Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3070 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3070 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATO NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2290/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME è;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 669/2020, depositata il 07/12/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE aveva proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di Prato avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato
imposto il pagamento di €. 4.762,07 a favore di RAGIONE_SOCIALE, quale prezzo per la vendita di lana intercorsa tra le parti.
Eccepiva l’opponente i vizi della cosa venduta che la rendevano inidonea all’uso e integravano vendita di aliud pro alio , ai sensi degli artt. 1490-1492, 1453 cod. civ., esponendo che, in data 05.09.2014, la venditrice aveva consegnato 1.115,24 kg di ‘ meccanica pura lana ‘ colore nero, per la quale in data 15.09.2014 aveva emesso la fattura n. 450 dell’importo di €. 4.762,07.
Riferiva che, alla fine del mese di settembre del 2014, al momento dell’utilizzo della merce, riscontrati i vizi che ne impedivano la trasformazione, per la presenza di impurità costituite da strisce di materiale plastico, aveva eseguito la denuncia all’intermediario e, in data 30.10.2014, al venditore.
Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione e dichiarava risolto il contratto di vendita di cui alla fattura n. 450 del 15.09.2014, con condanna della venditrice COGNOME alla restituzione delle somme pagate in esecuzione del decreto ingiuntivo, oltre al pagamento delle spese di lite e di CTU.
La società RAGIONE_SOCIALE interponeva appello e il Tribunale di Prato, in funzione di giudice d’appello , accoglieva il gravame; per l’effetto, condannava l’acquirente alla restituzione, in favore della società venditrice , dell’importo di €. 8.247,32 ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché al pagamento delle spese di CTU e delle spese di lite.
A sostegno della sua decisione, osservava il Tribunale:
con riguardo alla vendita di merci suscettibili di trasformazione (come pacificamente nel caso di specie) nel rapporto tra imprenditori ed esperti del settore, l’individuazione del dies a quo del termine di decadenza valevole ai fini dell’azione di garanzia deve essere effettuata
con riferimento alla data in cui l’acquirente è messo in condizione di verificare la merce stessa (che normalmente coincide con il giorno della consegna, ex art. 1511 cod. civ.), e non con riguardo alla diversa data di apertura dei colli e di trasformazione della merce; ciò, stante l’onere di diligenza che grava sul compratore, tenuto a esaminare con tempestività la merce, ponendosi così in grado di rilevarne i difetti eventuali, all’occorrenza anche con indagine a campione;
nel caso di specie, il termine previsto dal primo comma dell’art. 1495 cod. civ. doveva essere fatto decorrere non già dal momento in cui la RAGIONE_SOCIALE decise di prendere visione della merce alla stessa consegnata (alla fine del mese di settembre 2014), ma dalla data in cui quest’ultima, ricevendo in consegna dalla venditrice la lana commissionata (05.09.2014), era stata posta in condizione di realizzare tutti i controlli necessari alla scoperta e verifica della sussistenza di eventuali vizi, peraltro percepibili a occhio nudo all’apertura dei colli secondo quanto accertato dalla CTU;
né era possibile ritenere che si fosse realizzato un riconoscimento dei vizi a opera della società fornitrice, ai sensi del secondo comma dell’art. 1495 cod. civ.: a integrare l’ipotesi del riconoscimento non è, infatti, sufficiente la mera conoscenza del vizio, accertata mediante prove testimoniali, dalle quali si ricava solo la disponibilità della venditrice a intrattenere trattative al fine di definire in via stragiudiziale la controversia oggetto del giudizio;
neanche poteva dirsi configurata l’ipotesi di aliud pro alio , e ciò innanzitutto perché la merce fornita apparteneva comunque allo stesso genere (lana), e in secondo luogo perché, pur presentando la stessa difetti, non poteva dirsi incapace di assolvere la sua funzione naturale.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidandosi a otto motivi, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
All’esito della camera di consiglio del 10 -12-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. prov. civ. per violazione dell’art. 112 cod. prov. civ. -Omessa pronuncia su specifica domanda di parte di inammissibilità dell’appello. Nell’accogliere l’opposizione, il Giudice di Pace aveva ritenuto provata sia la sussistenza dei vizi della merce fornita, sia il riconoscimento degli stessi da parte dell’op posta, sia ancora la tempestività della denuncia dei vizi. Tuttavia, la società opposta impugnò la sentenza solo in relazione all’individuazione del dies a quo per la decorrenza dei termini di decadenza, senza censurarla in ordine al riconoscimento dei vizi da parte del legale rappresentante della società venditrice. Pertanto, in sede di comparsa in appello, l’odierna ricorrente aveva eccepito l’ inammissibilità del gravame per difetto di interesse, richiamando indirizzo consolidato della Corte di legittimità in virtù del quale, allorquando una sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte e autonome, l’ omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre. Lamenta la ricorrente che su tale inammissibilità il Tribunale non ebbe a pronunciarsi.
