ORDINANZA TRIBUNALE DI VENEZIA – N. R.G. 00009957 2025 DEPOSITO MINUTA 06 08 2025 PUBBLICAZIONE 06 08 2025
N. R.G. 2025/9957
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 9957/2025 promosso da:
e
con l’avv. NOME COGNOME
RICORRENTI
contro
con l’avv. NOME COGNOME
RESISTENTE
Il Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Chemello NOME premesso di essere socio e amministratore di assieme a , con firma libera e disgiunta, ha proposto ricorso ex art. 700 cpc con cui ha chiesto di ‘ nominare, in via d’urgenza e temporanea, un amministratore giudiziario per la società , anche ai sensi dell’art. 1105 c.c. ‘, al fine di ‘ garantire la continuità dell’attività della società medesima e, di conseguenza, delle sue controllate ‘ .
A fondamento del ricorso il ha dedotto:
che detiene una partecipazione del 60% di RAGIONE_SOCIALE, il cui restante capitale sociale è detenuto da ed , titolari di una quota del 20% ciascuno, oltre che amministratori di RAGIONE_SOCIALE la quale a propria volta è socia unica ed amministratore di RAGIONE_SOCIALE, tutte società operanti nel settore del commercio all’ingrosso e a l dettaglio di macchinari e prodotti per la pulizia industriale;
di essere stato condannato, assieme al , con sentenza del Tribunale di Padova n. 3176/2023, confermata in appello, per il reato di bancarotta fraudolenta con applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e che attualmente pende ricorso in Cassazione;
che in caso di conferma della sentenza di condanna da parte della Cassazione, il ed il non potranno più esercitare la carica di amministratori di TC, con conseguente paralisi dell’attività sociale;
che vi è, inoltre, grave contrasto tra i soci ed amministratori di , e , i quali risultano in disaccordo sulla gestione societaria e sulle direzioni strategiche da intraprendere , con compromissione dell’efficace operatività di ; Pa
-che all’assemblea dei soci di RAGIONE_SOCIALE la società veniva rappresentata solo dal , il quale ometteva di informare il ricorrente dell’assemblea, privandolo della possibilità di presenziare, nonostante avesse manifestato la sua volontà in tal senso;
di aver ottenuto con difficoltà la documentazione delle società controllate richiesta.
Premessa la competenza del giudice adito, parte ricorrente ha dedotto sotto il profilo del fumus boni juris che la condanna di e , ove confermata in Cassazione, determinerebbe l ‘im possibilità per gli stessi di continuare ad amministrare e che la situazione di conflitto che attualmente caratterizza i soci rende problematica la gestione ordinaria e il regolare sviluppo delle attività aziendali.
Sotto il profilo del periculum in mora parte ricorrente ha dedotto il pregiudizio grave ed irreparabile per gli interessi economici e patrimoniali delle società coinvolte, che potrebbe derivare sia dalla conferma da parte della Cassazione della sentenza di condanna sia dalla situazione di conflitto tra i soci.
Si è costituito contestando sotto il profilo del fumus boni iuris l’applicabilità alle società di persone dell’art. 1105 cc, oltre all’assenza dei presupposti applicativi della norma stessa, osservando che allo stato nessuno degli amministratori di risulta essere interdetto dai pubblici uffici e rilevando sotto il profilo del periculum in mora l’assenza di attualità del pericolo dedotto da parte ricorrente.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che si vanno ad esporre.
E’ orientamento consolidato nella giurisprudenza di merito, al quale si ritiene di dover dare co rso, quello secondo cui nell’ambito delle società di persone il giudice non possa provvedere alla nomina di un amministratore giudiziario, in difetto di una specifica norma attributiva di un tale potere (Trib. Venezia 31/12/2020).
L’assenza di una siffatta previsione determina , in primo luogo, sul piano processuale, che non corrispondendo il provvedimento richiesto in via cautelare ad alcuna pronuncia di merito adottabile in via contenziosa, difetta innanzitutto il necessario nesso di strumentalità (Trib. Milano 29/7/2020).
Sul piano della disciplina sostanziale va, in termini generali, osservato che nelle società di persone il potere di amministrare la società inerisce alla qualità di socio e spetta a ciascuno dei soci illimitatamente responsabili (art. 2257 cc), salva diversa pattuizione. Va inoltre osservato che ciò che caratterizza dette società è la forte connotazione
soggettiva, che si riverbera, ad esempio, sull’impossibilità per il socio di trasferire la propria quota di partecipazione senza il consenso degli altri soci, sia per atto tra vivi sia a causa di morte. Si conviene, quindi, con quella parte della dottrina e della giurisprudenza che ritiene che la natura puramente contrattualistica delle società personali non tolleri interventi dell’autorità giudiziaria nell’amministrazione della società e sia pertanto incompatibile con la imposizione, iussu iudicis , di un amministratore giudiziario alla società. Così facendo, il giudice non solo verrebbe a sostituirsi alla volontà dei soci consacrata nel contratto sociale, ma altresì vincolerebbe i soci stessi, sul piano della responsabilità patrimoniale, agli esiti dell’attività del terzo.
In assenza di una previsione ad hoc si esclude, quindi, che si possano applicare analogicamente alle società di persone le disposizioni di cui all’art. 1105 cc e all’art. 2409 cc, i cui effetti appaiono incompatibili con l’assetto caratteristico dettato in tema di società di persone.
Qualora, quindi, si verifichi – come dedotto dal ricorrente nella fattispecie -un insanabile discordia tra i soci che renda impossibile il funzionamento della società e il conseguimento dell’oggetto sociale, dovrà farsi applicazione della disciplina codicistica, che prevede che al verificarsi della causa di scioglimento (art. 2272 n. 2 cc) la società venga posta in liquidazione.
Per le ragioni esposte la domanda è, pertanto, inammissibile e non si procede, quindi, ad esaminare il merito del ricorso né sotto il profilo del fumus boni iuris , né del periculum in mora .
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di , che liquida in € 3.600 per compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva.
Venezia, 6 agosto 2025
Il Giudice
dott. NOME COGNOME