Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12144 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12144 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5145 – 2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Formia, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
CURATORI del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTI
avverso il decreto dei 2/17.1.2023 del Tribunale di Torre Annunziata, udita la relazione nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2024 del AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 101 l.fall. il AVV_NOTAIOe commercialista NOME COGNOME domandava l’ammissione al passivo del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE dichia rato dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 59/2016.
Esponeva che ‘ su incarico del Dott. COGNOME NOME in qualità di Accomandatario della RAGIONE_SOCIALE innanzi indicata’ (così ricorso, pag. 4) aveva nell’anno 2020 svolto attività professionale ovvero aveva provveduto alla redazione di due atti di appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli; che i contenziosi erano stati definiti con sentenze n. 6604/2020 e n. 6605/2020 della C.T.R., che, entrambe, avevano annullato gli avvisi di accertamento emessi nel 2017 (cfr. decreto impugnato, pag. 5) .
Esponeva segnatamente che l’incarico gli era stato conferito da l AVV_NOTAIO NOME COGNOME a seguito dell’invio da parte della curatela fallimentare degli avvisi di accertamento notificati (cfr. ricorso, pag. 5) .
Esponeva altresì che per tali attività aveva emesso avviso di parcella n. 3/2017 per euro 73.000,00, oltre accessori (cfr. ricorso, pag. 5) .
Chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento per l ‘importo anzidetto.
Il giudice delegato negava l’ammissione al passivo.
NOME COGNOME proponeva opposizione ex art. 98 l.fall.
Resistevano i curatori del fallimento.
Con decreto dei 2/17.1.2023 il tribunale rigettava l’opposizione e co ndannava l’opponente all e spese di lite.
Premetteva nel merito, il tribunale, che le sentenze n. 6604/2020 e n. 6605/2020 della C.T.R. avevano ‘avuto ad oggetto avvisi di accertamento (…) emessi dall’autorità fiscale nei confronti di NOME COGNOME, la quale,
unitamente a NOME COGNOME, era (da ritenersi) socia della società ‘ (così decreto impugnato, pag. 6) .
Evidenziava dunque che non si aveva riscontro dell’incarico conferito dalla società in accomandita al AVV_NOTAIO COGNOME, siccome le anzidette sentenze della C.T.R. erano state pronunciate nei confronti di NOME COGNOME, siccome non era emerso che il AVV_NOTAIO COGNOME avesse speso il nome dell’accomandita e siccome non era risultata la procura per i giudizi innanzi alla C.T.R. da cui risalire per individuare il mandante (cfr. decreto impugnato, pag. 6) .
Evidenziava poi che la società fallita beneficiava, sì, dell’effetto liberatorio delle sentenze favorevoli, ma si trattava di un effetto riflesso, che giammai avrebbe potuto ‘supplire alla mancanza ab origine di rapporto professionale tale da giustificare la maturazione di un compenso per l’attività svolta’ (così decreto impugnato, pag. 8) .
Evidenziava, d’ altro canto, che la legittimazione processuale suppletiva del fallito si configura allorquando l’inerzia dell’amministrazione fallimentare sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari, non già allorquando l’inerzia dell’amministrazione fallimentare sia conseguenza di una negativa valutazione circa la convenienza della costituzione in giudizio (cfr. decreto impugnato, pag. 8) .
Evidenziava segnatamente che nella specie i curatori avevano ‘dimostrato di non avere avuto interesse a coltivare il contenzioso tributario mercé la richiesta di autorizzazione, a mezzo del giudice delegato, a non impugnare le determinazioni dell’autorità fiscale e tanto emerge dal verbale di verifica dello stato passivo ‘ (così decreto impugnato, pag. 8) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso NOME COGNOME; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
I curatori del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore -con distrazione – delle spese e con condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 3 60, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione falsa applicazione dell’art. 43, 1° co. e 2° co., l.fall. in relazione agli artt. 44, 111 e 111 bis l.fall.
Deduce che ‘il fallito era certamente legittimato ad incardinare i contenziosi tributari’ (così ricorso, pag. 17) .
Deduce che, allorquando sussistono le condizioni di cui all’art. 43, 2° co. l.fall., l’attività processuale posta in essere dal fallito è opponibile alla procedura fallimentare ovvero l’attività si sottrae alla inefficacia ex art. 44 l.fall. (cfr. ricorso, pag. 18) .
