Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32219 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32219 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
sul ricorso 18777/2022 proposto da:
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE D.M.
T.M. elett.te donnic. presso l’AVV_NOTAIO che la rappres. e difende, per procura speciale in atti;
-contro-
RAGIONE_SOCIALE elett.te domic. in Roma, presso l’AVV_NOTAIO che la rappres. e difesa unitamente all’AVV_NOTAIO, per procura speciale in calce al controricorso;
NOME COGNOME L elett.te donnic. presso l’AVV_NOTAIO dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;
NOME COGNOME
, quale amministratore di sostegno di
autorizzata alla lite con decreto del giudice tutelare del 30.8.22, elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO che la rappres. e difende, per procura speciale in atti;
-controricorrenti
Numero registro generale187772022
Numero sezionale 4138/2023
Numero di raccolta generale 32219/2023
zione21,11,2023
avverso il decreto n. 108/22 della Corte d’appello di LP1Wil&a i pubblicato r8.2. 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de 26/09/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Il giudice tutelare del Tribunale di Firenze disponeva l’amministrazione di sostegno a favore di COGNOME NOME COGNOME I. nato nel DATA_NASCITA, ritenendo che la moglie, NOME non fosse soggetto idoneo ad essere nominato nella carica, allo stesso modo di altre persone chiamate all’Ufficio da contesto familiare.
NOME COGNOME proponeva reclamo, cui s’associava il coniuge, al quale resisteva l’amministratore di sostegno.
Con decreto del 2022 la Corte d’appello ha rigettato il gravame, osservando che dalla c.t.u. espletata si desumeva che sulla base degl accertamenti eseguiti il reclamante era affetto da menomazione fisica e psichica abituale (morbo di Parkinson in evoluzione progressiva con grave compromissione neurologica e parziale compromissione della sfera cognitiva) che lo rendeva parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi, ciò che rendeva necessaria la misura di sostegno.
La Corte territoriale ha altresì rilevato che la scelta dell’amministrator di sostegno in persona diversa dalla moglie dell D.M. lera giustificata dai seguenti fatti: il ricorrente era risultato in cattive condizioni di c nonostante due badanti e una persona di servizio (ciò che era da ascrivere ad un omesso controllo sulla loro efficienza); l’acquisto d parte della moglie, con denaro del marito, di una “costosa autovettura”, spesa eccessiva a fronte delle necessità del reclamante per il quale era avvenuta una rilevante vendita per monetizzare il patrimonio e far fronte alle spese mensili di famiglia (per circa eur 6.000,00).
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 4138/2023
Numero di raccolta generale 32219..2023
Data pubblicazione 21/11/2023
ricorre in cassazione con cinque motivi, illustrati da T.M. memoria. D.C. e l’amministratore di sostegno resistono con controricorso, illustrati da memoria.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 1 della I. n. 6/04, per no aver la Corte d’appello tenuto conto della volontà espressa da COGNOME D.M.
il quale si era opposto alla misura di protezione dichiarando di essere adeguatamente assistito dalla moglie, COGNOME COGNOME persona di sua fiducia. In particolare, la ricorrente si duole sia del fa che la Corte territoriale avrebbe considerato la sua età (oltre 70 anni) come fattore impeditivo della relativa nomina, sia del fatto che la nomina dell’amministratore di sostegno era stata disposta su domanda della figlia NOME al solo fine di bloccare la vendita delle quote padre nella società immobiliare omissis , vendita poi autorizzata dal giudice tutelare il 7.5.2000, essendo con ciò venut meno il presupposto della misura.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 408 c.p.c., per aver l Corte d’appello effettuato la nomina dell’amministratore di sostegno senza aver riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiata poiché non era stato prescelto il coniuge del D.M. come da quest’ultimo indicato, non sussistendo ragioni giustificatrici della nomina di un terz nella carica in questione.
Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 132, n.4, c.p.c., per a la Corte territoriale adottato un motivazione apparente, limitandosi a respingere le domande della ricorrente sulla base del dato anagrafico, pur disponendo la stessa delle competenze per svolgere il ruolo in questione, come confermato dall’amministratore di sostegno.
Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 115,116, c.p.c., pe aver la Corte d’appello respinto la domanda escludendo una rete
RAGIONE_SOCIALE
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familiare tale da garantire adeguata assistenza al beneficiari diatmébiliNone 21,11,2023 dagli atti era emerso che il D.M. era circondato dalla presenza e dall’affetto del figlio della ricorrente e dai nipoti, considerando altr che i fatti impeditivi della nomina della ricorrente erano stati contesta e non provati (le piaghe da decubito erano state collegate ad un recente ricovero del D.M.
Il quinto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, per non aver il giudice di secondo grado tenuto conto del fatto che la nomina dell’amministratore di sostegno, quale persona esterna alla rete familiare, aveva cagionato alla persona inferma ulteriore dispiacere e stress cronico, cause di aggravamento della patologia da cui è affetto
NOME COGNOME come rilevato dal c.t.p.
I vari motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.
In tema di amministrazione di sostegno, l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazioni contenut nell’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con I. n. 18 del 2009, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario – la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice – sia rispetto all’incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di u sistema di deleghe o di un’adeguata rete familiare (Cass., n. 21887/22, che ha annullato la decisione della corte territoriale che aveva dispost l’amministrazione di sostegno in favore di una persona riconosciuta
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Data pubblicazione 21/11/2023
capace di svolgere autonomamente attività lavorativa e di curare gli aspetti della vita ordinaria, senza indagare se la protezione della stes potesse essere assicurata grazie alla funzione vicariante del marito o alla predisposizione di un sistema di deleghe idoneo a supportare la ricorrente negli aspetti più complessi della gestione non ordinaria del proprio patrimonio).
Va osservato altresì che nel procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, l’audizione personale del beneficiario dell’amministrazione deve essere espletata anche quando quest’ultimo sia stato già esaminato dal tribunale nel corso del procedimento d’interdizione definito con la trasmissione degli atti ex art. 418 c trattandosi di un adempimento essenziale alla procedura, non solo perché rispettoso della dignità della persona che vi è sottoposta, ma anche perché funzionale allo scopo dell’istituto, che è quello perimetrare i poteri gestori alle effettive esigenze del beneficiar dell’amministrazione (Cass., n. 1667/23; n. 25855/22).
Nella specie, anzitutto, va evidenziato che il soggetto interessato no è stato sentito, sebbene non emerga dagli atti un’incapacità assoluta ad esprimere il proprio volere, mancando ogni motivazione al riguardo; tale mancata audizione ha certo precluso al beneficiario della misura di meglio illustrare le ragioni della propria scelta, con riferimento al persona da designare come amministratore di sostegno in funzione delle sue specifiche esigenze.
Al RAGIONE_SOCIALE riguardo, COGNOME va COGNOME osservato che COGNOME la COGNOME designazione COGNOME anticipata dell’amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in vista della propria eventuale futura incapacità, prevista dall’art. 40 comma 1, c.c., non ha esclusivamente la funzione di scegliere il soggetto che, ove si presenti la necessità, il giudice tutelare d nominare, ma ha altresì quella di consentire al designante, che si trovi
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Numero sezionale 4138..2023
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Data pubblicazione 21/11/2023
ancora nella pienezza delle proprie facoltà cognitive e volitive, impartire delle direttive vincolanti sulle decisioni sanitari terapeutiche da far assumere in futuro all’amministratore designato; tali direttive possono anche prevedere il rifiuto di determinate cure, i quanto il diritto fondamentale della persona all’autodeterminazione, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, sancito dall’art. 32 Cost., dagli art. 2, 3 e 35 della Carta dei diritti fondamen dell’Unione europea e dalle convenzioni internazionali, include il diritt di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale, senza che t rifiuto, ove informato, autentico e attuale, incontri un limite di ordi pubblico in un inesistente dovere di curarsi (Cass., n. 12998/19).
Orbene, nel caso concreto, nella nomina dell’amministratore di sostegno non si è tenuto conto della scelta dell’interessato circa designazione della moglie quale persona di sua fiducia, con motivazioni non plausibili.
Invero, il riferimento alle condizioni fisiche dell’interessato (piaghe decubito) non appare significativo, in quanto anzitutto viene in rilievo il richiamo ad una attività materiale e sanitaria (la cura della persona non oggetto di mandato (che comprende solo l’attività giuridica e la responsabilità di scelte con effetti per la persona amministrata) i relazione a una condizione fisica che, di per sé, non si sa da c cagionata tra le persone che accudivano il D.M. (con la presenza di due badanti, come emerge dagli atti, e quindi di un fatto che comunque esprime la cura della ricorrente verso il marito), né emerge con chiarezza il nesso di causalità medico-legale tra l’operato del collaboratrici domestiche e le suddette piaghe (che, come noto, sono cagionate dall’immobilità costante del malato).
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Numero sezionale 4138..2023
Numero di raccolta generale 32219..2023
Data pubblicazione 21/11/2023
Circa l’acquisto dell’automobile, si tratta di un fatto rimasto isolato, c comunque non ha inciso significativamente (in mancanza di apposito accertamento e motivazione) sulle capacità economiche del D.M. pur alla luce della vendita immobiliare segnalata dalla Corte d’appello, la cui pronuncia, secondo la quale tale spesa, in quanto eccessiva, sarebbe espressiva di un’inadeguatezza della moglie ad assumere il ruolo di amministratore di sostegno, non può essere condivisa, trattandosi di un fatto non motivato con riferimento al complessivo tenore di vita del nucleo e nel complesso delle sostanze familiar disponibili e che perciò non può incidere sulla valorizzazione della volontà del beneficiario in questione.
In definitiva, la Corte territoriale, da un lato, non ha sent l’interessato, e così non ha valorizzato adeguatamente la relativa scelta di designare quel familiare quale amministratore di sostegno (la moglie dell D.M. L dall’altro ha attribuito rilevanza a fatti ritenuti erroneamente espressione dell’inadeguatezza della ricorrente nella carica, senza un accertamento inequivocabile al riguardo (inidoneità assoluta della persona designata).
Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello a quo, per un nuovo esame della controversia alla luce dei principi richiamati, e per la regolazione delle spese giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/03, in cas diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altr dati identificativi delle parti.
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale 18777(2022
Numero sezionale 4136/2023
Numero di raccolta generale 32219(2023
Data pubblicazione 21/11(2023
Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2023.