Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4418 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4418 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15659-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE GENOVA RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 2090/2020 del TRIBUNALE DI MILANO depositato il 10/3/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 14/1/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il giudice delegato al Fallimento RAGIONE_SOCIALE con decreto reso all ‘ esito dell ‘ udienza del 18/4/2018, ha dichiarato inammissibile la domanda di ammissione allo stato passivo proposta dalla Carige s.p.a. con ricorso in data 18/1/2018 in quanto riferibile ad un credito vantato dalla banca istante nei confronti di una società diversa da quella fallita.
1.2. RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione allo stato passivo che il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto.
1.3. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che la domanda proposta dalla banca ‘ difetta degli elementi previsti nei punti 1), 2) e 3) del comma 3 dell ‘art. 93 l.fall.’ , essendo stata indicata ‘ la procedura inerente ad un diverso fallimento pendente presso altro Tribunale e un credito non riferibile alla presente procedura in quanto inerente ad un rapporto contrattuale tra la opponente ed una società diversa dalla resistente ‘ , ha, in sostanza, ritenuto che: – l ‘ art. 93, comma 4°, l.fall. prevede espressamente gli effetti che si producono nel caso in cui gli elementi ivi previsti siano mancanti o assolutamente incerti, disponendo che, in tali ipotesi, la domanda è inammissibile; – l ‘ art. 96, comma 1°, l.fall. prevede che l ‘ unico rimedio esperibile in caso d ‘ inammissibilità della domanda di ammissione al passivo è la sua riproposizione; – tali norme hanno, di conseguenza, escluso tanto la possibilità che il ricorrente proceda alla sanatoria dell ‘ originaria domanda attraverso le osservazioni allo stato passivo oppure in udienza, quanto la possibilità che lo stesso, specie in mancanza di un suo errore scusabile, richieda la rimessione in termini.
1.4. Né rileva, ha aggiunto il tribunale, la domanda ‘ corretta ‘ che il ricorrente , ‘ nell’ambito del procedimento di
verifica della domanda del 18.1.2018′ , ha proposto in data 27/3/2018, la quale, infatti, avendo radicalmente modificato l ‘ originaria domanda, tanto nella causa petendi , quanto nel petitum , ha dato luogo ad una vera e propria mutatio libelli ed è, come tale, inammissibile.
1.5. Il tribunale, quindi, ha ritenuto che l ‘ inammissibilità della domanda d’ammissione proposta il 18/1/2018 doveva essere confermata ed ha, pertanto, rigettato l ‘ opposizione allo stato passivo della banca.
1.6. La RAGIONE_SOCIALE nella qualità di cessionaria del credito con atto in data 15/12/2019, con ricorso notificato il 10/6/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto, dichiaratamente comunicato il 10/3/2020.
1.7. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
1.8. La Banca Carige s.p.a., con controricorso, ha dichiarato di aderire alle conclusioni espresse dalla ricorrente e ne ha chiesto l’accoglimento.
1.9. La ricorrente e il Fallimento hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la nullità del procedimento, in relazione agli artt. 93-97 ss. l.fall. e all ‘ art. 164 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha confermato la declaratoria d ‘ inammissibilità della domanda d ‘ ammissione proposta dall ‘ opponente in quanto priva degli elementi previsti dall ‘ art. 93, comma 3°, n. 1), 2) e 3), l.fall., senza, tuttavia, considerare che, al contrario di quanto affermato dal tribunale, la domanda può essere senz ‘ altro integrata e corretta, prima
dell ‘ udienza fissata per il suo esame, in modo da sanare i vizi o le lacune del ricorso introduttivo.
2.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la nullità del procedimento, in relazione agli artt. 93-97 ss. l.fall. e agli artt. 153-291 c.p.c., nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 93-97 ss. l.fall. e 1218 e 1176 c.c., anche in relazione agli artt. 2 e 111 Cost. e all ‘ art. 6 CEDU, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l’istante non potesse avvalersi della rimessione in termini sul rilievo che la banca era incorsa in errore alla stessa imputabile, omettendo, tuttavia, di considerare che: – il curatore del fallimento, nonostante la facile rilevabilità dell ‘ errore, aveva colpevolmente dato notizia alla banca del vizio contenuto nella domanda del 18/1/2018 soltanto dopo che era trascorso il termine annuale dal decreto di esecutorietà dello stato passivo; – il curatore aveva, dunque, inadempiuto al dovere di procedere alla tempestiva segnalazione dell ‘ errore onde consentire alla parte istante di ovviare al problema; – la rinnovazione della domanda, in applicazione dell ‘ art. 291 c.p.c., ha, del resto, efficacia ex tunc ed ha, quindi, impedito ogni decadenza.
2.3. Il ricorso, intanto, è ammissibile. La sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali, disposta dagli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, e 36, comma 1, del d.l. n. 23/2020, conv. in l. n. 40/2020, tra il 9/3/ 2020 e l’11 /5/2020, ha, infatti, comportato che, a fronte di un decreto comunicato il 10/3/2020, il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, così come previsto dall’art. 99, comma 12°, l.fall., è scaduto solo (mercoledì) 10/6/2020, per cui il ricorso, notificato, come detto, proprio il 10/6/2020, è senz’altro tempestivo.
2.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sono, tuttavia, inammissibili.
2.5. Questa Corte ha, infatti, ritenuto che la domanda d ‘ ammissione al passivo fallimentare, pur potendo essere precisata attraverso le osservazioni scritte di cui all ‘ art. 95, comma 2°, l.fall., non è, tuttavia, suscettibile di essere modificata attraverso un ampliamento del petitum o una variazione della causa petendi (cfr. Cass. n. 37802 del 2022).
2.6. Esistono, in effetti, plurimi indici normativi che marcano la specialità del procedimento di verificazione del passivo e che portano a ritenere che, dopo la proposizione del ricorso di cui all ‘ art. 93 l.fall., gli spazi d ‘ intervento sulla domanda d ‘ ammissione al passivo siano oltremodo esigui: l ‘ art. 95, comma 2°, l.fall. prevede che i creditori e i titolari di diritti reali sui beni, oltre che il fallito, possano presentare osservazioni scritte e documenti integrativi: non prevede, invece, alcunché con riguardo alla modificazione della domanda, che dev’essere, di conseguenza, esclusa (Cass. n. 4632 del 2023, in motiv.); – l ‘ art. 103, comma 1°, l.fall. consente ‘ anche nel corso dell ‘ udienza di cui all ‘ articolo 95 ‘ ( e cioè l’udienza fissata per l ‘ esame dello stato passivo avanti al giudice delegato) la modifica dell ‘ originaria domanda di restituzione o di rivendica di beni mobili o immobili che non siano stati acquisiti all ‘ attivo della procedura in domanda di ammissione al passivo del controvalore dei beni alla data di apertura del concorso: e la disposizione, di contenuto derogatorio, si spiega proprio con la presenza di una regola generale di opposto segno; – la norma che impone al creditore di specificare, nel ricorso per l’ insinuazione, il petitum e la causa petendi della pretesa, come stabilito dall ‘ art. 93, comma 3°, n. 2, 3 e 4, l.fall., risulterebbe, del resto, vanificata se lo stesso potesse, in assenza di alcuna
norma che legittimi interventi correttivi sulla domanda originaria, sostituire a sua discrezione quelle indicazioni in un momento successivo alla proposizione della domanda proposta.
2.7. Tale regolamentazione restrittiva ben si spiega se si tiene conto del principio della concorsualità, il quale si esprime plasticamente nella norma (art. 16, comma 1°, n. 5, l.fall.) che prevede l ‘ assegnazione, a tutti i creditori e titolari di diritti reali e personali su beni del fallito, di un unico termine entro cui presentare, a pena di decadenza, la domanda d ‘ insinuazione ed espressamente qualifica tale termine (di trenta giorni prima dell ‘ adunanza per la verifica dello stato passivo) come ‘ perentorio ‘ .
2.8. Deve, dunque, ritenersi che la domanda d ‘ ammissione al passivo, che pure è suscettibile di essere illustrata attraverso le osservazioni scritte di cui all ‘ art. 95, comma 2°, l.fall. (e in tal senso ‘ precisata ‘ ), non possa essere modificata attraverso un ampliamento del petitum o una variazione della causa petendi : né, e a maggior ragione, attraverso la completa sostituzione della causa petendi originariamente dedotta e del petitum inizialmente formulato.
2.9. La domanda proposta dalla banca, del resto, avendo indicato ‘ la procedura inerente ad un diverso fallimento pendente presso altro Tribunale ‘ e d ‘ un credito … inerente ad un rapporto contrattuale tra la opponente ed una società diversa dalla resistente ‘, era, di conseguenza, del tutto priva, come ha giustamente affermato il tribunale, ‘ degli elementi previsti nei punti 1), 2) e 3) del comma 3 dell ‘ art. 93 l.fall. ‘, vale a dire ‘ l ‘ indicazione della procedura cui si intende partecipare ‘, ‘ la succinta esposizione dei fatti … che costituiscono la ragione della domanda ‘ e ‘ la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo ‘ : e cioè a dire de i ‘ requisiti ‘ del ‘ ricorso ‘
che consentono di identificare (sulla base, appunto, delle persona e, della causa petendi e del petitum ivi indicati: cfr. Cass. n. 7278 del 2013, in motiv.) la domanda che contiene e di qualificarla, proprio in quanto proposta da un soggetto che si affermi quale creditore (o titolare di diritti restitutori) nei confronti del debitore assoggettato alla procedura fallimentare indicata, come una vera e propria (e cioè ammissibile) ‘ domanda di ammissione al passivo ‘ di tale procedura.
2.10. L ‘ art. 93, comma 4°, l.fall., in effetti, prevede espressamente che, nel caso in cui i ‘ requisiti ‘ sopra indicati siano mancanti o assolutamente incerti (come, appunto, nel caso in cui il ricorso contenente la domanda deduca quale fatto costitutivo del credito azionato un contratto dichiaratamente stipulato con un soggetto diverso dal debitore fallito e chieda l ‘ ammissione al passivo della somma di denaro conseguentemente maturata nei confronti di tale diverso soggetto), il ‘ ricorso è inammissibile ‘ , in tal modo, inequivocamente e definitivamente, escludendo la possibilità di una legittima sanatoria dello stesso.
2.11. Quanto al resto, non può che ribadirsi come: – la rimessione in termini è istituto che, in ragione del suo essere attuazione dei ‘ principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo ‘, ben può trovare applicazione non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, come la decadenza dal termine annuale (dal decreto di esecutività) per la proposizione di una (sempre ammissibile) domanda tardiva di ammissione allo stato passivo a norma dell’art. 101, comm i 1° e 4°, l.fall.; – la concreta applicazione dell ‘ istituto della rimessione in termini presuppone, tuttavia, l ‘ espletamento di due necessarie verifiche: a) la prima
attiene all ‘effettiva presenza di un ‘ fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volont à della parte ‘ istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato (Cass. n. 11029 del 2023), ‘ riferibile ad un evento che presenti il carattere dell ‘ assolutezza, e non già un ‘ impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà ‘, e che si collochi, pertanto, totalmente al di fuori della sua sfera di controllo (cfr. Cass. SU n. 4135 del 2019, in motiv.; Cass. SU n. 27773 del 2020; Cass. n. 19384 del 2023; Cass. n. 25228 del 2023; Cass. n. 18435 del 2024); b) la seconda attiene all ” immediatezza della reazione ‘, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del ‘ fatto ostativo ‘, e cioè come prontezza dell ‘ attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è cos ì venuta a determinare (cfr., Cass. SU n. 4135 del 2019; Cass. n. 11029 del 2023; Cass. n. 22342 del 2021; Cass. n. 25289 del 2020; Cass. n. 32296 del 2023).
2.12. Il decreto impugnato, lì dove ha dichiarato l ‘ inammissibilità della domanda d ‘ ammissione al passivo proposta dall ‘ istante ed ha , per l’effetto, escluso, in ragione dell’incontestata inescusabilità dell’error e, che la stessa avesse il diritto alla rimessione in termini (rispetto, evidentemente, al termine annuale dal decreto di esecutività), si è, pertanto, attenuto ai principi esposti e, come tale, si sottrae alle censure svolte dal ricorrente.
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nulla, invece, per le spese nel rapporto tra la ricorrente e la Banca Carige s.p.a., che ha dichiaratamente aderito alle conclusioni della prima.
6. La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento le spese di lite, che liquida in €. 18.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima