano stati condannati al pagamento in favore dell’istante della somma anzidetta, oltre interessi dalla domanda al dì della dichiarazione di fallimento; per euro 162.552,55 in forza di decreto ingiuntivo e di sentenza di condanna n. 785/2013 del Tribunale di Trani, sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza n. 665/2018 – con la quale i soggetti poi falliti erano stati condannati al pagamento in favore dell’istante della somma anzidetta, oltre interessi dalla domanda al dì della dichiarazione di fallimento.
Il giudice delegato al fallimento faceva luogo all’ammissione dei suddetti importi in chirografo , ‘in quanto non risultava specificato il privilegio medesimo,
ovvero non risultavano sussistenti i relativi presupposti’ (così decreto impugnato, pag. 1) .
L a ‘ RAGIONE_SOCIALE, per conto d ella ‘RAGIONE_SOCIALE, proponeva opposizione ex art. 98 l.fall.
Con decreto dei 26/29.3.2019 il Tribunale di Trani rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite.
Evidenziava, il tribunale, che con l’iniziale domanda di ammissione al passivo la ‘doBANK’ aveva, per i crediti de quibus , chiesto l’ammissione in via ‘ipotecaria e/o privilegiata’, ‘ senza alcuna specificazione di quale privilegio o ipoteca si trattasse ovvero quale parte del credito fosse assistita dal privilegio o dall’ipoteca’ (così decreto impugnato, pag. 2) .
Evidenziava altresì che con le successive integrazioni ed osservazioni la creditrice non aveva fornito specifica indicazione del titolo di prelazione vantato, sicché correttamente il giudice delegato aveva ammesso il credito in chirografo atteso il disposto dell’art. 93, 4° co., ultima parte, l.fall. (cfr. decreto impugnato, pag. 2) .
Evidenziava inoltre che unicamente con l’opposizione allo stato passivo la ‘doB ANK ‘ aveva specificato che l’invocato privilegio era da ricondurre alle ipoteche giudiziali iscritte sulla scorta dei decreti ingiuntivi avverso cui erano state esperite le opposizioni poi decise con le sentenze n. 126/2013 e n. 785/2013 del Tribunale di Trani (cfr. decreto impugnato, pag. 2) .
Evidenziava tuttavia che l’iniziale indeterminatezza nella indicazione del privilegio non poteva essere sanata in sede di opposizione allo stato passivo (cfr. decreto impugnato, pag. 2) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE per conto della RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
Il curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE nonché del medesimo NOME COGNOME ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
Il controricorrente ha depositato memoria.
La ‘RAGIONE_SOCIALE (nuova denominazione sociale della ‘ RAGIONE_SOCIALE) con l’atto di costituzione di nuovo difensore ha chiesto che la causa ‘ venga rinviata, al fine di consentire l’auspicata risoluzione bonaria della controversia ed il deposito di atto di rinuncia al giudizio ‘ .
CONSIDERATO CHE
Non può darsi seguito alla formulata richiesta di rinvio.
Riveste valenza ineludibile in tal senso la circostanza per cui è risalente l’anno (2019) di iscrizione a ruolo del ricorso.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 93 l.fall. e 2697 cod. civ. in relazione agli artt. 2808 e 2828 cod. civ., l’irragionevolezza della decisione; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 112 e 116 cod. proc. civ.
Premette che in virtù dei decreti ingiuntivi chiesti ed ottenuti ha provveduto ad iscrivere ipoteca giudiziale in data 16.12.2002 ed in data 20.6.2003 e che alla domanda di ammissione al passivo ha allegato le note di iscrizione delle ipoteche (cfr. ricorso, pag. 8) .
In di deduce che il tribunale non ha considerato che ‘la richiesta di privilegio si riferiva solo alle spese di giustizia, mentre la richiesta di ammissione in via ipotecaria (relativa alle note allegate) era fondata sui decreti ingiuntivi e sulle sentenze’ (così ricorso, pag. 10) .
Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.
Invero, si ammetta pure che il mezzo in disamina si correli alla ‘ ratio decidendi ‘, segnatamente al passaggio motivazionale dapprima riferito ( secondo cui ‘doBANK’ aveva chiesto l’ammissione ‘senza alcuna specificazione di quale privilegio o ipoteca si trattasse (…)’ : così decreto impugnato, pag. 2) , e valga a censurarla in maniera sufficientemente specifica.
Di certo ed in fondo la stessa prospettazione della ricorrente (la richiesta di ammissione in via ipotecaria era fondata sui decreti ingiuntivi e sulle sentenze) accredita e dà ragione del rilievo -dapprima menzionato – del tribunale.
Più esattamente, è appieno da condividere e recepire la controdeduzione del curatore secondo cui ‘non basta produrre le note di iscrizione ipotecaria (…) e pretendere che il Giudice Delegato desuma da questa produzione il riferimento alla domanda genericamente formulata ‘ (così controricorso, pag. 19) .
Ovviamente è vano addurre -giacché i crediti de quibus sono stati ammessi seppur in chirografo -che ‘il credito vantato dalla Banca è stato ampiamente provato per tabulas ‘ (così ricorso, pag. 12) .
Con il secondo motivo la ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione delle norme ermeneutiche ex art. 1367 cod. civ. in relazione agli artt. 93 l. fall. e 2697 cod. civ. nonché la violazione delle norme di correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1375 e 2409 (recte:
2709) cod. civ. in relazione agli artt. 112 e 116 cod. proc. civ., la irragionevolezza della decisione.
Deduce, per un verso, che i crediti per cui è controversia, rinvenivano riflesso nella contabilità della fallita accomandita, sicché la curatela fallimentare ne ha senz’altro riscontrato ‘la piena fondatezza’ (cfr. ricorso, pag. 13) .
Deduce, per altro verso, che in sede di interpretazione della domanda il giudice del merito ‘ha il potere -dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi condizionare dalle espressioni utilizzate dalla parte ‘ (così ricorso, pag. 14) .
Il secondo motivo di ricorso del pari è destituito di fondamento.
La prima ragione di censura non si correla alla ‘ ratio decidendi ‘. I crediti, si è detto, sono stati ammessi al passivo ancorché in chirografo.
Cosicché a nulla vale evocare la possibilità di desumere dalla contabilità della società fallita, ai sensi dell’art. 2 409 cod. civ. (recte, dell’art. 2709 cod. civ.) , elementi di valutazione indiziaria.
Tanto, ben vero, a prescindere dall’insegnamento di questa Corte secondo cui al curatore fallimentare, che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l’efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 cod. civ., delle scritture contabili regolarmente tenute (cfr. Cass. (ord.) 4.12.2020, n. 27902) .
15. La seconda ragione di censura involge evidentemente il potere-dovere di esegesi della domanda giudiziale.
Sovviene perciò l’elaborazione di questa Cort e secondo cui l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito ed attiene al momento logico relativo
all ‘ accertamento in concreto della volontà della parte; cosicché un eventuale errore al riguardo può concretizzare solo una carenza nella interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente come vizio di motivazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. lav. 17.11.2006, n. 24495. Cfr. inoltre Cass. (ord.) 3.12.2019, n. 31546, secondo cui l’erronea interpretazione della domanda e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360, 1° co. 1, n. 3, cod. proc. civ., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. Cfr. infine Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718; Cass. sez. lav. 27.10.2015, n. 21874) ; cosa che peraltro suppone che la motivazione spesa al riguardo non soddisfi il requisito del «minimo costituzionale» richiesto da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053.
Ebbene, i n questi termini l’interpretazione della domanda ex art. 93 l.fall. cui il Tribunale di Trani ha fatto luogo, viepiù alla luce delle osservazioni al progetto di stato passivo depositate in data 9.2.2018 e 16.2.2018 (cfr. a tal specifico decreto impugnato, pag. 2) , risulta congrua ‘in fatto’ ed ineccepibile ‘in diritto’ , comunque immune da qualsivoglia forma di ‘ anomalia motivazionale ‘ rilevante nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
18. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso;
c ondanna la ricorrente, ‘do RAGIONE_SOCIALE, per conto di RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE nonché del medesimo NOME COGNOME, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2025.
Il presidente NOME COGNOME