La figura dell’Amministratore di fatto riveste un ruolo centrale nel diritto societario moderno. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha analizzato l’estensione della clausola compromissoria a chi gestisce l’impresa senza una nomina formale. La questione nasce da un lodo arbitrale che ha condannato un soggetto al risarcimento danni per atti gestori pregiudizievoli. Il ricorrente sosteneva di non essere vincolato alla clausola arbitrale dello statuto, non essendo né socio né amministratore ufficiale.
La vincolatività della clausola statutaria
La Suprema Corte ha stabilito che la clausola arbitrale è efficace anche verso l’Amministratore di fatto. Questo accade perché chi esercita concretamente le funzioni gestorie accetta implicitamente il regime normativo e statutario della società. Il rapporto organico che si instaura nei fatti comporta l’assunzione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla funzione. Pertanto, la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie derivanti dal rapporto gestorio, incluse quelle risarcitorie.
Impugnazione del lodo e violazione di legge
Un altro punto cruciale riguarda i limiti dell’impugnazione del lodo arbitrale. Dopo la riforma del 2006, la deduzione di errori di diritto è consentita solo se espressamente prevista dalle parti o dalla legge. Nel caso di specie, lo statuto prevedeva che l’arbitro giudicasse secondo diritto con decisione inappellabile. Tale dicitura esclude la possibilità di contestare il merito della decisione davanti al giudice ordinario per violazione di norme sostanziali.
Le motivazioni
La Corte ha rigettato il ricorso basandosi sulla natura vincolata del giudizio di legittimità. Le contestazioni relative all’effettivo svolgimento di funzioni gestorie sono state ritenute inammissibili perché riguardanti accertamenti di fatto già compiuti nei gradi precedenti. Inoltre, è stata confermata la corretta applicazione delle norme transitorie. Poiché la clausola era stata rinnovata nel 2014, si applica il regime restrittivo sull’impugnabilità introdotto dal Decreto Legislativo 40/2006. La volontà delle parti, espressa nello statuto, era quella di rendere il lodo definitivo e non soggetto a revisione nel merito.
Le conclusioni
Questa decisione rafforza la tutela delle società contro le gestioni irregolari. L’Amministratore di fatto non può sottrarsi alla giustizia arbitrale invocando la mancanza di una nomina formale. La sentenza sottolinea l’importanza di una redazione accurata degli statuti sociali. Definire chiaramente i poteri e i limiti della clausola compromissoria è essenziale per garantire la certezza del diritto e la rapidità nella risoluzione delle controversie aziendali. La responsabilità gestoria segue l’esercizio effettivo del potere, indipendentemente dalle formalità burocratiche.
L’amministratore di fatto è vincolato alla clausola arbitrale della società?
Sì, la clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale è vincolante anche per chi esercita funzioni gestorie senza nomina formale, in quanto l’accettazione dell’incarico di fatto implica l’adesione alle regole statutarie.
Quando si può impugnare un lodo arbitrale per violazione di legge?
L’impugnazione per violazione delle regole di diritto è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti nella convenzione di arbitrato o se prevista specificamente dalla legge.
Quali sono le responsabilità dell’amministratore di fatto?
Egli è soggetto agli stessi obblighi e alle stesse responsabilità risarcitorie previste per gli amministratori formalmente nominati, inclusa la responsabilità per danni causati alla società.