Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4454 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4454 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27285-2020 proposto da:
NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 264/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/03/2020 R.G.N. 1186/2018;
Oggetto
Cancellazione elenchi lavoratori agricoli
R.G.N. 27285/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 2.3.2020, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di NOME COGNOME volta alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il periodo 2008-2012, da cui era stata cancellata a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro precorso con NOME COGNOME;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 25.10.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto infondato il motivo di appello concernente l’omesso esame della documentazione prodotta a sostegno del ricorso introduttivo e, segnatamente, di n. 5 verbali ispettivi da cui, rispettivamente, risultavano la stipulazione di un contratto di comodato di terreni a beneficio di NOME COGNOME e l’effettuazione di taluni accessi sia dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ch e della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nel corso dei quali era stata evidenziata la presenza sui terreni della predetta, unitamente a taluni lavoratori dichiaratisi suoi dipendenti (tali NOME COGNOME, NOME COGNOME e altri non identificati);
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per non avere i giudici territoriali valutato e apprezzato correttamente le prove offerte;
che, con riguardo al primo motivo, va premesso che i giudici territoriali, nel rigettare il motivo di appello con cui l’odierna ricorrente si era doluta dell’omesso esame dei verbali ispettivi da cui sarebbe risultata l’esistenza dell’attività aziendale de lla presunta datrice di lavoro, hanno rilevato che le circostanze di fatto emergenti da detti verbali non avevano formato oggetto di alcuna allegazione, né nel ricorso introduttivo né, successivamente, nel corso del processo di primo grado (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
che, ciò posto, il motivo è infondato, essendo tale statuizione pienamente conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha ripetutamente avuto modo di chiarire che, non potendo la produzione documentale equivalere di per sé all’allegazione del fatto di cui il documento è supporto narrativo, non si dà per il giudice alcun onere di esame e ancora meno di considerazione ai fini della decisione di documenti relativi a fatti che non siano stati oggetto di tempestiva e compiuta allegazione (così da ult. Cass. nn. 13625 del 2019, 9646 del 2022 e 1084 del 2023, sulla scorta di Cass. nn. 18506 del 2006 e 19138 del 2004);
che il secondo motivo è infondato nella parte in cui si duole di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., dando atto financo parte ricorrente che nella sentenza impugnata ‘sussiste formalmente una esposizione delle ragioni della decisione’ (così il ricorso per cassazione, pag. 11), che è l’unico dato rilevante ai fini di escludere la censura
in discorso (Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli succ. conf.), e affatto inammissibile nella parte in cui si duole di omesso esame circa un fatto decisivo, trattandosi di censura non possibile in questa sede di legittimità allorché, come nella specie, ricorra una doppia conforme in punto di fatto (art. 348ter , ult. co., c.p.c., vigente ratione temporis );
che il ricorso, conclusivamente, va rigettato;
che, non vertendosi in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali (Cass. n. 16676 del 2020), la ricorrente, soccombente, va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del