Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25756 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25756 Anno 2024
AVV_NOTAIO: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4342/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME ( -) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
PROVINCIA SALERNO, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
CRESCENZO DOMENICO
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 162/2023 depositata il 09/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel corso del 2005, NOME COGNOME conveniva NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE di Salerno dinanzi al Tribunale di Salerno, per far accertare e dichiarare l’insussistenza di servitù, a carico di un suo fondo, di cui avrebbe goduto il COGNOME, in forza di una concessione dell’ente territoriale. Chiedeva pertanto che fosse vietato alla RAGIONE_SOCIALE di Salerno e al NOME stesso di transitarvi per accedere al terreno oggetto di concessione. Il giudice adito accoglieva la domanda dell’attore e la Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 125 del 25 gennaio 20 18, dichiarava inammissibile l’appello perché tardivo.
Su impugnazione del COGNOME, con ordinanza n. 14140 del 23 maggio 2019, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza della Corte di Appello di Salerno e rinviava ‘ alla stessa Corte di Appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità ‘ .
Il COGNOME riassumeva, ex art. 392 c.p.c., il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Salerno, che, a seguito della costituzione delle altre parti, con sentenza n. 162 del 9 febbraio 2023, rigettava il gravame.
I giudici di secondo grado rilevavano la mancanza di un atto formale di concessione in uso del fondo da parte della RAGIONE_SOCIALE, che aveva invece emesso solo un atto endoprocedimentale, espressivo di un parere favorevole al rilascio della concessione.
Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME, sulla scorta di tre motivi.
Ha proposto tempestivo controricorso NOME COGNOME. La RAGIONE_SOCIALE di Salerno è rimasta intimata.
RAGIONI DI DIRITTO
Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 383 c.p.c. , in termini di mancata alterità del Giudice, nonché degli artt. 51, n. 4, c.p.c. e 158 e 161 c.p.c., con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. Afferma che non sarebbe stato rispettato il principio dell’alterità del giudice, dal momento che due dei componenti del Collegio che deliberò la sentenza n. 125/2018, cassata con ordinanza n. 14140/19, sarebbero stati gli stessi del Collegio che aveva deciso il giudizio di rinvio.
Con il secondo mezzo, il COGNOME si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 1058, 1063, 1064, 1067 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. nonché della v iolazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. , ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
Il fatto che la RAGIONE_SOCIALE avesse acquistato la proprietà di parte del fondo servente non avrebbe dovuto pregiudicare in alcun modo la servitù di passaggio costituita in favore del fondo dominante, oggi in proprietà del ricorrente, visto che la detta servitù – per il principio di ambulatorietà, poiché costituita per atto pubblico debitamente trascritto – si era trasferita sulla porzione di fondo servente che la RAGIONE_SOCIALE aveva espropriato a NOME COGNOME ed ai suoi germani.
Il terzo rilievo denuncia la v iolazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., giacché la Corte aveva rigettato il gravame per la mancanza di un atto con il quale la RAGIONE_SOCIALE di Salerno avrebbe concesso al COGNOME l’uso del suo suolo, senza considerare che, con l’acquisto del 27 gennaio 2016, la zona di proprietà della RAGIONE_SOCIALE era stata trasferita all’odierno ricorrente , ancorché, trattandosi di suolo pubblico incorporato nella INDIRIZZO INDIRIZZO, aperto a tutti, non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione all’uso.
4. Il primo motivo è fondato ed assorbe logicamente i rimanenti.
Invero, del Collegio che ha emesso la sentenza cassata (la n. 125 del 25.01.18 della Corte di Appello di Salerno) sono stati membri il giudice AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, nonché, in veste di AVV_NOTAIO e relatore, il AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO.
Del Collegio che ha emesso la sentenza n. 162/23, che ha definito il giudizio di rinvio, ancora una volta, sono stati componenti il AVV_NOTAIO ed il giudice AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Orbene, secondo il costante orientamento di questa Corte, la sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1°, c.p.c. contiene una duplice statuizione, di competenza funzionale, nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all’ufficio giudiziario individuato nella sentenza predetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull’alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull’alterità (Sez. U., n. 5087 del 27 febbraio 2008; Sez. 2, n. 2114 del 29 gennaio 2021; Sez. 6-5, n. 11120 del 5 maggio 2017; Sez. 1, n. 1527 del 2 febbraio 2012).
Accolto il primo motivo ed assorbiti i restanti, la causa va rimessa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, per il nuovo giudizio che valuterà altresì il regime delle spese del giudizio di legittimità.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma l’11 settembre 2024