Con il secondo motivo si deduce inesistenza, illogicità della motivazione resa nella sentenza impugnata sulla correlazione tra i motivi di appello e la pronuncia sul riconoscimento dei vizi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. prov. civ. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale si è pronunciato sul mancato riconoscimento dei vizi, pur non essendovi alcuna correlazione logica tra i motivi di appello e la suddetta statuizione.
Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. prov. civ. per violazione degli artt. 342, 112, 329 cod. prov. civ. -Mancanza di specifico motivo di appello sul riconoscimento dei vizi – Omesso rilievo d’ufficio del giudicato formatosi sul riconoscimento dei vizi. Osserva la ricorrente che, nonostante non fosse stato proposto alcun motivo specifico di censura da parte dell’appellante sul riconoscimento dei vizi da parte della venditrice affermato dal giudice di pace, il Tribunale ha esaminato la fondatezza della decisione impugnata su detto capo della sentenza senza, invece, dichiarare d’ufficio l’inammissibilità del gravame per essersi formato il giudicato interno sulla pronuncia di primo grado. Inoltre, così pronunciando, il Tribunale è incorso nella violazione dell’art. 342 cod. prov. civ., per non avere rilevato il difetto di specificità dei motivi e per aver violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti censurano la sentenza impugnata, sotto diversi profili, per essersi pronunciata su un punto -mancato riconoscimento dei vizi della merce da parte della venditrice – non oggetto di specifico motivo di appello.
I motivi sono tutti infondati per le ragioni che seguono.
Diversamente da quanto ritenuto in ricorso (primo motivo), la statuizione resa dal giudice di pace in ordine al riconoscimento dei vizi non rappresentava una ragione autonoma e distinta del decidere (una c.d. «doppia ratio» , secondo la giurisprudenza di questa Corte riportata in ricorso, p. 21), bensì il completamento dell’argomentazione inerente agli elementi costitutivi della fattispecie oggetto di impugnazione (decadenza dalla garanzia). Infatti, il giudice di pace ha escluso la decadenza dall’azione di garanzia in quanto ha accertato la
tempestività della denuncia dei vizi e il loro riconoscimento da parte della venditrice, sulla base delle dichiarazioni dei testimoni, i quali riferivano sia della denuncia che del riconoscimento dei vizi. Quindi, la proposizione di un motivo di appello con il quale la venditrice aveva voluto censurare l’assunzione, da parte del primo giudice, di un dies a quo errato ai fini della decorrenza dei termini di decadenza (il giorno della scoperta del vizio, anziché il giorno del ricevimento della merce), così come la proposizione di un secondo motivo di appello con il quale la venditrice censurava la valutazione delle prove, rappresentano doglianze che hanno legittimamente indotto il giudice d’appello a esaminare, nella sua integrità, la fattispecie disciplinata ai commi 1 e 2 dell’art. 1495 cod. civ.; e ciò, giungendo, da un lato, a individuare dies a quo ai fini della decorrenza dei termini di decadenza diverso da quello individuato dal giudice di pace, da un altro lato a ritenere insussistente l’elemento di esclusione della decadenza consistente nel riconoscimento inequivoco dei vizi da parte della venditrice.
Quanto detto rappresenta quella «correlazione logica» – tra motivi di appello e statuizione del Tribunale -, che il secondo motivo del ricorso, perciò, non ha ragione di ritenere mancante.
Tanto spiega, altresì, l’insussistenza dell’omissione da parte del secondo giudice -del rilievo di un giudicato interno, mai formatosi per le ragioni sopra espresse; e, quindi, l ‘inesistenza della violazione degli artt. 342 e 112 cod. prov. civ., paventata nel terzo motivo del ricorso.
5. Con il quarto motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. prov. civ. per violazione dell’art. 112 cod. prov. civ. – Omessa pronuncia su specifica eccezione di parte di rinuncia alla decadenza al diritto di garanzia del venditore ex art. 2968 cod. civ., in relazione all’art. 1495, comma 1, cod. civ. A giudizio della ricorrente, il riconoscimento dei vizi va tenuto distinto dal riconoscimento, da parte
del venditore, del diritto di garanzia che, se successivo alla scadenza del termine per la denuncia del vizio, comporta l’implicita rinuncia alla decadenza ex art. 2968 cod. civ., atteso che i termini di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa venduta e di prescrizione per l’esercizio della relativa azione sono rinunciabili sia espressamente che tacitamente. La sentenza impugnata ha, tuttavia, omesso di considerare l’eccezione di rinuncia alla decadenza dalla denuncia dei vizi fatta valere dalla ricorrente-appellata.
5.1. Il motivo è inammissibile sotto due diversi profili.
Innanzitutto, difetta di specificità in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. prov. civ., atteso che la ricorrente fa riferimento a un’eccezione di rinuncia alla decadenza limitandosi a meramente richiamarla, senza riprodurre nel ricorso la parte dei propri atti rilevante in questa sede, ovvero senza fornire puntuali indicazioni, necessarie ai fini della relativa individuazione, con riferimento a come e dove detta eccezione sia mai stata formulata nei precedenti gradi di giudizio. Non sono infatti sufficienti affermazioni apodittiche, come nel caso di specie, non seguite da alcuna dimostrazione (per tutte, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30723 del 2019).
Sì che, non essendovi traccia in sentenza della suddetta eccezione di rinuncia alla decadenza, la questione si rivela essere nuova in questa sede e, come tale, inammissibile anche per questa ulteriore ragione.
6. Con il quinto motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’errata individuazione della data della denuncia dei vizi, ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. prov. civ. La ricorrente espone che già in comparsa conclusionale in primo grado e in comparsa di costituzione in appello aveva evidenziato le ragioni per cui l’apertura dei colli era avvenuta soltanto al momento dell’utilizzo, e non al momento della consegna
della merce. Sì che la motivazione del giudice d’appello appare illogica e astratta dalla fattispecie in esame, risolvendosi in una motivazione apparente.
6.1. Anche il quinto motivo è inammissibile, in quanto si traduce in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito ( ex multis , Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’08.08.2019) , esposti con motivazione che pienamente rispetta il minimo costituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità.
Infatti, il Tribunale ha tenuto conto in modo coerente delle circostanze del caso concreto, sebbene sia giunto a conclusioni opposte rispetto a quelle desiderate dalla ricorrente. Con espresso riguardo alla fattispecie sottoposta al suo esame, il giudice d’appello ha affermato che, trattandosi di contratto di compravendita intervenuto tra imprenditori esperti del settore merceologico dei tessuti, il termine previsto dal primo comma dell’art. 1495 cod. civ. doveva essere fatto decorrere non già dal momento in cui l’acquirente decise di prendere visione della merce consegnata, ma dalla data in cui quest’ultima ricevendo in consegna dall’opposta la lana commissionata- era in condizione di realizzare tutti i controlli necessari alla scoperta e verifica della su ssistenza di eventuali vizi anche con un’indagine a campione, tenuto conto che i vizi erano percepibili a occhio nudo sin dall’apertura dei colli (v. sentenza p. 5, 1° -5° capoverso).
7. Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1492-1497 cod. civ., in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3) cod. prov. civ. -Vendita di aliud pro alio . Osserva la ricorrente che è pacifico, per ammissione della venditrice, che la lana fornita venga normalmente utilizzata per produrre tessuto da commercializzare («cardato» tradizionale di Prato); la stessa CTU ha concluso che la lana
fornita, se utilizzata, avrebbe dato origine a prodotto difettoso. Per costante giurisprudenza di legittimità è configurabile la consegna di aliud pro alio anche quando la merce, pur appartenendo allo stesso genere di quella promessa, sia assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, ovvero abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all’uso che abbia costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto. Evidenzia la ricorrente che il tessuto prodotto con la lana fornita dalla venditrice sarebbe stato difettoso, cioè incommerciabile; pertanto, sostiene che il Tribunale sia incorso nell’errore di diritto di escludere la sussistenza dell’ aliud pro alio, poiché non ha tenuto conto che la funzione economico-sociale in vista della quale il contratto di compravendita era stato concluso era proprio la produzione di un tessuto da commercializzare; funzione per la quale la lana fornita si è pacificamente rivelata inutilizzabile.
7.1. Il motivo è fondato.
E’ acquisito nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 cod. civ.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 cod. civ.), presupponendo l’appartenenza della cosa al genere pattuito, differiscono dalla consegna di aliud pro alio , che dà luogo all’azione di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 cod. civ. e sussiste quando la cosa venduta appartenga a un genere del tutto diverso rispetto a quello pattuito o risulti funzionalmente inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e a fornire l’utilità presagita ( ex multis , Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5199 del 27-2-2025, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13214 del 14/05/2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8649 del 02/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 23604 del 02/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 36360 del
13/12/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 28069 del 14/10/2021). Quindi, è dato riscontrare l’esistenza di una fattispecie di consegna di aliud pro alio , alla stregua dell ‘ inidoneità del bene fornito ad assolvere alla funzione per la quale era stato richiesto, solo allorché si affermi che tale inidoneità abbia inciso sulla stessa funzione economico-sociale del bene.
Ciò significa, nella presente fattispecie in cui si discute di compravendita di ‘meccanica pura lana’, lana da lavorare, che si realizza la fattispecie dell’ aliud pro alio solo allorché le caratteristiche riscontrate della lana fornita abbiano inciso sull’ an della natura della res , determinando la funzionale e assoluta inidoneità ad assolvere la destinazione economico-sociale sua propria e, quindi, a fornire la relativa utilità; ciò, tanto da escludere che le condizioni della lana fornita potessero far degradare le irregolarità dedotte a meri vizi redibitori o a mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata.
Invece il Tribunale, nel negare che sussistesse fattispecie di aliud pro alio , si è limitato, da un lato, a evidenziare che la merce fornita apparteneva allo stesso genere (lana) di quella oggetto della vendita; dall’altro lato , ha escluso che il difetto riscontrato rendesse la merce incapace di assolvere alla sua funzione naturale, ossia essere lavorata, seppure per realizzare un prodotto difettoso (v. sentenza p. 8, 1°- 3° capoverso). In questo modo, il Tribunale ha, in primo luogo, esteso la nozione di genere, lana, anche a un prodotto contenente filamenti di plastica; ciò, senza dimostrare di avere considerato in quali termini incidesse la presenza della plastica sulla composizione complessiva del prodotto, e cioè se la componente della plastica fosse tale da potersi ancora ritenere di essere in presenza di ‘lana’ . Per altro verso, ha valorizzato la possibilità di lavorazione del bene, senza però dare conto, ai fini delle ricadute della difettosità sulla stessa nozione di genere,
dell’ulteriore affermazione che il risultato della lavorazione sarebbe stato un prodotto difettoso; non è sufficiente a escludere il ricorrere di aliud pro alio l’affermazione che il prodotto poteva essere lavorato, senza accertare se il risultato difettoso di quella lavorazione fosse utilizzabile e commercializzabile, in quanto la funzione alla quale assolveva la compravendita della lana da lavorare era quella di ottenere un lavorato utilizzabile.
L’accoglimento del sesto motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei motivi settimo e ottavo.
Infatti, con il settimo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. prov. civ. per violazione dell’art. 112 cod. prov. civ., per o messa pronuncia sull’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. ripropost a dall’acquirente in appello; all’evidenza, si tratta di questione compresa tra quelle delle quali dovrà occuparsi il giudice del rinvio.
Con l’ottavo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55 del 2014 e della legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. prov. civ., per errata determinazione del valore della controversia in appello ai fini della liquidazione delle spese del secondo grado. Le deduzioni non hanno attuale rilevanza decisoria, in quanto il giudice del rinvio procederà a una nuova regolamentazione anche delle spese del grado conclusosi con la sentenza cassata.
In conclusione, è accolto il sesto motivo del ricorso e, rigettati o assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto. La causa è rinviata al Tribunale di Prato in persona di diverso magistrato, il quale farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il sesto motivo del ricorso, rigetta il primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo, assorbiti il settimo e l’ottavo ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Prato in persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 10 dicembre 2025. La Presidente
NOME COGNOME