Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11803 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11803 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 02642/2023 R.G., proposto da
NOME COGNOME rappresentat o e difeso dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
Comune di Andria , in persona del Sindaco in carica; rappresentato e difeso da ll’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 829/2022 del la CORTE d’APPELLO di BARI, depositata il 21 giugno 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOMEpremesso che con provvedimento del Comune di Andria del 1° agosto 2017 era stato dichiarato decaduto dall’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), abitato dal suo nucleo familiare sin dal 1982, per essere proprietario, insieme al coniuge, di un immobile in Agro di Andria, INDIRIZZO con conseguente ritenuta mancanza del requisito di impossidenza previsto dalla legge regionale Puglia n.10 del 2014, artt. 3 e 17, per l’assegnazione di alloggi residenziali pubblici; che aveva impugnato il detto provvedimento dinanzi al TAR Puglia, il quale aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario; e che il provvedimento era illegittimo in quanto il suddetto requisito doveva reputarsi sussistente -convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, la citata amministrazione comunale, chiedendo l’ annullamento del provvedimento di decadenza, previa sospensione della sua efficacia;
il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’ appello di Bari ha rigettato l’ impugnazione proposta da NOME COGNOME sulla base dei seguenti rilievi:
Iall’esito della verifica effettuata da un tecnico comunale in data 27 luglio 2016 era risultato che l’abitazione , già di proprietà del sig. NOME, successivamente donata ai figli, aveva una superficie effettiva di mq 67,14 (e convenzionale di mq 92,00) ed era, dal punto di vista dimensionale, adeguata alle esigenze del nucleo familiare dell’appellante, che constava di due persone ;
IIoltre che adeguato dal punto di vista dimensionale, l’immobile era risultato idoneo all’uso abitativo da parte del suddetto nucleo
familiare, rappresentando una valida alternativa abitativa all’alloggio residenziale pubblico dalla cui assegnazione l’appellante era stato dichiarato decaduto; ciò in quanto: a) l’immobile era munito delle reti di adduzione idrica e fognante a servizio della cucina e del bagno, sebbene collegate ad una fossa asettica in mancanza di rete pubblica; b) l’erogazione dell’acqua corrente era assicurata da un autoclave; c) l’erogazione del gas alla cucina era effettuata mediante una bombola, il che consentiva di non reputare necessaria, in funzione abitativa, la presenza di un rete pubblica di distribuzione; d) nel soggiorno era presente un camino, che costituiva valido impianto di riscaldamento, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell’immobile; e) vi era la corrente elettrica, poiché l’impianto elettrico era allacciato alla rete di distribuzione dell ‘ENEL ;
IIIerano dunque sussistenti tutti i necessari presupposti per l’uso abitativo, restando irrilevante la circostanza che l’immobile si trovasse in campagna e non fosse servito da opere di urbanizzazione e da mezzi di trasporto pubblico;
propone ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di un unico motivo;
risponde il Comune di Andria con controricorso;
la trattazione del ricorso, già fissata per l’adunanza camerale del 10 dicembre 2024 (in vista della quale entrambe le parti avevano depositato memoria) è stata, previo rinvio a nuovo ruolo, effettuata all’odierna adunanza, in vista della quale la parte ricorrente ha depositato nuova memoria, peraltro ripetitiva della precedente;
il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Considerato che:
preliminarmente, deve dichiararsi inammissibile il controricorso per essere stato depositato o ltre il termine di cui all’art. 370 cod. proc.
civ.; infatti, il ricorso è stato notificato il 21 gennaio 2023 e il controricorso è stato depositato il 13 maggio 2023; l ‘ inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibile anche la memoria depositata dalla parte intimata ai sensi dell ‘ art. 380bis cod. proc. civ., in applicazione della preclusione di cui all ‘ art. 370 cod. proc. civ. (Cass. 29/10/2020, n. 23921; Cass.11/02/2022, n. 4428);
con l’unico motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione della legge regionale Puglia n. 10 del 2014, art.3.
Il ricorrente, richiamando diverse pronunce della giurisprudenza amministrativa, osserva che, ai sensi degli artt. 3, 10 e 17 di questa legge, posto, ai fini dell’ assegnazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, il requisito della non titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, la mancanza di questo requisito -con conseguente decadenza dall’ eventuale assegnazione precedentemente ottenuta -non presuppone semplicemente la possidenza di un immobile adeguato dal punto di vista dimensionale, bensì quella di un immobile « idoneo dal pun to di vista strutturale all’uso abitativo », ovverosia di un immobile « che abbia le qualità proprie per l’uso abitativo, peraltro, implicite nella parola ‘alloggio’ »;
s ostiene che la Corte d’appello non abbia fatto buon governo di questi principi, non attribuendo rilievo alle condizioni dell’immobile sito in INDIRIZZO (mancanza di allacciamento alla rete idrica e fognaria e alla rete del gas; mancanza di acqua corrente e di impianto di riscaldamento), le quali, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, non potevano reputarsi idonee a soddisfare le esigenze abitative del suo nucleo familiare; del pari, la Corte territoriale avrebbe indebitamente ritenuto irrilevanti le ulteriori circostanze che
l’immobile era ubicato in campagna e non era servito da mezzi pubblici di trasporto e da opere di urbanizzazione;
l ‘unico motivo e con esso l’intero ricorso è manifestamente inammissibile;
avuto riguardo alle deduzioni in iure del ricorrente, il vizio di violazione di legge avrebbe potuto profilarsi -in thesi -se la Corte di merito, in funzione dell’esclusione del diritto al mantenimento dell’ assegnazione dell’alloggio residenziale pubblico, avesse argomentato soltanto sulla sussistenza del requisito di adeguatezza dimensionale dell’immobile di proprietà dell’assegnatario, senza domandarsi se sussistesse anche quello -reputato essenziale dal ricorrente in conformità all’a ddotto orientamento della giurisprudenza amministrativa -dell ‘idoneità dell’immobile medesimo a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare, quale valida alternativa all’alloggio pubblico;
questo aspetto, però, non è stato trascurato dalla Corte d’ appello, la quale ha espresso il motivato giudizio di merito che l’immobile situato nella campagna di Andria fosse del tutto idoneo all’uso abitativo, in quanto la mancanza della rete idrica, fognaria e del gas era ben supplita dalla presenza di impianti collegati ad una fossa asettica, da quella di una cisterna con autoclave e da quella della bombola del gas, mentre la mancanza di impianto di riscaldamento era supplita dalla presenza di un camino in soggiorno, senza che assumesse, poi, rilievo la circostanza che l’ immobile si trovasse in campagna e non fosse servito da mezzi di trasporto ed opere di urbanizzazione;
nel censurare queste valutazioni, il ricorrente non denuncia, quindi, un vizio di violazione di legge, ma tenta di suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello
espresso dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che la ricostruzione e la valutazione della circostanze di fatto, unitamente al l’apprezzamento delle risultanze istruttorie , è attività riservata al giudice del merito e resta insindacabile in sede di legittimità allorché -come nella specie -sia assistita da debita motivazione.
in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;
non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa l’ inammissibilità del controricorso e della memoria depositati dal Comune di Andria;
sussistono, invece, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione