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Alloggio portiere: servitù e limiti alla proprietà

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16083/2024, ha stabilito che la clausola di un regolamento condominiale che destina un’unità immobiliare privata ad alloggio portiere in uso perpetuo costituisce una servitù atipica e non un diritto d’uso soggetto al limite temporale di 30 anni. Tale vincolo, se trascritto, è opponibile ai successivi acquirenti e non svuota il diritto di proprietà, poiché il proprietario può rientrare nel pieno godimento del bene se il servizio di portierato cessa.

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Pubblicato il 27 novembre 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Alloggio Portiere: Quando il Diritto d’Uso Perpetuo Diventa una Servitù

L’acquisto di un immobile all’interno di un condominio può riservare sorprese, specialmente quando l’unità è gravata da vincoli previsti decenni prima. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito la natura giuridica di un vincolo di destinazione perpetua a alloggio portiere, stabilendo che esso si configura come una servitù e non come un diritto d’uso soggetto a limiti di tempo.

I Fatti di Causa: L’Acquisto dell’Alloggio del Portiere

La vicenda trae origine dall’acquisto di un appartamento al piano terra di un condominio. Questo immobile, fin dal 1964, era stato destinato dall’originaria società costruttrice a alloggio portiere tramite una clausola inserita nel regolamento condominiale di natura contrattuale. Tale regolamento prevedeva la concessione dell’immobile in ‘uso perpetuo’ al condominio.

I nuovi proprietari, dopo l’acquisto, hanno citato in giudizio il condominio sostenendo che tale vincolo non fosse a loro opponibile. Chiedevano quindi la restituzione dell’immobile e un’indennità per l’occupazione illegittima, ritenendo che un diritto d’uso non potesse essere perpetuo.

La Decisione dei Giudici di Merito: Servitù e non Contratto

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno respinto le richieste dei proprietari. I giudici di merito hanno qualificato il vincolo non come un semplice diritto d’uso, ma come un diritto di natura reale, più precisamente una servitù atipica. Secondo questa interpretazione, il regolamento condominiale, essendo di natura contrattuale e regolarmente trascritto, aveva costituito un peso sull’appartamento (fondo servente) a vantaggio di tutte le altre unità immobiliari del condominio (fondi dominanti), vincolando così anche tutti i futuri acquirenti.

Le Argomentazioni in Cassazione sull’Alloggio Portiere

I proprietari hanno impugnato la decisione in Cassazione, basando il loro ricorso su due motivi principali:
1. Violazione delle norme sul diritto d’uso: Sostenevano che un diritto reale d’uso costituito a favore di una persona giuridica (il condominio) non può superare la durata di trent’anni (art. 979 c.c.). Un vincolo perpetuo avrebbe svuotato di ogni contenuto il loro diritto di proprietà.
2. Errata qualificazione del rapporto: Argomentavano che il rapporto non era una servitù, ma un contratto di scambio (sinallagma) tra la concessione in uso dell’appartamento e il diritto di preferenza nell’assegnazione di servizi alla società costruttrice. Venuta meno quest’ultima, anche il diritto d’uso del condominio avrebbe dovuto cessare.

Le Motivazioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello. Le motivazioni sono state chiare e si basano su principi consolidati:

Natura di Servitù: La Corte ha ribadito che la destinazione di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva ad alloggio portiere è inquadrabile nello schema della servitù. Non si tratta di un’obbligazione propter rem* (che richiede tipicità) né di un diritto d’uso personale. È, invece, un peso imposto su un fondo per l’utilità degli altri fondi, che consiste nel garantire un servizio di portierato a vantaggio dell’intero condominio.

* Inapplicabilità del Limite Trentennale: Di conseguenza, non si applica il limite di durata di trent’anni previsto per il diritto d’uso. Le servitù, per loro natura, possono essere perpetue. Il precedente giurisprudenziale citato dai ricorrenti era inconferente, poiché relativo a un caso qualificato come diritto d’uso e non come servitù.

* Il Diritto di Proprietà non è Svuotato: La Corte ha escluso che tale servitù annulli il diritto di proprietà. I proprietari, infatti, non perdono ogni facoltà sul bene. Essi possono tornare a utilizzare l’immobile qualora il condominio deliberi di non avvalersi, temporaneamente o definitivamente, del servizio di portierato. La situazione è stata paragonata a quella della servitù di parcheggio, che limita ma non cancella le facoltà del proprietario del fondo servente.

Conclusioni: L’Importanza del Regolamento Condominiale Contrattuale

Questa ordinanza sottolinea l’importanza e la forza vincolante del regolamento condominiale di natura contrattuale, specialmente se trascritto nei registri immobiliari. Una clausola ben definita può costituire diritti reali come le servitù, che restringono permanentemente i poteri dei proprietari delle singole unità ma assicurano un’utilità all’intera collettività condominiale. Per chi acquista un immobile, è fondamentale un’attenta analisi del regolamento condominiale per essere consapevoli di eventuali vincoli reali che potrebbero gravare sulla proprietà.

Un vincolo perpetuo di destinazione a ‘alloggio portiere’ su una proprietà privata è legittimo?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale vincolo, se previsto da un regolamento condominiale di natura contrattuale e trascritto, può essere configurato come una servitù atipica a favore di tutte le altre unità immobiliari del condominio.

Il diritto d’uso di un alloggio portiere concesso a un condominio ha una durata massima di 30 anni?
No. Se il vincolo è qualificato come servitù, non si applica il limite di 30 anni previsto per il diritto d’uso a favore di persone giuridiche (art. 979 c.c.). Le servitù possono avere carattere perpetuo.

La creazione di una servitù per l’alloggio del portiere svuota completamente il diritto di proprietà?
No. Secondo la Corte, il diritto di proprietà non è annullato. Il proprietario può riacquistare la piena disponibilità dell’immobile qualora il condominio decida, anche definitivamente, di non avvalersi più del servizio di portierato.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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