Deduce quindi che il suo credito era da ammettere al passivo ai sensi degli artt. 111 e 111 bis l.fall. (cfr. ricorso, pag. 18) .
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione falsa applicazione dell’art. 43, 1° co. e 2° co., l.fall. in relazione agli artt. 44, 111 e 111 bis l.fall.
Deduce che grazie all’utile risultato scaturito dal contenzioso tributario per il quale è stato incaricato, il patrimonio fallimentare è stato liberato da passività fiscali non dovute (cfr. ricorso, pag. 19) .
Deduce quindi che le spese e gli oneri dell’attività svolta ai fini del contenzioso tributario devono considerarsi passività correlate a beni sopravvenuti ai sensi dell’art. 42, 2° co., l.fall. e perciò da ammettere al passivo ai sensi degli artt. 111 e 111 bis l.fall. (cfr. ricorso, pag. 19) .
Ambedue i motivi di ricorso sono inammissibili. E le ragioni che inducono alla declaratoria di inammissibilità sono similari. Il che, di conseguenza, suggerisce la disamina contestuale degli esperiti mezzi di impugnazione.
Si è dato conto, per un verso, dell’articolata motivazione dell’impugnato dictum .
Ed è ben evidente che integra gli estre mi di un’autonoma ‘ ratio decidendi ‘ il riscontro – in primo luogo operato dal tribunale – del mancato conferimento dell’incarico al AVV_NOTAIO NOME COGNOME da parte del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, socio accomandatario della fallita, abilitato ad agire in nome e per conto della medesima RAGIONE_SOCIALE
Su tale scorta ineccepibilmente il tribunale ha reputato, nel quadro delle previsioni dell’art. 148 l.fall., incongrua ed immeritevole di qualsivoglia seguito la domanda di ammissione al passivo del fallimento della società proposta dal professionista ricorrente (cfr. decreto impugnato, pagg. 7 -8) .
Si è dato conto, per altro verso, delle doglianze veicolate dall’uno e dall’altro mezzo di impugnazione.
Ed è ben evidente che l’uno e l’altro mezzo per nulla recano censura del riscontro prima ‘ ratio decidendi ‘ – in primo luogo operato dal tribunale.
D’altronde , pur a postulare che il ricorrente, alla stregua delle (surriferite) prospettazioni di cui alla parte narrativa del ricorso, abbia censurato la prima ‘ ratio ‘, si tratterebbe indubitabilmente di censur e ‘di merito’.
Cosicché soccorrerebbe l’elaborazion e di questa Corte secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
Nei termini tutti testé esposti non può che rimarcarsi, dunque, che, seppur si riconoscesse il buon fondamento delle censure addotte avverso la seconda ‘ ratio decidendi ‘ (concernente la legittimazione processuale suppletiva del fallito) , nondimeno la prima ‘ ratio ‘, in quanto inesorabilmente destinata a rimaner impregiudicata, sarebbe in ogni caso idonea a ‘sostenere’ la decisione impugnata.
E, ben vero, questa Corte non solo spiega che, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ ratio decidendi ‘ posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. 17.7.2007, n. 15952) .
Ma spiega altresì che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata; cosicché, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso un a di tali ‘ rationes decidendi ‘, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293; Cass. (ord.) 18.6.2019, n. 16314) .
Non vi è margine per far luogo in questa sede alla condanna del ricorrente ai sensi de ll’art. 96 cod. proc. civ .
Non s ussiste infatti, anche ai fini di cui al 3° co. dell’art. 96 cod. proc. civ., il presupposto della colpa grave (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912). Né in pari tempo la proposizione dell’esperito ricorso per cassazione si è risolta in una iniziativa pretestuosa, oggettivamente valutabile alla stregua di ‘ abuso del processo ‘ (cfr. Cass. 24.9.2020, n. 20018) .
In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità al l’AVV_NOTAIO, difensore dei curatori controricorrenti, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari (cfr. controricorso, pag. 8) .
La liquidazione segue come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente, NOME COGNOME , a rimborsare all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore anticipatario dei curatori controricorrenti, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte