Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16052 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16052 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
sul ricorso iscritto al n. 7074/2023 R.G. proposto da:
NOME.NOME.
NOMECOGNOME
, NOME avvocato COGNOME
orni ssis
rappresentato e difeso da se stesso ex art 86 c.p.c.
-ricorrente-
Contro
I RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE I, elettivamente domiciliato in INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), come da procura speciale in atti.
-controricorrente-
nonché contro
I COGNOME
NOME.COGNOME. COGNOME
LI
COGNOME
-intima ti-
Avverso il COGNOME DECRETO della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 45/2022 depositato il 13/01/2023. n
COGNOME
Numero registro generale 7074,2023
Numero sezionale 1879,2024
Nurnero di raccolta generale 16052f2024
Data pubblicazione 10,136,2024
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RI LEVATO CHE
ha impugnato il decreto reso in data 20 febbraio 2020 COGNOME con il quale il Giudice Tutelare di Asti, non approvando i rendiconti relativi agli anni 2015,2016, 2017 da lui presentati in qualità di amministratore di sostegno della madre NOME.COGNOME. COGNOME I COGNOME nonché il rendiconto finale 2018 COGNOME ha dichiarato chiusa l’amministrazione di sostegno a favore della signora COGNOME. Unelle more interdetta su iniziativa dell’altro figlio) disponendo la trasmissione del provvedimento alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza in ordine alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 314, 323, 328 c.p. nonché tutore e al protutore per le iniziative ex art. 382 e 411 c.c. G.G.
Ai rendiconti erano state presentate osservazioni depositate dal tutore della signora NOME, avv. I A.M. I, nonché dall’altro figlio I dell’amministrata, COGNOME COGNOME.COGNOME. COGNOME e dal nipote, evidenziando prelievi non giustificati da parte dell’amministratore di sostegno per rilevanti importi negli anni 2015-2016-2017-2018, con bonifici in favore dello stesso amministratore per oltre 100.000,00 euro nel 2015, per oltre 230.000,00 euro nel 2016, per oltre 220.000,00 euro nel 2017 e per oltre 275.000,00 euro nel 2018. Si contestava che l’amministratore di sostegno, avvocato, avesse provveduto ad assumere, di propria iniziativa ed omettendo di informare il Giudice tutelare, il patrocinio della madre in numerose cause giudiziali e controversie stragiudiziali che avevano visto la beneficiaria contrapposta ai familiari; inoltre che le consistenti parcell fatturate per asserite prestazioni professionali rese nell’interes dell’amministrata fossero state emesse in autonomia, avendo provveduto l’amministratore di sostegno ad autoliquidare in proprio favore i compensi per le diverse prestazioni legali e a
COGNOME
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prelevare direttamente i relativi importi dal conto corrente della beneficiaria senza alcun nulla asta o autorizzazione del Giudice tutelare; ed infine l’omesso tempestivo deposito dei rendiconti annuali, deposito ottenuto solo dopo reiterati solleciti da parte de Giudice tutelare.
NOMECOGNOME ha proposto reclamo, osservando che il Giudice tutelare avrebbe errato a consentire la presentazione di osservazioni da parte di soggetto che non era il tutore o erede e in ogni caso che i suoi rendiconti erano regolari, poiché egli non necessitava di autorizzazione alcuna per proporre giudizi o resistere in giudizio a difesa della madre, essendo il suo legal rappresentante.
La Corte d’appello, adita in riassunzione dopo che il Tribunale di Asti si era dichiarato incompetente, ha respinto il reclamo, osservando che l’art. 380 secondo comma c.c., dettato in materia di tutela, ma richiamato dall’art. 411 c.c., consente al giudice sottoporre il conto annuale dell’amministrazione a qualche prossimo parente o affine; ha ritenuto infondato il secondo motivo di reclamo relativo alla pretesa omessa concessione di un termine per controdeduzioni, richiesta valutata come meramente dilatoria, posto che nella relazione acconnpagnatoria NOMECOGNOMENOME aveva già depositato note di replica ai rilievi sulla gestio contenuti nelle memorie di osservazioni del tutore e, nel merito, ha ritenuto che i prelievi fossero ingiustificati poiché in ragione quanto disposto dal decreto di apertura della misura di protezione la beneficiaria non poteva assumere obbligazioni per importi superiori ad euro 500,00 se non con l’assistenza dell’amministratore e l’autorizzazione del Giudice tutelare; nella specie, ha osservato la Corte che l’amministratore aveva ecceduto i propri poteri di rappresentanza processuale conferendo a se stesso un mandato professionale oneroso.
COGNOME
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME.G. affidandosi a due motivi. COGNOME Si è difeso con controricorso NOMECOGNOME. Il ricorrente ha depositato memoria.
RI LEVATO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il provvedimento della Corte di appello di Torino in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione del diritto di difesa e del prin del contraddittorio, stante la mancata concessione dei termini per il deposito sia delle memorie istruttorie che delle memorie conclusionali e delle relative repliche ex art. 190 c.p.c., nonché relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 45 disp. c.c. terzo comma, in applicazione del quale l’impugnazione del rendiconto dell’amministratore deve decidersi con sentenza dal Tribunale in sede contenziosa ed in composizione collegiale ex art. 50 bis c.p.c. (D.Igs. n. 51 del 1998, art. 56); si deduce la erro applicazione, in ipotesi di giudizio di rendiconto dell amministrazione di sostegno ex art. 386 ult. co . c.c., del rito camerale in luogo del rito ordinario di cognizione. La parte contesta la competenza della Corte d’appello rilevando che il decreto di non approvazione del rendiconto si impugna -come egli ha fatto- con un atto di citazione che introduce un giudizio ordinario innanzi al Tribunale e che per questo provvedimento non vale la regola enunciata dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n. 21985/2021 in ordine alla reclamabilità in Corte d’appello dei decreti del Giudice tutelare. Pertanto, rileva il ricorrent erroneamente il Tribunale di Asti ha dichiarato la propria incompetenza. Osserva che egli, riassumendo il giudizio innanzi alla Corte d’appello, ha proposto detta eccezione di incompetenza “in via preliminare” e cioè alla prima udienza di trattazione del 20 maggio 2022, rilevando a verbale espressamente l’incompetenza
COGNOME
Data pubblicazione 107116.2024
funzionale della Corte per essere ancora competente in materia il Tribunale di Asti in composizione collegiale; ed, in ogni caso sempre in via preliminare, chiedendo la concessione dei termini per deduzioni istruttorie e per le doverose repliche, istanz istruttorie e repliche difensive.
Controparte COGNOME eccepisce che il ricorrente invece di riassumere innanzi alla Corte avrebbe dovuto proporre regolamento di competenza e comunque che la relativa eccezione è stata dedotta in udienza e non con il ricorso per riassunzione.
2.- Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente deduce di avere COGNOME contestato la competenza innanzi alla stessa Corte d’appello davanti alla quale aveva riassunto il giudizio, ma non di avere proposto regolamento di competenza ex art 42 c.p.c. e quindi ha prestato acquiescenza alla decisione del Tribunale di Asti, che ha dichiarato la propria incompetenza e indicato la competenza della Corte d’appello, inquadrando il provvedimento reso dal Giudice tutelare tra quelli impugna bili ex art. 720 bis c.p.c. (ratione temporis vigente e come intrepretato dalle sezioni unite di questa Corte). Deve qui ricordarsi che la riassunzione, anche a fini cautelativi, non preclud di per sé la contestazione della competenza (Cass. n. 19654 del 13/09/2006) che è però preclusa dall’inutile scadere del termine di cui all’art. 47 c.p.c.; e nel caso di specie non risulta che la p riassumendo davanti al giudice indicato come competente, abbia anche e separatamente proposto, nei termini, il regolamento di competenza. Come correttamente osserva la controparte, è improduttiva di effetti la contestazione TARGA_VEICOLO della competenza esplicitata TARGA_VEICOLO nel giudizio di riassunzione -e peraltro non con il ricorso ma solo in udienza- poiché le pronunce negative sulla competenza si impugnano soltanto con il regolamento di competenza.
