Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21523 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21523 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19146/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , congiuntamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO, presso il cui studio, sito in Roma, INDIRIZZO è elettivamente domiciliata
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici, siti in Roma, INDIRIZZO, domicilia -controricorrente- nonché contro
COGNOME NOME
-intimata- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma n. 3284/2019 depositata il 19/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, per quanto qui rileva, ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME, che aveva agito unitamente a NOME COGNOME in esito a giudizio in sede amministrativa per ottenere la condanna del RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) al risarcimento dei danni da ritardata immissione in ruolo.
La Corte territoriale, dopo aver precisato che era rimasto accertato a seguito RAGIONE_SOCIALEe sentenze del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE (adito anche in sede di ottemperanza) che la odierna ricorrente, pur avendo diritto ad essere immessa in ruolo nell’anno scolastico 1992/1993, era stata effettivamente assunta molti anni dopo (anno scolastico 2001-2002), ha osservato che la docente aveva agito per ottenere unicamente il pregiudizio patrimoniale derivante dalla ritardata assunzione, instando per il risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perdute, come da conteggi depositati. Rispetto alla motivazione addotta dal primo giudice (secondo cui non era stato allegato alcun danno), ha, quindi, affermato che, trattandosi di posta risarcitoria, occorreva detrarre l’ aliunde perceptum ; poiché era emerso in giudizio che nel periodo dedotto in causa la ricorrente aveva lavorato come supplente, sia pure non continuamente, era stata disposta CTU contabile, in esito alla quale non erano risultate differenze a credito RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice, fra quanto percepito e quanto spettante ove tempestivamente assunta, come da documentazione reddituale acquisita.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso, mentre NOME COGNOME è rimasta intimata.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce il mancato esame del motivo di appello relativo all’omessa contestazione dei fatti e dei
documenti nonché RAGIONE_SOCIALEe voci di danno da parte del RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 , primo comma, n. 4 c.p.c.
1.2. La censura, nei termini formulati, presenta diversi profili di inammissibilità.
In primo luogo, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all ‘ art. 360, primo comma, n. 4, RAGIONE_SOCIALEo stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al RAGIONE_SOCIALE (Cass. Sez. 6-1, 05/07/2016, n. 13716; nel senso che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di RAGIONE_SOCIALE, v. anche Cass. Sez. 3, 11/10/2018, n. 25154).
Nella specie, si denuncia il mancato esame di un motivo di appello che non attiene al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa domanda, bensì alla valutazione RAGIONE_SOCIALEe allegazioni RAGIONE_SOCIALEe parti e RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie e, anche sotto questo profilo, la doglianza si rivela comunque inammissibile nella presente sede di legittimità (fra molte, Cass. Sez. 1, 20/09/2013, n. 21603, secondo cui la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all ‘ apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di RAGIONE_SOCIALE, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge).
Inoltre, per consolidata interpretazione di questa Corte, l’onere di contestazione attiene solo alla allegazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato (fra molte, Cass. Sez. 2, 04/04/2024, n. 8967), e non a mere difese, come va qualificata la detrazione RAGIONE_SOCIALE‘ aliunde perceptum (già Cass. Sez. L, 21/03/2000, n. 3345; in senso conforme, di recente, Cass. Sez. L., 14/06/2022, n. 19163).
Con il secondo motivo di ricorso si formula la stessa censura di cui al mezzo che precede, prospettata in termini di omesso esame circa un fatto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, rappresentato dalla non contestazione da parte del RAGIONE_SOCIALE del preteso svolgimento di altra attività lavorativa nel
periodo oggetto di mancata immissione in ruolo , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 , primo comma, n. 5 c.p.c.
2.1. Anche tale censura non si sottrae alla valutazione di inammissibilità, considerato che l’ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato ex art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico, relativo all ‘ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo , dovendosi escludere che l’ omesso esame possa riguardare una mera difesa (Cass. Sez. 2, 06/02/2025, n. 2961), come nella specie, la detrazione RAGIONE_SOCIALE‘ aliunde perceptum .
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1227 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115, 116, 414, 416, 420, 433, 434, 436 c.p.c., con riferimento alla acquisizione di ufficio dei documenti reddituali e degli elementi in ordine alla detrazione RAGIONE_SOCIALE‘ aliunde perceptum , calcolato tramite CTU, nella inerzia e non contestazione del RAGIONE_SOCIALE.
3.1. La censura è infondata.
Questa Corte ha già ritenuto che, nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione del risarcimento del danno da tardiva assunzione, costituiscono prova RAGIONE_SOCIALE ‘ aliunde perceptum le dichiarazioni dei redditi degli anni interessati, se prive di vizi palesi, o le corrispondenti certificazioni fiscali, documenti che, ove non prodotti, vanno acquisiti officiosamente ex artt. 421 e 437 c.p.c., mentre l ‘ allegazione e prova di ulteriori redditi non emergenti dai sopraindicati documenti compete, invece, al datore di lavoro (Cass. Sez. L., 25/07/2023, n. 22294).
Il Collegio ritiene di condividere la motivazione addotta nel richiamato precedente, che deve intendersi richiamata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c. In particolare, si evidenzia che i dati fiscali, ovverosia le dichiarazioni dei redditi o le certificazioni sul reddito risultante agli uffici finanziari, che siano prodotte dalle parti o acquisite d’ufficio dal giudice,
assumono, in questa tipologia di cause, rilevanza probatoria primaria, cosicché il giudice, in mancanza, quei dati li avrebbe dovuti acquisire anche d’ufficio, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., stante la loro palese decisività e dunque indispensabilità.
Applicando tali principi al caso di specie, occorre concludere che rientrava nei poteri del giudice d’appello acquisire la documentazione reddituale RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ aliunde perceptum, dal momento che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, «era emerso in giudizio che le appellanti avevano, nel periodo dedotto in causa, lavorato, sia pure in modo non continuativo, effettuando supplenze (v. verbale udienza del 15.9.2016)».
Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416, 434, e 436 c.p.c., in ordine alle condizioni per l’esplicazione dei poteri istruttori officiosi , in mancanza di allegazione RAGIONE_SOCIALEe parti.
4.1. La censura è infondata, in quanto ripropone, sotto diverso profilo, la doglianza già disattesa con riferimento al terzo mezzo.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno liquidate in favore del RAGIONE_SOCIALE, mentre non vi è luogo a provvedere per la intimata che non ha svolto attività difensiva.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2025.