Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28389 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28389 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/10/2023
COGNOME NOME;
– intimata –
avverso la sentenza n. 252/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2022 R.G.N. 782/2019;
Oggetto
Revocazione
art. 395 n. 3
c.p.c.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/09/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 10627-2022 proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. Con sentenza n. 1804/2016 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME, ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimatole oralmente il 28.6.2007 e la prosecuzione del rapporto di lavoro, condannando gli appellati (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), pro quota, al pagamento RAGIONE_SOCIALE retribuzioni dal luglio 2011 (rectius, 2007) sino alla data RAGIONE_SOCIALE decisione.
Avverso tale sentenza (confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 16576 del 2018) NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; hanno allegato di essere venuti in possesso, nel marzo 2019, di n. 21 documenti consegnati loro da NOME COGNOME, titolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, atti a dimostrare che NOME COGNOME ha prestato attività lavorativa per la citata RAGIONE_SOCIALE dal 3.5.2008 fino al 23.1.2012; hanno chiesto la revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 1804/2016
e l’ eliminazione RAGIONE_SOCIALE loro condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE retribuzioni dal 2007 fino alla data RAGIONE_SOCIALE decisione, argomentando come la mancata riassunzione RAGIONE_SOCIALE dipendente licenziata non fosse ad essi imputabile; in via subordinata, hanno chiesto che fosse detrat to dall’importo da essi dovuto l’ aliunde peceptum conseguito da NOME COGNOME per il lavoro svolto alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 252/2022 ha respinto il ricorso per revocazione. Ha rilevato come, nel corso del giudizio di merito, i datori di lavoro non avessero mai sollevato l’eccezione di aliunde perceptum , neppure genericamente, nØ articolato istanze istruttorie sul punto ed ha escluso che ricossero cause di forza maggiore o comportamenti RAGIONE_SOCIALE lavoratrice atti ad ostacolare la conoscenza dell’attività di lavoro prestata, risultante dai documenti sulla cui base Ł domandata la revocazione; parte datoriale non aveva neanche dimostrato che la mancata conoscenza non fosse dipesa da propria colpa e negligenza.
Avverso la sentenza n. 252/2022, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione,
affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria. NOME COGNOME non ha svolto difese.
Al termine RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso Ł dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1227 e 1229 c.c., degli artt. 112, 113, 115 c.p.c. e dell’art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata allegando di avere sollevato l’eccezione di aliunde perceptum nel giudizio di primo grado (‘COGNOME NOME, nella sua qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella memoria difensiva depositata nella cancelleria del giudice del lavoro del Tribunale di Roma in data 24.11.2010 allegava formalmente il seguente fatto: la ricorrente nel periodo dalla stessa indicato risultava titolare di una RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE con postazione fissa in INDIRIZZO‘, v. ricorso pag. 23) ed anche in appello (‘nel corso del giudizio è stato dimostrato che la ricorrente, già titolare di partita IVA, gestiva negli anni contestati un’attività commerciale, ovvero un chiosco di casalinghi in INDIRIZZO‘, v. ricorso, pagg. 2324); assumono che l’eccezione di aliunde perceptum può essere utilmente proposta anche per la prima volta in appello e con istanza di revocazione straordinaria RAGIONE_SOCIALE sentenza passata in giudicato, purchØ il datore di lavoro provi, sia pure in via presuntiva, di non avere avuto conoscenza, fino alla sentenza, dell’attività lavorativa svolta dall’ex dipendente e di avere, una volta acquisita l’informazione, agito tempestivamente; sostengono di aver saputo del lavoro svolto dalla ex dipendente solo a seguito dell’incontro casuale con NOME COGNOME, risalente ai primi giorni di marzo 2019, e grazie alla documentazione da questi consegnata, e di avere tempestivamente proposto il ricorso per revocazione (26.3.2019); affermano come non sia addebitabile ad essi alcuna negligenza atteso che il rapporto di lavoro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non era
regolarizzato sicchØ ogni eventuale indagine presso l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto esito negativo; deducono la decisività dei documenti in oggetto in quanto idonei a dimostrare l’ aliunde perceptum e quindi a condurre ad una diversa decisione RAGIONE_SOCIALE controversia.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
L’art. 395 n. 3 c.p.c. prevede che possano essere impugnate per revocazione le sentenze d’appello ‘se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piø documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per f atto dell’avversario’.
10. Occorre premettere che ‘In tema di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., i documenti il cui rinvenimento consente tale tipo di impugnazione debbono fornire la prova, non potuta fornire nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, del fondamento di domande ed eccezioni in quel giudizio già formulate, mentre non possono essere presi in considerazione, per il generale divieto di ” ius novorum “, ove siano dedotti a fondamento di domande ed eccezioni che non abbiano fatto parte del ” thema decidendum ” dibattuto nel giudizio stesso’ (Cass. n. 15801 del 2002; Cass. n. 12530 del 2011).
11. I ricorrenti hanno allegato di aver sollevato, in primo e secondo grado, l’eccezione di aliunde perceptum in relazione all’att ività svolta dalla ex dipendente dopo il licenziamento ed hanno trascritto gli atti processuali rilevanti al riguardo. E’ vero che l’eccezione proposta nei gradi di merito era relativa all’attività svolta dalla ex dipendente quale ‘titolare di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con postazione fissa in INDIRIZZO INDIRIZZO mentre i documenti per cui è chiesta la revocazione dimostrerebbero una prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma, secondo la giurisprudenz a di questa Corte, ‘l’impugnazione di cui all’art. 395 n. 3 c.p.c. comporta non soltanto, come Ł ovvio, l’apertura del giudizio a nuovi elementi probatori che dapprima non si fossero potuti produrre, ma anche a circostanze destinate a comporre l’eccezione precedentemente mancata, quando la conoscenza posteriore riguardi, piø a fondo, anche tali fatti (Cass. n. 10608 del 2020 in motivazione; Cass. n. 8342 del 1990; Cass. 29 luglio 1986, n. 4847; Cass. 9 aprile 1984, n. 2299). Il documento decisivo, ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c., oltre ad essere stato ritrovato dopo la sentenza, deve essere ‘astrattamente
idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare’ (così Cass. n. 29385 del 2011).
12. Ciò posto, deve considerarsi che, ai fini RAGIONE_SOCIALE revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., Ł necessario che la parte si sia trovata nell’impossibilità di produrre il documento asseritamente decisivo nel giudizio di merito, incombendo sulla stessa parte, in quanto attrice nel relativo giudizio, l’onere di dimostrare che l’ignoranza dell’esistenza del documento (o del luogo ove esso si trovava) fino al momento dell’assegnazione RAGIONE_SOCIALE causa a sentenza non era dipeso da colpa o negligenza, ma dal fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore. Ne consegue che, nell’ipotesi di ignoranza dell’esistenza di un documento, l’onere RAGIONE_SOCIALE parte Ł soddisfatto dalla dimostrazione di una situazione di fatto tale da giustificarne la mancata conoscenza (Cass. n. 735 del 2008; n. 15242 del 2012; n. 22159 del 2014).
13. Di questi principi ha fatto corretta applicazione la Corte d’appello, la quale ha
escluso, con logico e motivato apprezzamento e sulla base dei dati fattuali raccolti (in particolare, il fatto che il COGNOME era ‘amico e fornitore’ RAGIONE_SOCIALE lavanderia gestita dagli attuali ricorrenti, che la cessazione del rapporto di lavoro di questi ultimi con la COGNOME risaliva al 2007 e che la cessione dell’azienda alla sig.ra COGNOME era avvenuta il 15.12.2015), che i ricorrenti avessero assolto all’onere di provare che la mancata conoscenza dei documenti (e, a monte, RAGIONE_SOCIALE circostanza relativa al rapporto di lavoro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal 2008 al 2012) fosse imputabile a causa di forza maggiore o al fatto dell’avversario anzichØ a loro colpa o negligenza.
14. A fronte RAGIONE_SOCIALE ricostruzione operata dai giudici RAGIONE_SOCIALE sentenza revocanda alla luce degli indici presuntivi raccolti, le censure mosse dagli attuali ricorrenti sollecitano null’altro che una diversa valutazione dei medesimi elementi indiziari oppure la valorizzazione di altri dati e circostanze fattuali (come la loro residenza a Marino e non a Roma, l’assenza di rapporti con la COGNOME dopo il licenziamento, la comprensibile ritrosia del COGNOME a rivelare l’esistenza del rapporto di lavoro irregolare prima del
ricevimento RAGIONE_SOCIALE diffida), allo scopo di contrastare l ‘accertamento compiuto dalla Corte territoriale sulla mancanza di un ‘diligente(…) tentativo di acquisire ai fini del giudizio la documentazione necessaria’ (sentenza pag. 3). Tali censure, come ampiamente delineato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016), si collocano all’esterno del perimetro RAGIONE_SOCIALE violazione di legge e non possono pertanto trovare accoglimento. 15. Deve inoltre considerarsi che, ai fini RAGIONE_SOCIALE proponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda di revocazione a norma dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., rileva la decisività del documento e ciò postula che esso sia idoneo, mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa, evidenziando che il giudice RAGIONE_SOCIALE sentenza revocanda avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto ove ne avesse avuto conoscenza. Ne consegue che una siffatta decisività va negata quando l’atto ritrovato possa offrire semplici elementi indiziari, utilizzabili per dimostrare quei fatti esclusivamente nel concorso con altri dati (v. Cass. n. 13650 del 2004; n. 9760 del 2004; S.U. n. 5990 del 1984).
16. Pacifico che l’ aliunde perceptum costituisca un’eccezione in senso lato (v. Cass. n. 19163 del 2022; n. 1636 del 2020; n. 18093 del 2013; n. 23734 del 2009), deve tuttavia rilevarsi come, ai fini RAGIONE_SOCIALE sottrazione dell’ aliunde perceptum dalle retribuzioni dovute al lavoratore, Ł necessario che risulti la prova, il cui onere grava sul datore di lavoro, sia del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto, dopo il licenziamento, una nuova occupazione, e sia di quanto percepito, essendo questo il fatto che riduce l’entità del danno presunto (v. Cass. n. 21919 del 2010; n. 5393 del 1999; S.U. n. 1099 del 1998).
17. Nel caso in esame, i documenti di cui si discute (elencati e trascritti per estratto alle pagine da 26 a 32 del ricorso e che comprendono attestati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla idoneità specifica RAGIONE_SOCIALE lavoratrice alla mansione di stiratrice e sulla formazione e informazione RAGIONE_SOCIALE stessa in ordine alle macchine e attrezzature, dichiarazioni sulla consegna di dispositivi di protezione RAGIONE_SOCIALE, oltre che una lettera di diffida inviata dal legale RAGIONE_SOCIALE lavoratrice al sig. NOME COGNOME in relazione ad un rapporto di lavoro che si assume svolto tra i due
e cessato su iniziativa RAGIONE_SOCIALE dipendente per giusta causa) potrebbero offrire unicamente elementi indiziari, utilizzabili per dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa da parte RAGIONE_SOCIALE COGNOME in epoca successiva al licenziamento solo in concorso con altri dati e, comunque, nessun elemento utile ai fini del quantum di retribuzione eventualmente percepito dalla lavoratrice e necessario rispetto a ll’eccezione di aliunde perceptum.
18. Le considerazioni finora svolte conducono ad escludere la dedotta violazione dell’art. 395 n. 3 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE altre disposizioni invocate, dal che discende il rigetto del ricorso.
Non si provvede sulle spese poichØ la controparte Ł rimasta intimata.
20. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dic embre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 12.9.2023