COGNOME
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Ne consegue anche l’inammissibilità del rilievo in ordine alla mancata concessione dei termini per la comparsa conclusionale, dal momento che la parte, non impugnando la decisione sulla competenza, ha accettato tutti gli aspetti della pronuncia negativa del Tribunale di Asti presupposti e connessi con la declinatoria della competenza, in essi compresi quelli relativi al rito applicabil
Il Tribunale di Asti infatti ha negato la propria competenza poiché ha inquadrato il provvedimento di mancata approvazione del rendiconto nell’ambito di quelli resi ai sensi dell’art. 720 bis c.p ratione temporis vigente, da trattarsi con il rito camerale.
Quanto al resto, la Corte d’appello ha verificato che il contraddittorio era stato rispettato, accertando che la parte aveva avuto modo di contraddire ai rilievi presentati dal tutore, cos attenendosi al principio che il rito camerale è improntato alla regola della flessibilità e quindi, pur dovendo rispettare il principio d contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità semplicità di forme; a tale giudizio non sono applicabili l disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria, e segnatamente quelle relative alla assegnazione dei termini previsti dall’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali delle memorie di replica ( Cass. n. 29865 del 12/10/2022).
3.-Con il secondo motivo del ricorso si censura il provvedimento della Corte di appello di Torino in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. per errore nella ricostruzione del fatto posto fondamento della decisione e per omesso esame ed omessa motivazione sulla giustificazione della intera attività gestional compiuta in continuità e in virtù della procura notarile già esistent al momento della nomina quale amministratore di sostegno e contenente un mandato gestionale in rem propriam, illimitato ex art. 1723 comma 2 cc, nonché una procura generale alle liti ex art. 1722 c.c.; con la conseguente totale obliterazione di elementi
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decisivi regolarmente dedotti che ove valutati dalla Corte torinese avrebbero comportato una diversa decisione sulla autorizzazione dell’intera attività compiuta e pertanto sulla approvazione previa ratifica del rendiconto dell’amministratore di sostegno in esame. Il ricorrente deduce che la Corte d’appello di Torino è incorsa in un errore evidente e grave nella ricostruzione di un fatto posto a fondamento della decisione, laddove ha omesso completamente di valutare l’esistenza, pacificamente documentale, dell’atto notarile contenente la procura speciale con un mandato anche in rem propriam irrevocabile al ricorrente a gestire tutto il patrimonio immobiliare della amministrata, anche per quota indivisa, con poteri di incasso e spese e compensazione senza limiti di prelievo e di spesa e una procura generale alle liti. Si tratta di un atto notar precedente all’incardinarsi del procedimento di amministrazione di sostegno, valutato dal Giudice tutelare del Tribunale di Asti, che ne ha tenuto in debito conto, come si evince dal decreto di nomina in continuità gestionale amministrativa. La parte deduce che il mandato ricevuto aveva pacificamente per oggetto atti relativi all’esercizio di una attività continuativa (dal 1985) di gestione messa a reddito di immobili che, non essendo la sopravvenuta incapacità del mandante idonea all’estinzione, è certamente da considerarsi in vigore in perfetta continuità, essendo irrevocabile non avendo il provvedimento di nomina ad amministratore di sostengo reso dal Giudice tutelare stabilito diversamente sul punto. Il ricorrente in memoria precisa, inoltre, che nel procedimento penale aperto in seguito alla segnalazione del Giudice tutelare il P.M. ha formulato richiesta di archiviazione.
4.- Il motivo è inammissibile.
4.1.- In primo luogo, si osserva che la parte pur deducendo che si tratta di un fatto pacifico e documentale non spiega quando, dove e in che termini lo ha sottoposto ai giudici di merito; ne
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provvedimento impugnato non si fa cenno della questione, tanto che la controparte ne eccepisce la novità, in quanto solo oggi i ricorrente, per la prima volta, parla di una procura generale mentre innanzi al Tribunale aveva parlato di un mandato per obbligazioni contratte in precedenza; il controricorrente peraltro contesta articolatamente che le attività per cui il ricorrente s autoliquidato le parcelle fossero comprese nella procura generale.
Deve qui richiamarsi il principio secondo il quale ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità pe novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzio prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 24/01/2019, n. 2038; Cass., 28/07/2008, n. 20518; Cass. 907/2018).
4.2.- Deve anche osservarsi, sotto il profilo della rilevanz della censura e della pretesa decisività del fatto dedotto, ch come questa Corte ha già affermato, il decreto di apertura della amministrazione di sostegno toglie efficacia alla procura volontaria se e nella misura in cui la procura riguardi quegli atti per i quali Giudice tutelare estende al beneficiario le limitazioni previste dall norme che regolano l’interdizione e la inabilitazione.
Qualora COGNOME la COGNOME persona, NOME anteriormente COGNOME all’apertura COGNOME di amministrazione di sostegno abbia rilasciato una procura generale o speciale in favore di un terzo (o di un parente, come nella fattispecie) essa ha con questo atto, fondato sulla capacità d liberamente disporre dei propri diritti, espresso la volontà di
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o in parte, al mandatario. Se successivamente è nominato un amministratore di sostegno e sono conferiti al predetto poteri di rappresentanza o di assistenza, decade di per sé la procura anteriore, se riguarda quegli atti per cui sono estese al beneficiario le stesse limitazi dell’interdetto o dell’inabilitato r venendo meno il presupposto sul quale la procura si fonda, e cioè la piena capacità di esercitar quei diritti e di disporne. A mente dell’ad 1722 c.c., infat l’interdizione o l’inabilitazione del mandante comporta l’estinzione del mandato; nulla dice la norma, per il caso in cui il mandante divenga beneficiario di un provvedimento di amministrazione di sostegno, ma è evidente che lo scopo della norma è di affermare che nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nel momento in cui si limita la capacità di agire del mandante (Cass. n. 3600 del 08/02/2024, in motivazione). affidare la gestione dei suoi interessi, COGNOME in tutto
L’ad 1722 c.c. è stato scritto in un momento storico in cui le uniche misure limitative della capacità di agire erano la interdizione e la inabilitazione, e – verosimilmente per un difetto di coordinamento- non è stato aggiornato dopo l’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6 che introduce nel codice la nuova misura di protezione per la persona priva di autonomia. Tuttavia, l’art. 411 c.c., introdotto dalla predetta legge 6/2004, consente estendere al beneficiario gli stessi effetti limitazioni e decaden previste per l’interdetto o l’inabilitato, sebbene con la specifi indicazione degli atti che il beneficiario non può compiere o non può compiere da solo e ispirandosi al principio che la capacità di agire va limitata nella minore misura possibile; ne discende -a cascata- che si estendono al beneficiario gli effetti delle limitazi imposte che siano previsti ex lege (e quindi anche gli effetti previsti dall’ad 1722 c.c.) sia pure con riferimento ai soli a espressamente indicati dal Giudice tutelare. Ciò vale non solo nel
COGNOME
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Numero di raccolta generale 18052,2024
Data pubblicazione NUMERO_CARTA
caso in cui sia nominato amministratore di sostegno persona diversa dal precedente rappresentante volontario, ma anche nel caso in cui sia nominata la stessa persona che, in questo caso, trarrà la fonte dei suoi poteri non più dalla procura, ma dal decreto di apertura della amministrazione di sostegno, entro il perimetro tracciato e con i limiti in esso imposti, ad esempio l’obbligo richiedere la preventiva autorizzazione del giudice tutelare.
4.3.- Nel caso di specie, la Corte ha accertato che gli at compiuti dall’amministratore erano atti per i quali la capacità di agire della beneficiaria era stata limitata, prevedendo che detti att si potessero compiere solo con la assistenza dell’amministratore e previa autorizzazione del Giudice tutelare e ed è questo il punto qui rilevante, e non gli esiti del procedimento penale, di cu peraltro non si ha piena contezza.
Quanto al resto, si tratta di osservazioni di merito che non trovano ingresso in sede di legittimità, dovendosi qui ricordare che la censura ex art 360 n. 5 c.p.c. non può consistere nella difformit dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’alt mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in es menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
COGNOME
P.Q.M.
-Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liqui in euro 5.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 pe cento ed agli accessori di legge.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in es menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribut unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024.
Numero registro generale 707472023 Nurnero sezionale 1879,2024 Numero di raccolta generale 1E052,2024 Data pubblicazione 10,1:W2024