Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24251 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24251 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23603/2023 R.G. proposto da:
NOME.NOMECOGNOME COGNOME rappresentata e difesa RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende lo
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, di Alessandria, con sede in INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE) in persona del legale rappresentante pro tempore (pec: EMAIL )
NOME COGNOME avvocato del Foro di Alessandria, (C.F.: FSS onnissis COGNOME ) con studio in Nizza M.to INDIRIZZO), INDIRIZZO
TABLE
-intimati- avverso ORDINANZA del COGNOME TRIBUNALE DI ALESSANDRIA n. 1851/2023 depositata il 15/09/2023. n
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
Numero registro generale 23603,2023
Numero sezionale 2743,2024
Nurnero di raccolta generale 24251,2024
Data pubblicazione 10,139,2024
RIL CHE
reclamava il decreto con il quale il giudice tutelare aveva aperto una amministrazione di sostegno in suo favore, provvedimento adottato su istanza presentata, in data 2/5/2023, dai servizi sociali di Alessandria, (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE). PG.
La ricorrente aveva espresso la sua forte opposizione alle limitazioni conseguenti alla misura di protezione, argomentando di essere in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi sanitari e patrimoniali, contestando i fatti allegati a sostegno d ricorso, in particolare l’influenza del nuovo compagno e la preoccupazione che essa ricorrente potesse venire raggirata.
Il Tribunale di Alessandria confermava il decreto impugnato, tranne che sul punto del consenso ai trattamenti sanitari, che configurava in termini di mera assistenza, sul rilievo che la beneficiaria ha una menomazione fisica e psichica, per cui percepisce, oltre che la pensione di invalidità, anche la indennità d accompagnamento e, pur se è in grado di ben esprimere i suoi desideri e la sua volontà, necessita di una misura di protezione con particolare riguardo agli aspetti di “straordinaria amministrazione”, in quanto dai suoi estratti conto emerge che la stessa ha spesso fatto ricorso al credito ed ha speso cifre rilevanti (1.240,00 euro un mese) in locali di giochi e scommesse. Questo dato è stato ritenuto preoccupante, dal momento che la P.G. gode di una pensione di circa euro 1.700,00 mensili, e che è gravata da un canone di locazione di oltre euro 300,00, e non dispone di risparmi.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessata, affidato ad un motivo.
COGNOME
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Non costituita la parte intimata. La ricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo e unico motivo di ricorso l’istante lamenta, ai sens RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. , la erronea e falsa applicaz RAGIONE_SOCIALE‘art. 404 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione Europea dei Dirit RAGIONE_SOCIALE‘Uomo. La ricorrente lamenta la violazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘autodeterminazione RAGIONE_SOCIALE‘individuo, per avere il tribunale confermato l’amministrazione di sostegno nonostante il convinto, fermo e deciso parere contrario di essa ricorrente e, per avere di fatto illegittimamente trasformato la misura di mera assistenza e sussidiarietà, prevista dal legislatore, in una misura altamente afflittiva, che prevede la quasi totale sostituzione del beneficiaria. Deduce che le limitazioni previste alla sua libertà d autodeterminazione mal si conciliano con il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sua piena capacità, e tra queste cita la gestione ordinaria de patrimonio mobiliare e immobiliare, il ricevere notifiche di atti, i ritirare ogni genere di corrispondenza, la partecipazione alle assemblee di condominio, la rappresentanza in eventuali procedimenti giudiziari, la gestione ordinaria dei rapporti pensionistici, la chiusura di conti correnti, libretti e depositi pos l’effettuare i pagamenti necessari alle esigenze del beneficiario salvo che per le piccolissime spese RAGIONE_SOCIALEa quotidianità etc.
Osserva la ricorrente che il giudice di merito, nonostante avesse riconosciuto la necessità RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di sostegno per i soli aspetti di straordinaria amministrazione, ha dipoi – illegittimamente confermato tutte le prescrizioni di cui sopra e, quindi, anche le ingerenze/limitazioni nella gestione patrimoniale ordinaria RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
2.- Il motivo è fondato.
COGNOME
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Deve qui ribadirsi che l’istituto RAGIONE_SOCIALEa amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere, senza mortificarla, la persona affetta da una disabilità fisica o psichica tale da renderl inadeguata a provvedere ai suoi interessi; la misura è caratterizzata da un alto grado di flessibilità e la legge chiama giudice all’impegnativo compito di adeguare la misura alla situazione concreta RAGIONE_SOCIALEa persona e di variarla nel tempo, così da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio RAGIONE_SOCIALEa sua capacità di autodeterminazione (Cass. sez. un., 30/07/2021, n.21985 Corte Cost. 10/05/2019 n.114; Cass. n. 6079 del 04/03/2020).
La misura, COGNOME di conseguenza, deve essere moRAGIONE_SOCIALEata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostan di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massim sviluppo RAGIONE_SOCIALEe sue effettive abilità (il c.d. vestito su misura) quest’ottica il giudice deve valutare non solo Van RAGIONE_SOCIALEa misura, ma anche il quid ed il quornodo dovendosi privilegiare il rispetto del diritto fondamentale RAGIONE_SOCIALEa persona di autodeterminarsi nelle scelte di vita e personali, anche quando non approvate dal contesto familiare e sociale, purché da queste scelte non ne derivi un concreto pregiudizio per la persona stessa.
In tal senso si è, posta la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha rimarcato che l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza dei presupposti per l’apertura di tale misura, in linea con le indicazion contenute nell’art.12 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione RAGIONE_SOCIALEe Nazioni Unite sui Diritti RAGIONE_SOCIALEe persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni menomazione del beneficiario – la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice – sia rispetto all’incidenza RAGIONE_SOCIALEa stes
COGNOME
sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigen possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un’adeguata rete familiare (Cass. n. 21887 del 11/07/2022; Cass. n. 21887 del 11/07/2022).
Le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘istituto impongono, pertanto, COGNOME che siano COGNOME perimetrati i poteri gestori RAGIONE_SOCIALE‘amministratore in termini direttamente proporzionati alle esigenze rilevate, alle condizioni di menomazione del beneficiario ed all’incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, di modo che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione RAGIONE_SOCIALEa capacità di agire RAGIONE_SOCIALEa persona (Cass. n. 10483 del 31/03/2022; Cass. n. 14689 del 27/05/2024)
Si deve inoltre osservare che l’art. 410 c.c. nella parte in c impone all’amministratore di sostegno di informare il beneficiario circa gli atti da compiere e, in caso di dissenso, il giudice tutel dimostra come, COGNOME in ogni caso, l’opinione del beneficiario debba essere tenuta in considerazione, pur COGNOME se ne venga limitata la capacità. Limitare la capacità nella minor misura possibile significa pertanto non soltanto selezionare specificamente gli atti che i beneficiario non può compiere o non può compiere da solo, ma altresì preservare, anche con riferimento a questi atti, il diritto beneficiario di esprimere la propria opinione e di partecipare, nella misura in cui lo consenta la sua condizione, alla formazione RAGIONE_SOCIALEe decisioni che lo riguardano.
Da ciò discende che il provvedimento di apertura RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario limitazioni previste per l’interdetto e l’inabilitato, d
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essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si limita la sfera di autodeterminazione del soggetto e RAGIONE_SOCIALEa misura in cui la si limita; e le decisioni che rispettano i desiderata del beneficiario devono fondarsi non solo sulla rigorosa valutazione che egli non sia capace di adeguatamente gestire i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla preventiva valutazione RAGIONE_SOCIALEa possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto non limitativi RAGIONE_SOCIALEa capacità, in modo da proteggere gli interessi RAGIONE_SOCIALEa persona senza mortificarla, preservandone la dignità, e solo ove questo non sia possibile, può farsi luogo alle compressione RAGIONE_SOCIALEa capacità; in questi termini si apprezza la compatibilità RAGIONE_SOCIALE misura con il sistema costituzionale (v. Corte Cost. 114/2019, cit. Cass. n. 3751 del 12/2/2024)
Deve esservi, in altri termini, nel provvedimento di apertura RAGIONE_SOCIALEa amministrazione, una ragionata corrispondenza tra i deficit rilevati, le risorse RAGIONE_SOCIALEa persona interessata e RAGIONE_SOCIALEa sua famiglia i poteri attribuiti all’amministratore devono essere conferit nell’ottica di perseguire il miglior interesse RAGIONE_SOCIALEa persona, sen comprimerne inutilmente la libertà.
Deciso l’an RAGIONE_SOCIALEa misura, non ne conseguono automatismi, e non possono adottarsi provvedimenti stereotipati, ovvero usare moduli standardizzati, poiché dalla apertura RAGIONE_SOCIALEa amministrazione non discende, quale effetto legale, che la persona debba essere assistita o sostituita in tutte le attività giuridicamente rileva ma solo in quegli ambiti in cui il giudice ha rilevato specific criticità, vale a dire deficit di competenze decisorie e gestorie che possono causare un serio pregiudizio alla persona.
Di conseguenza, il giudice tutelare deve accertare i bisogni RAGIONE_SOCIALEa persona del beneficiario, intesi come bisogni oggettivi, ma
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anche come desideri ed aspirazioni, valutando in che misura questi desideri non siano frutto di volontà distorte ed in contrasto con bisogni oggettivi. Accertati i bisogni, è necessario procedere ad accertare le competenze RAGIONE_SOCIALEa persona e cioè le sue capacità e abilità, e, correlativamente, quali siano i suoi punti deboli, poic la persona potrebbe essere in grado di autodeterminarsi e di esercitare con sufficiente avvedutezza taluni diritti, ovvero operare in taluni ambiti RAGIONE_SOCIALEa vita sociale, eventualmente con il supporto e la protezione RAGIONE_SOCIALEa rete familiare, mentre potrebbe non essere abile e competente in altri settori.
Una volta definito questo quadro, si può procedere ad individuare quali obiettivi, in questo contesto, la persona può perseguire da sola e con la rete familiare/sociale, per quali h bisogno solo di assistenza e per quali deve invece essere sostituita, privilegiando sempre la soluzione che comporti la minore limitazione possibile RAGIONE_SOCIALEa capacità, e la minore invasività nell sfera di autodeterminazione. Dal che deriva che la misura deve essere decisamente esclusa, ove il soggetto che ne dovrebbe beneficiare si trovi nella piena capacità di determinarsi, anche se versi in condizioni di menomazione fisica. Ne consegue che, salvo che non sia provocata da una grave patologia psichica, tale da rendere l’interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata (Cass. 32542/2022).
Dei principi suesposti i giudici di merito non hanno fatto buon governo, mancando nella ordinanza impugnata la valutazione RAGIONE_SOCIALEa proporzionalità RAGIONE_SOCIALEe limitazioni imposte alla beneficiaria – ch secondo quanto esposto in ricorso, sono particolarmente incisive e penetranti, spingendosi sino al ritiro RAGIONE_SOCIALEa posta e alla chiusura d
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conti correnti – con gli effettivi profili di fragilità RAGIONE_SOCIALEa pers cioè con la ritenuta necessità di una misura di protezione con particolare riguardo agli aspetti di “straordinaria amministrazione”, data la sua tendenza a spendere somme al gioco, pur se – come la Corte stessa ha accertato – la donna non ha accumulato debiti e si presenta lucida ed in grado di bene esprimere i suoi desideri, i suoi pensieri, la sua volontà. Il che lascia presumere una considerevole capacità di autodeterminazione in capo alla ricorrente.
Il provvedimento è quindi per certi versi contraddittorio, in quanto non spiega perché, dopo avere ritenuto dapprima che la beneficiaria “necessiti di una protezione in termini di assistenza, comunque con riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe sue capacità, consistenti”, si traduce, poi, in un decreto che impone alla medesima limitazioni persino nel ritiro RAGIONE_SOCIALEa posta; per altro verso il provvedimento è carente – in punto verifica dei presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura protettiva – in quanto non dà conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali tutte le limitazioni, che sono state imposte nel decreto di apertur RAGIONE_SOCIALEa amministrazione, sarebbero corrispondenti alle effettive esigenze di protezione RAGIONE_SOCIALE‘interessata. D’altro canto, il riscontro “capacità consistenti” in capo a quest’ultima, RAGIONE_SOCIALEe quali lo stess giudice a quo ha dato atto, avrebbero dovuto indurre il medesimo giudice a tenerne adeguatamente conto, anche valutando le ragioni RAGIONE_SOCIALE‘opposizione RAGIONE_SOCIALEa medesima alla misura, costituente espressione evidente di autodeterminazione (Cass. 32542/2022).
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio al Tribunale di Alessandria, in diversa composizione, per nuovo esame e anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
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accoglie COGNOME il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Alessandria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 d 196/2003.
Così deciso in Roma, il 14/06/2024.