Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9233 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9233 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2017, proposto
da
sRAGIONE_SOCIALEp.a. RAGIONE_SOCIALE, incorporante s.p.a. RAGIONE_SOCIALE, sRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Roma, alla INDIRIZZO, elettivamente si domicilia
-ricorrente-
contro
Fallimento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME -intimato-
per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli pubblicato in data 27 febbraio 2017;
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 10 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Oggetto: FallimentoAmmissione allo stato passivo di crediti tributariEstratto di ruoloNotificazioneNecessità-
Esclusione.
Fatti di causa
Emerge dal decreto impugnato che RAGIONE_SOCIALE, successivamente incorporata da RAGIONE_SOCIALE, chiese di essere ammessa al passivo del Fallimento di RAGIONE_SOCIALE, in base a estratti di ruolo, per la somma di euro 424.211,91, di cui euro 352.465,01 per sorta, euro 38.367,55 per interessi di mora alla data del fallimento, euro 32.051,73 per aggio, euro 1.041,00 per spese ed euro 286,52 per diritti, con collocazione in privilegio per euro 385.253,88 e in chirografo per euro 38.958,03, ma ottenne l’ammissione per la minor somma di euro 292.526,07, di cui euro 257.961,78 in privilegio ed euro 34.834,29 in chirografo: in relazione al credito contributivo portato da una cartella il giudice delegato ritenne mancante la prova dei suoi elementi costitutivi e dell’avvenuta notificazione della cartella alla società in bonis , mentre per i crediti portati da altre cinque cartelle reputò maturata la prescrizione, poiché le relative notificazioni erano avvenute più di cinque anni prima della domanda d’insinuazione.
Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo che l’agente per la RAGIONE_SOCIALE ha successivamente proposto.
A fondamento della decisione ha ritenuto, quanto al credito non ammesso perché portato da cartella non notificata, del quale ha accertato la natura tributaria e non contributiva, che il ruolo può costituire titolo per l’ammissione al passivo soltanto se ritualmente e preventivamente notificato al contribuente o, dopo il fallimento, al curatore e che comunque l’estratto di ruolo non è idoneo allo scopo perché non riporta tutti i dati della pretesa impositiva ricavabili dalla cartella di pagamento. Una tale interpretazione, ha aggiunto il tribunale , è l’unica costituzionalmente orientata, anche alla luce dell’ indirizzo della giurisprudenza di legittimità consolidatosi con la pronuncia n. 19704/15 RAGIONE_SOCIALE sezioni unite, che
ha escluso la natura impositiva dell’estratto di ruolo ; altrimenti, ha proseguito, si consentirebbe all’ente impositore o all’agente per la RAGIONE_SOCIALE di partecipare illegittimamente al concorso, pur non essendo titolare di alcun diritto, mai sorto per effetto della decadenza dovuta all’omessa notificazione dell’atto al contribuente, non accertabile in sede fallimentare.
Quanto agli altri crediti non ammessi, il tribunale fallimentare ha ribadito l’intervenuta maturazione della prescrizione tra la data di notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle e la proposizione della domanda.
L’agente per la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso contro questo decreto per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui non v’è replica. È depositata memoria per RAGIONE_SOCIALE.
Motivi della decisione
1.La memoria depositata per RAGIONE_SOCIALE è inammissibile.
È ben vero che RAGIONE_SOCIALE è succeduta ex lege a RAGIONE_SOCIALE e che « per effetto del principio della cosiddetta perpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ.), l’estinzione dell’agente della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’automatico subentro del successore RAGIONE_SOCIALE, disposti dall’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione » (Cass. n. 3312/2022).
1.1.- Tale attività, tuttavia, può essere svolta nei confronti del soggetto già formalmente estinto e non rispetto a un nuovo soggetto, la spendita del nome del quale richiede necessariamente un nuovo conferimento della procura, che nel caso in esame non è stata depositata (in termini, Cass. n. 749/24).
2.- Col primo profilo del primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 546/92, là dove il Tribunale di Napoli ha escluso dallo stato passivo, perché prescritto, il credito oggetto della NUMERO_CARTA di pagamento n. NUMERO_CARTA, del quale ha accertato la natura tributaria, perché, sostiene, il tribunale era privo di giurisdizione rispetto all’accertamento dell’intervenuta prescrizione di quel credito.
Il motivo è infondato. E ciò proprio in base agli accertamenti compiuti dal tribunale, relativamente alla natura tributaria del credito e all’affermata maturazione della prescrizione successivamente alla notificazione della cartella, che la ricorrente assume a fondamento del motivo.
2.1.Le sezioni unite di questa Corte hanno difatti reiteratamente stabilito, a parte da sez. un., n. 34447/2019, che la notificazione della cartella di pagamento non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l’apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l’esistenza dell’obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema ‘potestà -soggezione’ che è proprio del rapporto tributari (si veda, sulla medesima falsariga, Cass., sez. un., n. 7822/20), a meno che il contribuente sottoponga all’esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento (Cass., sez. un., n. 16986/22).
Il primo profilo del motivo è respinto, poiché nel caso in esame non si dubita della definitività della cartella di pagamento.
3.- Col secondo e col terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 87, comma 2, del d.P.R. n. 602/73 (secondo motivo ), nonché la violazione o falsa applicazione
degli artt. 2718 e 2697 c.c. ( terzo motivo ), rispettivamente perché, per un verso, la notificazione del ruolo o della cartella di pagamento concernenti crediti tributari non è presupposto necessario per l’ammissione al lo stato passivo del Fallimento del credito, adeguatamente provato dall’estratto di ruolo, riproduzione esatta del ruolo e, per altro verso, il diritto di credito sorge dall’inadempimento del contribuente e l’estratto di ruolo, per quanto non notificato, indica tutti i dati indispensabili all’individuazione della natura e dell’entità RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo.
La censura complessivamente proposta è fondata.
3.1.- Le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 33408/21) hanno difatti stabilito che in sede concorsuale il ruolo non rileva come titolo esecutivo perché non c’è attività espropriativa da compiere, ma serve a individuare, anche ai fini degli accessori, i crediti opponibili alla massa e i relativi privilegi (tra varie, anche Cass. n. 9441/19 e n. 18425/21). E altrettanto vale per l’estratto di ruolo, il quale, benché non sia atto impositivo, comunque contiene e, quindi, documenta gli elementi del ruolo (Cass., sez. un., n. 19704/15; vedi pure sez. un., n. 26283/22, punto 26).
Neanche dall’art. 87, comma 2, del d.P.R. n. 603/72 si può ricavare che occorre il titolo esecutivo per l’insinuazione al passivo del fallimento. Al contrario, la disposizione in questione si limita a legittimare l’agente per la RAGIONE_SOCIALE, qualora si sia aperta la procedura concorsuale in danno del debitore, a procedere esecutivamente comunque, avvalendosi del ruolo, ai fini dell’ammissione al passivo del credito: pure questa norma è quindi sorretta dall’intento di accelerare l’insinuazione al passivo.
D’altronde, si è da tempo chiarito, i crediti scaturiscono dall’inadempimento degli obblighi tributari, e, quindi, in dipendenza dell’insorgenza dei relativi presupposti, e non già a seguito degli
avvisi di accertamento (Cass., sez. un., n. 4779/87; n. 13275/20; n. 28192/20; n. 8602/21; sez. un., nn. 21765 e 21766/21), né tampoco in base al ruolo, né per effetto della notificazione della cartella di pagamento (Cass. n. 6846/21). L ‘ente creditore può d’altronde dimostrare il proprio credito anche con documenti diversi dal ruolo (Cass., sez. un., n. 4126/12).
4.- I rrilevante è, quindi, ai fini dell’insinuazione al passivo, che il ruolo, recte , la cartella di pagamento sia notificata.
La notificazione risponderebbe alla mera funzione d’informare il curatore della pretesa erariale o previdenziale (in termini, Cass. n. 6846/21, cit., e, con riguardo all’insinuazione al passivo di crediti previdenziali, Cass. nn. 12317/18, 20054/18, 700/19, 24589/19).
Questa funzione è, tuttavia, assolta dal deposito della domanda di insinuazione corredata, come nel caso in esame, dell’estratto di ruolo che menzioni gli atti in questione, e che consente, qualora siano ancora ammesse contestazioni, quanto ai crediti tributari, di proporre impugnazione dinanzi alle Corti di giustizia tributaria in base all’art. 88, comma 2, del d.P.R. n. 602/73 (a meno che non si tratti di fatti sopravvenuti, ossia a valle dell’iscrizione a ruolo: Cass., sez. un., n. 34447/19, cit.; conf., n. 13767/21), e, in relazione a quelli previdenziali, d’integrare la documentazione giustificativa già prodotta, come emerge dall’art. 31 del d.lgs. n. 46/99 (al riguardo, tra varie, Cass. n. 29806/17; n. 29195/18).
4.1.- E allora, per l’ammissione al passivo fallimentare è sufficiente, in base all’art. 87, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 e all’art. 93 l. fall., che l’agente della RAGIONE_SOCIALE corredi l’istanza d’insinuazione dell’estratto di ruolo, che documenta, mediatamente, l’esistenza dell’atto che ne è posto a base (Cass. n. 14693/17; sulla sufficienza dell’estratto di ruolo ai fini dell’ammissione al passivo cfr. altresì, tra varie, anche Cass. nn. 18531/20 e 26896/20; n. 23453/22; n. 37006/22; n. 13152/23).
Queste considerazioni comportano l’assorbimento del secondo profilo del primo motivo , col quale si denuncia la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 546/92, perché il tribunale era privo di giurisdizione in ordine alla valutazione dell’ an del tributo oggetto della cartella n. 0712014009232616000, che ha, invece, escluso facendo leva sulla mancanza di notificazione di questa.
5.- La censura complessivamente proposta va quindi accolta e il decreto cassato per il profilo corrispondente, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
Per questi motivi
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie i restanti, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2024.