DECRETO TRIBUNALE DI PALERMO – N. R.G. 00005544 2025 DEPOSITO MINUTA 16 03 2026 PUBBLICAZIONE 16 03 2026
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
Composto dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Giudice
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO NOME COGNOME
Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO
dell’anno 2025 del Ruolo Generale, vertente
tra
, nata a Palermo il DATA_NASCITA (AVV_NOTAIO e COGNOME
COGNOME NOME);
CONTRO
, nata a Palermo il DATA_NASCITA (AVV_NOTAIO NOME);
CON L’INTERVENTO
del Pubblico Ministero
OGGETTO: reclamo al RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 739 c.p.c
.
Conclusioni delle parti: si veda verbale dell’udienza del 16/02/2026 al quale si rinvia;
letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta dal Giudice Delegato all’udienza che precede
OSSERVA
Con reclamo depositato ai sensi dell ‘ art. 739 c.p.c. in data 19/11/2025,
ha chiesto a questo Tribunale la revoca del decreto emesso del Giudice Tutelare il 31/10/2025, comunicato il 10/11/2025, con il quale è stata aperta l’amministrazione di sostegno nei suoi confronti (cfr. all. 2 al ricorso introduttivo).
A fondamento del gravame proposto ha lamentato l’assenza dei presupposti previsti dall’art. 404 c.c, sostenendo di non essere affetta da una infermità psichica tale da compromettere la sua capacità di provvedere ai propri interessi.
Ha deAVV_NOTAIOo di avere piena capacità di intendere e di volere, contrariamente a quanto asserito dalla figlia , la quale aveva invece promosso il procedimento per la nomina di un amministrazione di sostegno allegando, a sostegno, conAVV_NOTAIOe della madre (debiti condominiali, vendita di un immobile per un corrispettivo inferirore al valore di mercato, presunti prelievi ingiustificati, guida con patente scaduta) che, a suo dire, sarebbero state sintomatiche di una infermità psichica, mentre, al contrario, era stata l’amministrazione di sostegno disposta in via provvisoria a cagionarle gravi pregiudizi economici, determinando un repentino e ingiustificato decremento del suo patrimonio.
Costituitasi in giudizio con memoria depositata il 6/02/2026
, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti, ha contestato integralmente le doglianze dalla reclamante, avuto riguardo al l’incapacità della madre sia di gestire il proprio patrimonio, mobiliare ed immobiliare, tanto da aver posto in essere negli anni dal 2019 al 2025 atti di disposizione contraddittori ed irresponsabili, sia di badare alla cura della propria salute, tanto che si era rifiutata di seguire le terapie prescritte dai medici e aveva anche sospes o arbitrariamente l’assunzione d ei farmaci, comportamenti questi che avevano originato due ricoveri per trattamenti sanitari obbligatori. Ha quindi sollecitato il rigetto del reclamo proposto dalla madre, con la conferma integrale del decreto emesso dal Giudice Tutelare il 31.10.2025.
L AVV_NOTAIO , nominata amministratrice di sostegno dell’odierna reclamante, sebbene ritualmente evocata nel presente procedimento, non si è costituita.
All’udienza del 16.02.2026, all’esito della discussione delle parti, il Giudice Delegato si è riservato di riferire al RAGIONE_SOCIALE per la decisione.
Orbene, così compendiati i fatti oggetto del presente reclamo, è agevole rilevare che il gravame interposto avverso il decreto del Giudice Tutelare di apertura dell’amministrazione di sostegno nei confronti di è privo di fondamento e va, pertanto, respinto.
In primo luogo, mette conto osservare che l’amministrazione di sostegno, introAVV_NOTAIOa dalla L. n. 6 del 2004, innovando il sistema delle tutele previste in
favore dei soggetti deboli, persegue la finalità di offrire, a chi si trovi all’attualità – nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi per una qualsiasi “infermità” o “menomazione fisica” non necessariamente di ordine mentale (Cass. n. 12998/2019), uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la “capacità di agire” e che – a differenze dell’interdizione e dell’inabilitazione – sia idoneo ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario, in ragione della sua flessibilità e della maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
L’amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi
Essa non è diretta a sostituire integralmente la persona nelle scelte di vita, ma a sostenerla e assisterla nei soli ambiti in cui emergano specifici deficit decisionali o gestori, tali da esporla a un concreto pregiudizio per la propria persona o per i propri interessi patrimoniali.
In tale prospettiva, il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno deve essere sorretto da una motivazione individualizzata, che dia conto, da un lato, dei deficit effettivamente accertati, dall’altro, delle risorse residue della persona in teressata e dell’eventuale supporto familiare o sociale, nonché della ragionata corrispondenza tra tali elementi e i poteri attribuiti all’amministratore, evitando automatismi, soluzioni standardizzate o estensioni generalizzate di limitazioni analoghe a quelle proprie dell’interdizione o dell’inabilitazione.
Le caratteristiche proprie dell’amministrazione di sostegno impongono, quindi, in linea con le indicazioni rivenienti dall’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite, che l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica, circostanziata e focalizzata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario -da accertare anche mediante CTU, ove necessario-, sia rispetto alla incidenza della stesse sulla capacità del beneficiario di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali
5.1 Nella vicenda in disamina, contrariamente alla prospettazione difensiva della reclamante, secondo la quale il Giudice Tutelare non avrebbe verificato l’attualità del disturbo, non avrebbe valutato né la sua capacità attuale di autodeterminazione né l’opposizione manifestata dalla beneficiaria e avrebbe recepito acriticamente le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d’ufficio , disponendo una misura eccessivamente invasiva, preme evidenziare come dal decreto oggetto di gravame emerge invece che il primo Giudice ha approfonditamente vagliato le risultanze dell’accertamento peritale disposto nel corso del procedimento, sulla base della documentazione medica versata in atti.
Difatti, il consulente tecnico d’ufficio, incaricato di accertare la capacità di intendere e di volere al fine di valutare la necessità di una misura di protezione per la beneficianda, sulla base dei dati clinici, della documentazione sanitaria e dell’ osservazione diretta della perizianda, ha riscontrato nell ‘ odierna reclamante la presenza di un disturbo neuropsichiatrico di natura organica, con andamento cronico-recidivante, idoneo a compromettere, almeno parzialmente, la capacità della beneficiaria di autodeterminarsi in modo consapevole e di gestire adeguatamente i propri interessi personali e patrimoniali, rendendola soggetto vulnerabile e potenzialmente esposto a condizionamenti esterni.
Tali elementi consentono di ritenere integrati i presupposti di cui all’art. 404 c.c., non risultando, per contro, praticabili strumenti alternativi di supporto meno invasivi, avuto riguardo al contesto relazionale emerso, come posto in rilievo dal Giudice Tutelare, non potendo le esigenze di protezione della beneficiaria essere adegutamente soddisfatte attarverso un sistema di deleghe ovvero con l ‘ apporto della rete familiare, in considerazione dell ‘ opposizione dalla stessa manifestata nei confronti della figlia che ha presentato il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno.
Difatti, il perito incaricato dal Giudice Tutelare ha accertato che ‘ La sig.ra , nata a Palermo il DATA_NASCITA presenta un quadro di deterioramento mentale caratterizzato prevalentemente da episodi di alterazione del carattere,
disturbi della conAVV_NOTAIOa, variazioni dell’affettività in senso disforico -irritabile e complicato dalla presenza spunti dereistici a tema persecutorio.
Tale condizione patologica rende il soggetto fragile, vulnerabile, debole dal punto di vista psichico ed incide negativamente sulla sua capacità di intendere e di volere, compromettendola sia negli aspetti relativi alla consapevole autodeterminazione, sia negli aspetti di salvaguardia degli interessi personali e patrimoniali.
I disturbi suddetti e la carente capacità di critica espongono la donna a scelte comportamentali non sempre funzionali ai propri interessi e la rendono potenziale vittima di suggestioni da parte di terze persone.’
Per tali ragioni, l ‘ausiliario ha concluso ritenendo necessaria ‘ una figura di protezione che sostituisca la beneficianda quanto meno per la cura degli interessi patrimoniali (in particolare per la straordinaria amministrazione) e per la gestione, farmacologica e clinica, delle patologie da cui la donna è affetta .’ (vedasi all. 3 alla memoria di costituzione, relazione peritale a firma del AVV_NOTAIO
del 25/05/2025).
Il consulente tecnico d ‘ ufficio è pervenuto alla redazione di una relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati vanno pertanto in questa sede condivisi, avendo il perito ampiamente confutato tutti i rilievi critici formulati dal consulente tecnico della parte reclamante che ha contestato il mancato utilizzo di strumenti testologici.
Sul punto, di contro, il AVV_NOTAIO ha condivisibilmente osservato che nello specifico non era necessario alcun approfondimento testologico, atteso che non erano stati riscontrati particolari deficit cognitivi e assumeva peculiare rilievo la storia anamnestica e clinica del soggetto sulla quale invece il ctp non ha ritenuto di non dover argomentare. Ciò in quanto la sig.ra è stata sottoposta ad indagini radiologiche (RMN e TAC encefalo), chiaramente indicative di problematiche vascolari e degenerative cerebrali e, inoltre, la donna ha subito due ricoveri ospedalieri a seguito di interventi in acuzie da parte di sanitari del 118; il primo ricovero, avvenuto in regime di TSO, si è
protratto per ben 17 giorni e alla dimissione è stata posta diagnosi di ‘demenza senile con aspetti deliranti’ . Nel secondo ricovero è stata sì riconosciuta affetta da ‘disturbo dell’adattamento con disturbi della conAVV_NOTAIOa’, ma, alla dimissione, è stata comunque consigliata terapia con Depakin e Risperidone, farmaci di certo utilizzati per patologie più gravi del disturbo da adattamento. Inoltre nella documentazione sanitaria risulta comunque che al suo arrivo in reparto la donna era in stato di agitazione, disforica e logorroica. Nei giorni successivi, presso il RAGIONE_SOCIALE è stata confermata la diagnosi di ‘psicosi SAI attualmente in buon compenso psicopatologico’ .
Il c.t.u. ha, dunque, ribadito le conclusioni già rassegnate nella relazione, in considerazione del fatto che gli accertamenti strumentali indirizzano verso una natura organica della patologia, da correlare all’invecchiamento cerebrale che in senso prognostico non può che avere un andamento progressivo e ingravescente, con elevata probabilità di ricomparsa di sintomi analoghi (o addirittura più gravi) in futuro sì da ritenere necessaria una misura a protezione.
Non si riesce davvero, pertanto, a comprendere su quali basi la difesa della reclamante possa sostenere che dall’esame anamnestico non risultava che la predetta fosse affetta da una psicosi e che, se lo fosse stata, il disturbo era in stato di buon compenso e tale non compromettere le sue capacità cognitive, né la capacità di autodeterminazione, né, in alcun modo, la sua capacità di intendere e di volere.
Analoghe considerazioni valgono anche rispetto all ‘ ulteriore assunto secondo cui il Giudice tutelare, sulla scorta delle conclusioni di carattere prognostico della relazione di consulenza tecnica d’ufficio, espletata dal AVV_NOTAIO fondate sull’anamnesi della sig.ra non già sul suo esame obiettivo, ha ritenuto che quest’ultima fosse incapace di provvedere ai propri interessi, senza però interrogarsi sul requisito dell’attualità dell’eventuale menomazione psichica della beneficiaria, né della sua incidenza, in concreto, sulla capacità di autodeterminazione di questa, atteso che, come già rilevato, le evidenze documentali sono di segno del tutto opposto.
Va soggiunto che, come risulta dal provvedimento impugnato, la signora
nel corso del suo esame da parte del Giudice Tutelare, non si è mostrata consapevole della sua condizione di fragilità, né ha mostrato di essere pienamente consapevole del disturbo psichico di cui è affetta, dissentendo dalle conclusioni del CTU AVV_NOTAIO. in ordine alle sue condizioni di salute poiché- secondo la sua ricostruzione – tutti gli altri medici avrebbero ritenuto che fosse ‘ autonoma e indipendente ‘ .
Del pari infodata risulta l ‘ultima doglianza de lla reclamante che ha lamentato l’abnormità e la sproporzione del provvedimento impugnato rispetto alle sue reali condizioni e necessità, ove si consideri che con il detto provvedimento il Giudice Tutelare ha lasciato alla beneficiaria un margine di autogestione sufficientemente ampio e adeguato alle di lei capacità, riconoscendole la possibilità di gestire autonomamente, e senza obbligo di alcun rendiconto, la somma di € 900,00 mensili, che non può certo considerarsi esigua, essendo destinata alle spese alimentari, di abbigliamento, ricreative ecc., e anche il previsto affiancamento dell’amministratore di sostegno nel prestare il consenso agli accertamenti e trattamenti terapeutici – che parte reclamante afferma essere una ingiusta e ingiustificata compressione di un proprio diritto personalissimo -invece, nel caso di specie, appare indubbiamente adeguato e opportuno proprio in considerazione del comportamento della signora la quale, come è emerso, ha dimostrato di non avere piena consapevolezza delle proprie reali condizioni di salute.
Ne consegue la legittimità dell’adozione della misura di amministrazione di sostegno e della puntuale perimetrazione dei poteri attribuiti all’amministratore, circoscritti agli ambiti nei quali sono state riscontrate specifiche criticità -in particolare la gestione degli interessi patrimoniali di maggiore rilevanza e l’assistenza nella prestazione del consenso informato ai trattamenti sanitari -e tali da realizzare un equilibrato contemperamento tra esigenze di protezione e rispetto della dignità e dell’a utonomia residua della persona beneficiaria, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Sulla scorta delle considerazioni illustrate s’impone, dunque, il rigetto del reclamo proposto da .
In ossequio, infine, al criterio legale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., la reclamante va condannata al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell’attività svolta .
P.Q.M
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
rigetta il reclamo proposto da avverso il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno aAVV_NOTAIOato il 31/10/2025 dal Giudice Tutelare ;
condanna a rimborsare le spese di lite sostenute da
che si liquidano in euro 1.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e al Giudice Tutelare.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo, il 6/03/2026.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal AVV_NOTAIO.