Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12140 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12140 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5144 – 2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Formia, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
CURATORI del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Castellammare di Stabia, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTI -RICORRENTI INCIDENTALI avverso il decreto dei 2/17.1.2023 del Tribunale di Torre Annunziata,
udita la relazione nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 101 l.fall. il AVV_NOTAIOe commercialista NOME COGNOME domandava l’ammissione al passivo del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE dichiarato dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 58/2016.
Esponeva che ‘ su incarico espresso della Dott.ssa COGNOME NOME in qualità di accomandataria della RAGIONE_SOCIALE innanzi indicata’ (così ricorso principale, pag. 4) aveva nell’anno 2020 svolto attività professionale ovvero aveva provveduto alla redazione di due atti di appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli; che i contenziosi erano stati definiti con sentenze n. 6604/2020 e n. 6605/2020 della C.T.R., che, entrambe, avevano annullato gli avvisi di accertamento emessi nel 2017 (cfr. decreto impugnato, pag. 5) .
Esponeva segnatamente che l’incarico gli era stato conferito da lla AVV_NOTAIOessa NOME COGNOME a seguito dell’invio da parte della curatela fallimentare degli avvisi di accertamento notificati (cfr. ricorso principale, pag. 4) .
Esponeva altresì che per tali attività aveva emesso avviso di parcella n. 4/2017 per euro 329.429,00, oltre accessori (cfr. ricorso principale, pag. 4) . Chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento per l ‘importo anzidetto.
Il giudice delegato negava l’ammissione al passivo.
NOME COGNOME proponeva opposizione ex art. 98 l.fall.
Resistevano i curatori del fallimento.
Con decreto dei 2/17.1.2023 il tribunale rigettava l’opposizione e compensava le spese di lite.
Reputava nel merito, il tribunale, ‘attesa la mancanza di ogni elemento anche indiziario circa la spendita del nome della società, (…) non provata l’imputabilità del rapporto (…) alla società anziché al singolo socio, con conseguente pregiudizio alle ragioni creditorie dell’opponente almeno nei confronti della , odierna parte opposta’ (così decreto impugnato, pag. 7) .
Reputava segnatamente che ‘solo NOME COGNOME conferito l’incarico professionale nei confronti dell’opponente ma lo fatto (almeno apparentemente) nel proprio esclusivo interesse (…) perché (…) tanto risulta dalle sentenze 6604/6605 del 2020 allegate, non risultando (…) alcuna procura nel giudizio tributario allegata da cui far risalire (…) che la medesima speso la qualità di legale rappr. della società’ (così decreto impugnato, pag. 8) .
Reputava poi che la società fallita beneficiava, sì, dell’effetto liberatorio delle sentenze favorevoli, ma si trattava di un effetto riflesso, che giammai avrebbe potuto ‘supplire alla mancanza ab origine di rapporto professionale tale da giustificare la maturazione di un compenso per l’attività svolta’ (così decreto impugnato, pagg. 8 – 9) .
Evidenziava, d’altro canto, che la legittimazione processuale suppletiva del fallito si configura allorquando l’inerzia dell’amministrazione fallimentare sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari, non già allorquando l’inerzia dell’amministrazione fallimentare sia conseguenza di una negativa valutazione circa la convenienza della costituzione in giudizio (cfr. decreto impugnato, pag. 10) .
Evidenziava segnatamente che nella specie i curatori avevano ‘dimostrato di non avere interesse a coltivare il contenzioso tributario mercé la richiesta di
autorizzazione, a mezzo del giudice delegato, a non impugnare le determinazioni dell’autorità fiscale e tanto emerge proprio dal verbale di verifica dello stato passivo’ (così decreto impugnato, pag. 10) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso NOME COGNOME; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
I curatori del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE hanno depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in cinque motivi; hanno chiesto accogliere il ricorso incidentale, cassare il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiarare inammissibile l’opposizione ex art. 98 l.fall. esperita da NOME COGNOME; hanno chiesto dichiarare assorbito il ricorso principale ovvero rigettarlo nel merito; il tutto con il favore delle spese del giudizio di opposizione allo stato passivo e del giudizio di legittimità.
I curatori controricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Co n il primo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione falsa applicazione dell’art. 43, 1° co. e 2° co., l.fall. in relazione agli artt. 44, 111 e 111 bis l.fall.
Deduce che ‘il fallito era certamente legittimato ad incardinare i contenziosi tributari’ (così ricorso, pag. 16) .
Deduce che, allorquando sussistono le condizioni di cui all’art. 43, 2° co. l.fall., l’attività processuale posta in essere dal fallito è opponibile alla procedura fallimentare ovvero l’attività si sottrae alla inefficacia ex art. 44 l.fall. (cfr. ricorso principale, pagg. 16 – 17) .
Deduce quindi che il suo credito era da ammettere al passivo ai sensi degli artt. 111 e 111 bis l.fall. (cfr. ricorso principale, pag. 17) .
C on il secondo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione falsa applicazione dell’art. 43, 1° co. e 2° co., l.fall. in relazione agli artt. 44, 111 e 111 bis l.fall.
Deduce che grazie all’utile risultato scaturito dal contenzioso tributario per il quale è stato incaricato, il patrimonio fallimentare è stato liberato da passività fiscali non dovute (cfr. ricorso principale, pag. 18) .
Deduce quindi che le spese e gli oneri dell’attività svolta ai fini del contenzioso tributario devono considerarsi passività correlate a beni sopravvenuti ai sensi dell’art. 42, 2° co. , l.fall. e perciò da ammettere al passivo ai sensi degli artt. 111 e 111 bis l.fall. (cfr. ricorso, pag. 18) .
Ambedue i motivi di ricorso sono inammissibili. E le ragioni che inducono alla declaratoria di inammissibilità sono similari. Il che, di conseguenza, suggerisce la disamina contestuale degli esperiti mezzi di impugnazione.
Si è dato conto, per un verso, dell’articolata motivazione dell’impugnato dictum .
Ed è ben evidente che integra gli estremi di un’autonoma ‘ ratio decidendi ‘ il riscontro – in primo luogo operato dal tribunale – del mancato conferimento dell’incarico al AVV_NOTAIO NOME COGNOME da parte della AVV_NOTAIOessa NOME COGNOME, in qualità di socia accomandataria della fallita, abilitata ad agire in nome e per conto della medesima RAGIONE_SOCIALE
Su tale scorta ineccepibilmente il tribunale ha reputato, nel quadro delle previsioni dell’art. 148 l.fall., incongrua ed immeritevole di qualsivoglia seguito
la domanda di ammissione al passivo del fallimento della società proposta dal professionista ricorrente (cfr. decreto impugnato, pag. 9) .
Si è dato conto, per altro verso, delle doglianze veicolate dall’uno e dall’altro mezzo di impugnazione.
Ed è ben evidente che l’uno e l’altro mezzo per nulla recano censura del riscontro prima ‘ ratio decidendi ‘ – in primo luogo operato dal tribunale.
D’altronde, pur a postulare che il ricorrente, alla stregua delle (surriferite) prospettazioni di cui alla parte narrativa del ricorso, abbia censurato la prima ‘ ratio ‘, si tratterebbe indubitabilmente di censure ‘di merito’.
Cosicché soccorrerebbe l’elaborazion e di questa Corte secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
Nei termini tutti testé esposti non può che rimarcarsi, dunque, che, seppur si riconoscesse il buon fondamento delle censure addotte avverso la seconda ‘ ratio decidendi ‘ (concernente la legittimazione processuale suppletiva del fallito) , nondimeno la prima ‘ ratio ‘, in quanto inesorabilmente destinata a rimaner impregiudicata, sarebbe in ogni caso idonea a ‘sostenere’ la decisione impugnata.
E, ben vero, questa Corte non solo spiega che, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ ratio decidendi ‘ posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. 17.7.2007, n. 15952) .
Ma spiega altresì che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata; cosicché, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso un a di tali ‘ rationes decidendi ‘, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293; Cass. (ord.) 18.6.2019, n. 16314) .
13 . I n dipendenza dell’inammissibilità del ricorso principale va dichiarata l’inefficacia del ricorso incidentale , ricorso incidentale che risulta proposto tardivamente.
Si impone dapprima un duplice rilievo.
L e regole sull’impugnazione tardiva, sia ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ. che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione principale (cfr. Cass. (ord.) 24.8.2020, n. 17614; Cass. sez. un. 29.10.2020, n. 23903) .
Evidentemente è il caso de quo , siccome il ricorso incidentale è stato proposto dai curatori del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti NOME COGNOME ha esperito il suo ricorso principale.
L a norma dell’art. 334, 2° co., cod. proc. civ. – in base alla quale, se l’impugnazione principale viene dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia – trova applicazione nei casi di inammissibilità dell ‘ impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero per mancata osservanza degli adempimenti richiesti dalla
legge processuale a pena di inammissibilità (cfr. Cass. 5.9.2008, n. 22385; Cass. 12.9.2014, n. 19284, secondo cui l’art. 334, 2° co., cod. proc. civ., in base al quale l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se è dichiarata inammissibile quella principale, si applica nei soli casi di inammissibilità dell’impugnazione in senso proprio, tra i quali rientrano l’inosservanza dell’onere di specificazione dei motivi d’appello, imposto dall’art. 342 cod. proc. civ., e la proposizione di domanda nuova, preclusa dall’art. 345 cod. proc. civ.) .
Evidentemente è il caso de quo , siccome il ricorso principale è incorso nel rilievo di inammissibilità in dipendenza dell ‘omessa censura della prima ‘ ratio decidendi ‘ ovvero, al più, in dipendenza della veicolazione avverso la prima ‘ ratio ‘ di ragioni ‘di merito’ , afferenti tout court al giudizio ‘di fatto’, come tali esorbitanti dalle prefigurazioni e dai limiti entro i quali, ai sensi del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., il medesimo giudizio è soggetto, in sede di legittimità, a rivisitazione.
Su tale scorta, a riscontro, della tardiva proposizione del ricorso incidentale si rileva quanto segue.
Il decreto del Tribunale di Torre Annunziata è stato depositato il 17 gennaio 2023 ed è stato comunicato integralmente in pari data a mezzo p.e.c. dalla cancelleria dello stesso tribunale altresì all’AVV_NOTAIO, difensore dei curatori del fallimento pur nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.fall.
Il controricorso recante il ricorso incidentale dei curatori del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE è stato depositato in data 27.3.2023. Ben vero, si applica nella specie, ratione temporis , ex art. 35 d.lgs. n. 149/2022 , il novello disposto dell’art. 370, 1° co., cod. proc. civ. (‘la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo
mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso’) .
Evidentemente alla data del 27.3.2023, allorché i curatori ricorrenti incidentali hanno depositato il controricorso contenente il ricorso incidentale, era ampiamente decorso il termine ‘breve’ di trenta giorni ex art. 99, ult. co., l.fall. a far data dal 17.1.2023.
16. Si impone, a tal ultimo riguardo, un rilievo finale.
L’impugnazione incidentale -segnatamente il ricorso per cassazione incidentale – avanzata allorché i termini di cui agli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ. siano decorsi -nella specie, allorché il termine ex art. 99, ult. co., l.fall. sia decorso – non può essere, qualora l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, ritenuta tempestiva, ancorché proposta nel rispetto del termine di cui all’art. 37 0 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 8.2.2011, n. 3056, secondo cui l ‘inammissibilità del ricorso principale per cassazione non priva di efficacia il ricorso incidentale che sia stato proposto tempestivamente ai sensi dell ‘ art. 371 cod. proc. civ. e nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ., dovendosi ritenere anzi che il ricorso incidentale in tale ipotesi tenga luogo di quello principale; Cass. (ord.) 22.8.2018, n. 20963, secondo cui le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicché, mentre l ‘ inammissibilità dell ‘ appello principale non priva di efficacia l ‘ appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell’art. 343 cod. proc. civ. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ., un ‘ impugnazione incidentale avanzata
quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta ‘ tempestiva ‘ , anche se rispettosa del termine di cui all ‘ art. 343 cod. proc. civ.) .
In dipendenza dell’ esito dei ricorsi si giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale (v. Cass. Sez. 6-2 n. 18348-17 e altre successive conf.), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale;
compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;
a i sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte