Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1846 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1846 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15319/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME -domicilio digitale alla PEC: EMAIL–
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME , titolare dell’impresa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME – domicilio digitale alla PEC: EMAIL–
-controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2497/2023, pubblicata il 28/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di bar-paninoteca-birreriacaffetteria all’interno del centro commerciale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Branco (TV), aveva agito avanti al Tribunale di Treviso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, dante causa di RAGIONE_SOCIALE (fusa per incorporazione nell’attrice in corso di causa), proprietaria dei locali ove era esercitata l’attività dell’attrice, nonché nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, esercente (in base a contratto di affitto di ramo di azienda da RAGIONE_SOCIALE) presso lo stesso centro commerciale l’attività di pasticceria -gelateria, e di NOME COGNOME, titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE e svolgente presso RAGIONE_SOCIALE l’attività di pizzeria: la società attrice aveva evidenziato che le controparti avevano posto in essere attività di somministrazione di bevande, alcoolici e snack in concorrenza con la propria, violando il disposto dell’art. 5.3 del contratto di compravendita, quanto a RAGIONE_SOCIALE, e l’art. 6 del contratto di affitto del ramo di azienda, oltre che il regolamento condominiale, quanto alle altre due parti convenute; aveva chiesto, quindi, la cessazione delle attività concorrenziali illecite e la condanna delle controparti al risarcimento dei danni.
Costituitesi ritualmente, tutte le società convenute avevano contestato le pretese attoree.
Il Tribunale di Treviso -con sentenza n. 154/2022 – aveva respinto le domande proposte per difetto di allegazione e prova del danno, facendo ricorso al criterio della ragione più liquida.
Proposto appello ad opera di RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Venezia aveva respinto l’impugnazione con la seguente motivazione:
-ai sensi dell’art.5.3 del contratto di compravendita intervenuto con RAGIONE_SOCIALE, la parte venditrice RAGIONE_SOCIALE aveva assunto l’impegno di non
stipulare con terzi accordi implicanti il diritto di esercitare attività commerciali che potessero porsi in concorrenza diretta con l’attività svolta in via principale dalla parte acquirente e di rispettare il regolamento condominiale, disciplinante le attività all’interno del centro commerciale; secondo l’attrice appellante invece RAGIONE_SOCIALE, violando il divieto, somministrava oltre a pasticceria e gelati, anche succhi, tisane, infusi, frutta fresca e bevande analcoliche, e continuava a farlo nonostante le diffide ricevute, aggiungendo da metà maggio 2017 la vendita di snack, stuzzichini e salati vari; sempre secondo RAGIONE_SOCIALE, dal novembre 2017 anche ‘RAGIONE_SOCIALE‘, fino a quel momento esercente la sola attività di pizzeria da asporto, aveva aperto nel Centro un altro locale con attività di somministrazione in concorrenza con quella dell’attrice appellante, che lamentava un danno da decremento del fatturato, decremento dell’avviamento e perdita di valore della proprietà;
come correttamente ritenuto dal Tribunale, la perizia di parte prodotta solo con la memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c. non poteva essere tenuta in considerazione, perché allegava, dopo il maturare delle preclusioni assertive, nuovi fatti, nemmeno riscontrabili da adeguati supporti documentali perché nulla aveva prodotto l’interessata dei propri libri contabili o di estratti autentici di essi e/o dei dati di bilancio, fin dall’origine nella sua certa disponibilità, per cui non era possibile ricavare come <>; RAGIONE_SOCIALE avrebbe voluto fosse disposta una CTU per <> ma una consulenza del genere sarebbe stata meramente esplorativa, come giustamente rilevato dal Tribunale;
il difetto di tempestiva allegazione, e quindi di prova, del danno, dato che l’attrice appellante solo in sede di comparsa conclusionale aveva ricollegato la domanda risarcitoria al decremento del fatturato della
società, non era superabile, nemmeno attraverso la perizia di parte anch’essa intempestivamente prodotta, e quindi correttamente non era stata disposta CTU che non poteva essere usata per colmare le lacune probatorie della parte;
–RAGIONE_SOCIALE lamentava anche l’omesso esame della domanda di accertamento dell’illiceità dei comportamenti commerciali posti in essere dalle controparti, con loro inibitoria, ma la censura era infondata e, prima ancora, non si confrontava con le statuizioni della sentenza impugnata, nella quale si accertava il difetto di allegazione e quindi di prova del preteso danno da concorrenza sleale lamentato; -la domanda era comunque infondata: il regolamento condominiale non offriva utili elementi di riscontro a favore della tesi di RAGIONE_SOCIALE; le società convenute avevano fin dall’inizio affermato di svolgere in via principale le attività commerciali effettivamente riportate negli atti di vendita e negli accordi commerciali in essere con RAGIONE_SOCIALE; le altre attività indicate dalla controparte non rientravano nel loro core businnes (non potevano di conseguenza essere affermate in concorrenza diretta);
-l’illegittima attività concorrenziale da parte di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE non aveva trovato riscontro probatorio, perché le copie di listini dei menù della prima e la pagina facebook del secondo ‘consistono in fotogrammi e in immagini prive di data, nelle quali non figura alcuna indicazione della loro provenienza’; in mancanza di conferma in sede istruttoria delle circostanze dedotte dall’appellante non si possono ritenere idoneamente provati gli assunti di RAGIONE_SOCIALE
Ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidandolo a cinque motivi.
Hanno resistito con unico controricorso RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso.
Il Consigliere Delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., opposta dalla società ricorrente, con richiesta di decisione: è stata, quindi, fissata adunanza in camera di consiglio, prima della quale entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si premette che il ricorso per cassazione proposto da RAGIONE_SOCIALE non viola le indicazioni emergenti dall’art. 366 c.p.c. ed è , quindi, ammissibile.
In particolare, i criteri redazionali e il contenuto dell’atto sono congruenti con i requisiti di <> emergenti dal <> apprestato dall’art. 366 c.p.c. perché, nel rispetto del rapporto di complementarità esistente tra il requisito della <>, di cui al n. 3, e quello della <>, di cui al n. 4 della norma richiamata, essi permettono alla Corte di comprendere i plurimi motivi di ricorso formulati, così consentendole di procedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti: cfr., al riguardo, ord. Cass. SU n.37552/2021. I motivi di ricorso possono altresì legittimamente riproporre interpretazioni e argomentazioni difensive già inutilmente sottoposte al Giudice di appello, ove queste riguardino questioni tecnico-giuridiche che si assumono mal valutate nell’ambito delle indicazioni desumibili dall’art. 360 co 1 n.1-5 c.p.c. e con una formulazione adeguata rispetto a queste: ne consegue che la ragione di inammissibilità evidenziata dai controricorrenti per la reiterazione delle critiche già proposte con l’appello non può riguardare il ricorso ma potrà avere rilevanza in relazione ai singoli motivi per come in concreto articolati.
Con il primo motivo di riscorso RAGIONE_SOCIALE lamenta <>.
Secondo la ricorrente il Tribunale di Treviso avrebbe omesso di esaminare la domanda di declaratoria di illegittimità delle condotte concorrenziali poste in essere a danno di RAGIONE_SOCIALE, con correlata richiesta di inibitoria supportata dalla previsione di una penale, e non avrebbe tenuto in alcun conto le istanze istruttorie pure formulate, con le quali <>: cfr. il ricorso a pag.6.
La Corte d’Appello, pur <>, avrebbe pronunciato una sentenza incoerente di fatto perseverando nell’omissione. <> con la conseguenza che <>: cfr., ancora, il ricorso a pag.6.
Il motivo, che è più propriamente inquadrabile nell’ambito di operatività dell’art. 360 co 1 n. 4 c.p.c. quanto alla prospettata omissione di pronuncia, è infondato.
La Corte di merito, nell’esaminare il motivo di appello proposto da RAGIONE_SOCIALE per la pretesa violazione da parte del Tribunale di Treviso dell’art. 112 c.p.c. in relazione al comportamento commerciale delle convenute, ha precisato che <>: ciò in relazione ai danni sia subiti che subendi. La Corte precisa ancora che <>, poiché la pretesa risarcitoria era stata correlata al decremento del fatturato della società ricorrente solo con la comparsa conclusionale.
Come si vede, quindi, non solo la Corte di merito ha esaminato la domanda di declaratoria di illegittimità delle condotte concorrenziali poste in essere a danno di RAGIONE_SOCIALE ma ha escluso che vi fosse stata sul punto omissione di pronuncia da parte del Giudice di primo grado che, invece, l’aveva esaminata e ha ritenuto di confermare la decisione di rigetto del Tribunale di Treviso, sulla base degli stessi assunti.
Quanto al rilievo della mancata considerazione delle istanze istruttorie orali il motivo è inammissibile, dato che dalla stessa prospettazione della ricorrente <> – emerge che non erano stati articolati mezzi di prova orale ed è quindi evidente che le relative richieste non erano state tempestivamente formulate in primo grado né, conseguentemente, ritualmente richiamate nel successivo grado di giudizio.
Quanto alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, la Corte di appello, come il primo Giudice, ne ha sottolineato il carattere esplorativo perché la perizia di parte che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto giustificare l’espletamento dell’incombente, era stata prodotta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., non aveva documentazione di supporto – che era certamente nella disponibilità della parte interessata – e si fondava su circostanze di fatto non introdotte ritualmente nel rispetto delle preclusioni assertive e perché non vi era stata allegazione tempestiva dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, esplicitati dalla parte solo in sede di comparsa conclusionale.
Tenuto conto della conforme valutazione dei Giudici di primo e di secondo grado sulle questioni oggetto del motivo in esame, altresì
espressa dalla Corte di merito attraverso un percorso motivazionale comprensibile, logico e privo di contraddizioni, e in particolare sulle ragioni, chiaramente esplicitate, che rendevano ingiustificata la disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio, la valorizzazione della doglianza in esame nell’ambito del disposto dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. ne comporta l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 360 co. 4 c.p.c. – prima del vaglio in termini di infondatezza -.
Con il secondo motivo di critica la ricorrente si duole di un asserito <>
Il Giudice di secondo grado non si sarebbe pronunciato sulla domanda relativa all’illegittimità della concorrenza perpetrata dai convenuti appellati anche pro futuro : non solo la Corte di merito avrebbe omesso ogni valutazione sul punto ma avrebbe confermato la sentenza senza correggerla.
Il motivo è infondato.
A prescindere dal fatto che non è evidenziato il fatto decisivo, discusso, che sarebbe stato omesso – tale non potendo essere la pretesa omissione di pronuncia su una domanda proposta -, la domanda è stata esaminata dalla Corte di merito, come osservato in sede di esame del motivo precedente, ed è stata respinta nel merito per assenza di prova di fatti concorrenziali illeciti: questo impediva la pronuncia di inibitoria per il futuro.
Il terzo motivo di ricorso prospetta una <>.
Con esso si sostiene che la Corte d’Appello avrebbe fondato la decisione di rigetto sulle mere affermazioni delle controparti che sarebbero state assunte come corrette senza alcuna verifica, nemmeno alla luce dei
documenti prodotti, e senza alcuna considerazione delle sue contestazioni, in spregio al principio di vicinanza della prova. La Corte d’Appello si sarebbe trincerata dietro una presunta assenza di prova, quando sarebbe stato il Tribunale di Treviso ad evitare di dare luogo alla consulenza tecnica d’ufficio, che avrebbe permesso di dimostrare la verità dei fatti. Inoltre, si allega che <>.
Il motivo, esposto in modo piuttosto confuso e contenente anche critiche rientranti più propriamente nell’ambito di operatività dell’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., è comunque infondato.
Non ricorre alcuna violazione del disposto dell’art. 115 c.p.c. che, secondo l’orientamento interpretativo di questa Corte, espresso nella sentenza delle Sezioni Unite n. 20867/2020 – alla quale si sono attenute le pronunce successive -è configurabile solo quando il Giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli: una situazione del genere non risulta essere stata nemmeno allegata dalla ricorrente.
Non è in concreto ipotizzabile la violazione della citata norma sotto il profilo dell’omessa considerazione della supposta non contestazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata. La Corte di appello ha espressamente esaminato il rilievo della ricorrente secondo cui <>, ritenendolo infondato perché (tenuto conto del riferimento all’art. 5.3 del contratto di compravendita operato dalla stessa ricorrente, contenente l’impegno della venditrice a non stipulare accordi con terzi implicanti l’esercizio di attività commerciali in concorrenza diretta con RAGIONE_SOCIALE): <>; <>.
La Corte ha, quindi, esaminato il contesto complessivo degli elementi istruttori acquisiti, rilevando che l’accertamento delle <> (e sottolineando pure che l’appellante, <>).
Appare poi poco comprensibile, perché totalmente generico e non ancorato all’articolazione motivazionale della decisione, il riferimento al principio della vicinanza della prova, che non sarebbe stato rispettato, senza possibilità di comprenderlo, considerato che, invece, la Corte di merito ha per contro sottolineato la mancanza di supporto documentale, che sarebbe stato nella sicura disponibilità della ricorrente, in ordine ad esistenza ed entità di teorici danni.
In assenza di profili riconducibili nell’ambito della violazione di legge di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. o della nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., e a fronte di una motivazione del decisum effettivamente esplicitata, comprensibile, logica e priva di contraddizioni, le critiche della società ricorrente intendono confutare l’interpretazione e la valutazione degli elementi istruttori operate dalla Corte d’Appello. Ma la rivalutazione richiesta, che è attività tipicamente rientrante nei poteri del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità in presenza di una motivazione che, come nel caso di specie, è pienamente adeguata rispetto
al minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. – cfr. Cass. a SU n.8053/2014, ai cui principi di diritto si sono uniformate, anche per il profilo in esame, tutte le pronunce successive -, e in una situazione in cui la conformità delle decisioni di primo e di secondo grado nella valutazione dell’istruttoria esclude, ex art. 360 co 4 c.p.c., la possibilità di formulare il ricorso per cassazione per motivi riconducibili all’ambito dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
5. Il quarto motivo di ricorso denuncia la <>.
Rileva la ricorrente che <>, perché <>.
Il motivo è inammissibile.
La Corte d’Appello non ha respinto le domande proposte per l’esistenza di dubbi interpretativi sulle clausole negoziali del contratto di compravendita o sul contenuto del Regolamento Condominiale ma per l’assenza di riscontro dell’effettiva commissione di fatti potenzialmente inquadrabili come illeciti concorrenziali da parte di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE: quindi la decisione non è stata raggiunta attraverso l’applicazione delle disposizioni degli art. 1362 e ss. c.c. ma, prima ancora, per una carenza probatoria sui fatti che attraverso le clausole negoziali e il Regolamento Condominiale avrebbero dovuto essere verificati.
La società ricorrente sembra affermare, comunque, l’esistenza di un interesse a chiarire il senso delle clausole regolamentari e negoziali richiamate ma ciò non è; l’interesse sotteso all’ottenimento di una
decisione in sede giudiziale deve essere concreto e attuale e presuppone un contrasto in atto (cfr., tra le altre, la recente Cass. n. 22266/2025, che si occupa del profilo dell’interesse ad agire nell’azione di nullità svolgendo considerazioni utili anche per la valutazione del caso di specie); non è pertanto ammissibile la domanda di una pronuncia che si limiti ad un’attività di interpretazione di atti negoziali in termini astratti, per dirimere possibili eventuali contrasti futuri, come sarebbe quella richiesta da RAGIONE_SOCIALE in assenza di comportamenti delle controparti da valutare sotto il profilo della loro qualificabilità effettiva in termini di illeciti concorrenziali a danno della ricorrente.
Con il quinto motivo RAGIONE_SOCIALE lamenta la <>.
La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto <>.
Il motivo è infondato, perché non coglie la ratio decidendi della Corte d’Appello di Venezia sulla questione in esame.
La Corte di merito non ha affatto reputato tardivo il deposito della perizia di parte di per sé ma ha ritenuto tardiva l’allegazione, oltre le preclusioni assertive, di fatti costitutivi considerati nuovi rispetto alla domanda risarcitoria, contenuta nella perizia di parte – e poi valorizzata dalla società ricorrente solo nella comparsa conclusionale -, ed ha sottolineato altresì la totale assenza di supporto documentale, che avrebbe dovuto e potuto essere tempestivamente effettuato, alle considerazioni svolte dal perito di parte.
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso proposto è nel suo complesso infondato e deve, quindi, essere respinto.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. dal Consigliere Delegato, vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti (unitariamente costituitesi), di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge – in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, costituite con unico controricorso, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna, altresì, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, di una somma ulteriore, pari ad € 3.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 15 ottobre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME