Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5199 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5199 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
R.G.N. 4153/20
C.C. 18/02/2025
ORDINANZA
Vendita -Impianto oleario -Aliud pro alio -Violazione direttiva macchine sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4153/2020) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE, in qualità di titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Walter (P.IVA: P_IVA), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all’atto di costituzione di nuovo procuratore depositato il 17 febbraio 2025, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1029/2019, pubblicata il 19 giugno 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2007, l’RAGIONE_SOCIALE conveniva, davanti al Tribunale di Pesaro (Sezione distaccata di Fano), la RAGIONE_SOCIALE al fine di sentire pronunciare la risoluzione del contratto di vendita concluso tra le parti il 17 maggio 2000, avente ad oggetto un impianto centrifugo modulare per l’estrazione di olio di oliva modello TARGA_VEICOLO, per il prezzo di vecchie lire 270.000.000, ovvero limitatamente ai macchinari inidonei all’uso, o in subordine -al fine di disporre la riduzione del prezzo nella misura di euro 100.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, in ragione del riconoscimento dei vizi, con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE la quale, in via pregiudiziale, eccepiva la prescrizione di ogni azione per decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 1490-1497 c.c. e, nel merito, chiedeva che le domande spiegate fossero rigettate, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio era assunta la prova per interpello e testimoniale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 258/2012, depositata il 5 novembre 2012, rigettava le domande proposte da parte attrice, escludendo che fosse stata integrata alcuna ipotesi
di vendita di aliud pro alio e dichiarando la prescrizione dell’ actio aestimatoria relativa all’attivata garanzia per i vizi.
2. -Con atto di citazione notificato il 21 febbraio 2013, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, lamentando: 1) la carenza di alcuna indagine volta a valutare l’idoneità del bene in ordine alla sua precisa destinazione economico-sociale, atteso che la dismissione del ciclo produttivo (con il correlato noleggio di un impianto sostitutivo), in ragione della non riparabilità della lavatrice, del pre-frangitore, del frangitore e del decanter, privi delle caratteristiche richieste dalla legge, avrebbe integrato un’ipotesi di aliud pro alio o avrebbe quantomeno giustificato la riduzione del prezzo; 2) la mancata considerazione dell’inidoneità all’uso dei macchinari, alla stregua della direttiva macchine 89/392/CEE, come recepita dal d.P.R. n. 459/1996, che avrebbe imposto, senza margini di apprezzamento o discrezionalità, la realizzazione in acciaio inox del pre-frangitore, del frangitore, del decanter e dell’estrattore allo scopo di garantire la steri lità e la genuinità della materia prima (olive) e la salubrità del prodotto alimentare (olio), condizioni non soddisfatte secondo l’accertamento del consulente tecnico d’ufficio; 3) l’omessa valutazione delle prove in ordine alla mancata evasione dell’ordine di esibizione della dichiarazione del costruttore e del fascicolo tecnico dell’impianto, il che, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, di tale direttiva, avrebbe dovuto indurre il dubbio sulla presunzione di conformità dell’impianto alle disposizioni dell a direttiva; 4) il travisamento delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che aveva accertato la difformità del pre-frangitore (la cui
struttura non era totalmente in acciaio inox), del frangitore (i cui martelli non erano antiusura) e del decanter (che risultava verniciato) rispetto alle caratteristiche tecniche previste in contratto e, in ogni caso, rispetto all’idoneità all’uso; 5) il mancato riconoscimento dell’obbligo restitutorio e del danno quanto alle voci del ritardo, della diminuzione di produttività, della lesione della reputazione commerciale, del ricorso al noleggio di un impianto sostitutivo.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE la quale instava per il rigetto dell’impugnazione e per la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Ancona, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione e confermava integralmente la pronuncia appellata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che le difformità rilevate nella realizzazione di alcune macchine componenti dell’impianto, rispetto a quanto indicato in contratto, non integravano un’ipotesi di consegna di aliud pro alio , in quanto non incidevano sulla natura e quindi sull’individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo che potesse ritenersi che l’impianto appartenesse ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto o che tali difetti fossero talmente gravi da far degradare il bene ad una fattispecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto; b ) che, infatti, dall’espletata consulenza tecnica d’ufficio non era emersa la non idoneità dei macchinari venduti rispetto
alla loro destinazione; c ) che, inoltre, dall’interrogatorio formale deferito al COGNOME e dalla deposizione testimoniale resa da NOME COGNOME era emerso che l’impianto era stato utilizzato dopo il 2002 e che era in funzione sin da epoca successiva all’inizio della campagna olearia del 2000; d ) che la violazione della direttiva macchine determinava un mero inadempimento contrattuale e non già l’integrazione di una vendita di aliud pro alio ; e ) che l’impianto aveva lavorato per ben sette campagne olearie mentre, al momento della verifica dell’ausiliario del giudice, il pre-frangitore e il frangitore erano completamente smontati e il decanter era scollegato, così rendendo impossibile accertare la funzionalità dell’intero impianto; f ) che la domanda subordinata di riduzione del prezzo era prescritta, come da eccezione sollevata dal venditore, per il decorso del termine annuale al momento della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, COGNOME Walter, quale titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito, con controricorso, l’intimata RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione della ‘direttiva macchine’ 89/392/CEE, recepita in Italia con d.P.R. n. 459/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che le difformità riscontrate rispetto a tale direttiva -secondo cui il pre-frangitore,
il decanter e l’estrattore dovevano essere realizzati in acciaio inox, senza alcun margine di apprezzamento o discrezionalità, per garantire la sterilità e genuinità della materia prima (nella specie olive) e la salubrità del prodotto alimentare (nella specie olio di oliva) -costituissero meri inadempimenti, anziché un’ipotesi di vendita di bene contra legem per difetto di conformità alle prescrizioni indicate, con la conseguente sua inutilizzabilità e incommerciabilità.
Obietta l’istante che, nella fattispecie, il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato il mancato rispetto della direttiva 392/89/CEE, in ordine alla vernice utilizzata in assenza di documentazione e alle abrasioni riscontrate sul frangitore e sul decanter, tali da giustificare un’incidenza negativa sul prodotto oleario, mentre per la lavatrice era stato verificato che il materiale utilizzato era comune acciaio non adatto al contatto con prodotti alimentari, con alcuni particolari in acciaio inox.
Espone, altresì, il ricorrente che non era stato dato seguito all’ordine di esibizione del certificato relativo alla dichiarazione del costruttore e del fascicolo tecnico, sicché la mancata presentazione di detta documentazione avrebbe costituito motivo sufficiente per dubitare della presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva.
2. -Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1453 c.c., per avere la Corte territoriale escluso l’integrazione di una fattispecie di vendita di aliud pro alio , benché essa potesse ricorrere anche allorché il bene fosse stato assolutamente privo
delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente o avesse avuto difetti tali da renderlo inservibile.
Osserva l’istante che i difetti riscontrati sussistevano sin dal momento dell’acquisto ed erano persistiti durante le campagne olearie successive all’acquisto, anche all’esito degli interventi eseguiti dell’alienante, in ragione degli ennesimi inceppamenti e blocchi dell’attività lavorativa dell’impianto, il che aveva costretto l’acquirente a smontare, in via d’urgenza, alcuni macchinari, con l’effetto che l’impianto oleario avrebbe dovuto considerarsi assolutamente inutilizzabile.
-I due motivi -che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica -sono fondati, nei termini che seguono.
3.1. -La direttiva 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine -c.d. ‘direttiva macchine’ (codificata nella direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998), come recepita dal d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (successivamente abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17), vigente ratione temporis , stabiliva che le macchine olearie dovessero avere il marchio CE e il certificato di conformità, se fornite come componenti singoli. Se le macchine fossero state fornite come insieme coordinato, e quindi avessero costituito un impianto oleario, esse avrebbero dovuto avere la dichiarazione del costruttore.
L’impianto, come macchina, avrebbe dovuto essere certificato dal realizzatore: la ditta fornitrice delle macchine; la ditta assemblatrice/installatrice; il progettista; oppure il cliente stesso.
Inoltre, il certificatore dell’impianto oleario come macchina avrebbe dovuto predisporre il fascicolo tecnico dell’impianto, contenente: la descrizione delle procedure di progettazione dell’impianto; gli schemi elettrici e idraulici di montaggio; le dichiarazioni del costruttore delle singole macchine componenti, con le rispettive potenze sonore; l’analisi del rischio dell’impianto, in particolare delle connessioni tra le singole macchine; la potenza sonora della macchina-impianto.
I materiali di costruzione delle macchine olearie avrebbero dovuto essere idonei al contatto con prodotti alimentari e resistenti all’aggressione chimica dell’olio e dell’acqua di vegetazione.
In particolare, avrebbe dovuto porsi attenzione: -ai contenitori, gramole e serbatoi, che avrebbero dovuto essere almeno in acciaio inox AISI 304, che -essendo amagnetico -si riconosce in quanto non attrae la calamita; – alle parti in materiale sintetico, tubi, guarnizioni, statori, che avrebbero dovuto essere alimentari e antiolio; – alle macchine che per esigenze costruttive avrebbero dovuto essere fabbricate con materiali diversi dall’acciaio inox, come ad esempio i separatori, che in cui alcuni particolari avrebbero potuto essere in bronzo a bassissimo tenore di piombo; – alle eventuali parti di macchine in alluminio, corroso dall’olio e dall’acqua vegetale.
Con riferimento ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute per le macchine agroalimentari, l’allegato I disponeva:
‘Se la macchina è destinata alla preparazione o al trattamento dei prodotti alimentari (ad esempio: cottura, raffreddamento, riporto a temperatura, lavaggio, manipolazione, condizionamento, stoccaggio, trasporto, distribuzione) deve essere progettata o costruita in modo da evitare rischi di infezione, di malattia e di contagio e vanno osservate le seguenti norme di igiene:
A ) I materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari devono essere conformi alle direttive in materia.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che detti materiali possano essere puliti prima di ogni utilizzazione.
B ) Tutte le superfici e gli elementi di raccordo devono essere lisci, senza rugosità né spazi in cui possono fermarsi materie organiche.
C ) I gruppi costituiti da più unità devono essere progettati in modo da ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli. Essi sono realizzati preferibilmente mediante saldatura o incollatura continua.
D ) Tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari devono poter essere facilmente pulite e disinfettate eventualmente dopo aver tolto le parti facilmente smontabili. Gli angoli interni devono essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa.
E ) I liquidi provenienti da prodotti alimentari e i prodotti di pulizia, di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire
verso l’esterno della macchina senza incontrare ostacoli (eventualmente in una posizione ‘pulizia’).
F ) La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da evitare ogni infiltrazione di liquidi, ogni accumulazione di materie organiche o penetrazione di esseri vivi, segnatamente insetti, nelle zone impossibili da pulire (ad esempio: per una macchina non montata su piedi o su rotelle, installazione di una guarnizione a tenuta stagna tra la macchina e lo zoccolo, uso di collegamenti stagni, ecc.).
G ) La macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti ausiliari (ad esempio lubrificanti, ecc.) non possano entrare in contatto con i prodotti alimentari. All’occorrenza, la macchina deve essere progettata e costruita per permettere di verificare regolarmente il rispetto di questo requisito’.
3.2. -Alla luce di tale quadro normativo, deve essere ponderato nuovamente l’assunto in forza del quale il fatto che il pre-frangitore, il frangitore, il decanter e la lavatrice non fossero stati realizzati in acciaio inox e che fossero state utilizzate delle vernici (con le abrasioni riscontrate sul frangitore e sul decanter), tali da giustificare un’incidenza negativa sul prodotto oleario, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio, dovesse essere degradato a mero inadempimento.
E così la dedotta impossibilità di accertare il funzionamento in corso nell’impianto, per effetto dello smontaggio delle componenti emarginate, avrebbe comunque imposto la considerazione della struttura di dette componenti, con precipuo riguardo alla natura del materiale impiegato per la loro costruzione, come verificata dal consulente tecnico d’ufficio.
3.2.1. -Ed invero, in termini astratti, è dato riscontrare l’esistenza di una fattispecie di consegna di aliud pro alio , alla stregua della richiamata inidoneità dell’impianto oleario fornito ad assolvere alla funzione per la quale era stato richiesto, allorché si affermi che tale inidoneità abbia inciso sulla stessa funzione economicosociale del bene, determinandone l’estraneità dal genere.
Allorché le caratteristiche riscontrate dell’impianto fornito abbiano inciso sull’ an della natura della res , determinando la funzionale e assoluta inidoneità del bene ad assolvere la destinazione economico-sociale promessa e, quindi, a fornire l’utilità richiesta, tanto da escludere che le condizioni delle macchine potessero far degradare le irregolarità dedotte a meri vizi redibitori o a mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata, si realizza la fattispecie dell’ aliud pro alio datum .
Cosicché, in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), presupponendo l’appartenenza della cosa al genere pattuito, differiscono dalla consegna di aliud pro alio , che si determina quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13214 del 14/05/2024; Sez. 2, Sentenza n. 8649 del 02/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 23604 del 02/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 36360 del 13/12/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 28069 del 14/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 7557 del 23/03/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6596 del 05/04/2016; Sez. 1, Sentenza n. 2313 del 05/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 28419
del 19/12/2013; Sez. 2, Sentenza n. 10916 del 18/05/2011; Sez. 3, Sentenza n. 18859 del 10/07/2008; Sez. 2, Sentenza n. 5202 del 07/03/2007; Sez. 1, Sentenza n. 11018 del 21/12/1994).
A) Si ricade nel campo di operatività della garanzia edilizia in senso tecnico per vizi redibitori (rilevante sul piano oggettivo), con riferimento alla cosa consegnata, qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all’uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
B) Si ha, invece, mancanza di qualità essenziali quando -in ragione delle alterazioni subite -la cosa appartenga, per sua natura o per gli elementi che la caratterizzano, ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell’ambito dello stesso genere.
C) Per contro, sussiste consegna di aliud pro alio , che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l’utilità presagita.
La vendita di aliud pro alio , la quale dà luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all’art. 1495 c.c., presuppone, infatti, che la causa concreta che aveva giustificato l’atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile (in ragione dell’accertamento del fatto che le caratteristiche dell’impianto oleario fornito non fossero, a monte, assolutamente adatte a consentire la molitura
delle olive e la produzione dell’olio, per l’appartenenza della cosa fornita ad altro genere o per l’assoluta incompatibilità dello stato di fatto della cosa con la funzione potenzialmente perseguita), tanto da pregiudicare la stessa identità della cosa acquistata (e i connessi interessi sottesi al programma negoziale), e non già che vi sia la mera carenza di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria cui il compratore intendeva destinare la cosa.
3.3. -Nella fattispecie, alla stregua delle risultanze valorizzate dalla consulenza tecnica d’ufficio, come richiamate dal ricorso, occorre pertanto verificare se il bene alienato -stante la mancata realizzazione delle macchine indicate (pre-frangitore, frangitore, decanter e lavatrice) in acciaio inox e l’uso di vernici, con la presenza di abrasioni -fosse comunque sfruttabile ( recte ‘idoneo’) per la sua destinazione, in plastica sinergia con le prescrizioni della ‘direttiva macchine’ in ordine alle caratteristiche delle macchine agroalimentari, e fosse dunque utilizzabile per la produzione di olio di oliva, in ragione del potenziale pregiudizio alla sterilità e genuinità della materia prima e alla salubrità del prodotto alimentare, con il conseguente accertamento dell’eventuale compromissione della ratio giustificativa per la quale il negozio era stato stipulato.
Ne discende che l’esistenza di deficienze strutturali dell’impianto oleario, nelle sue singole componenti, tali da non consentire che esso assolvesse alla funzione (naturale) per la quale era stato richiesto, deve essere considerata ai fini dell’integrazione di un’ipotesi di consegna di aliud pro alio .
Sull’esistenza di tali deficienze strutturali dell’impianto (quanto al materiale utilizzato per la realizzazione delle sue componenti), tali da pregiudicarne l’appartenenza al genus o comunque da comprometterne irrimediabilmente la funzionalità, e non già semplicemente tali da implicare la degradazione delle irregolarità denunciate a vizi redibitori piuttosto che a mancanza di qualità essenziali, le laconiche argomentazioni esposte nella sentenza impugnata -quanto all’apodittica affermazione circa la causazione di un mero inadempimento -non sono supportate dal riferimento alle (e coerenti con le) precise caratteristiche delle componenti dell’impianto (ossia alla loro necessaria realizzazione in acciaio inox, a scopo di garanzia della sterilità della materia prima e della salubrità del prodotto), non essendosi la pronuncia confrontata sull’incidenza delle accertate difformità sull’assoluzione dell’intrinseca funzione del macchinario fornito.
Sicché la valutazione del giudicante dovrà essere rinnovata attenendosi alle menzionate linee-guida.
4. -Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1176, 1218, 2043 e 2236 c.c., per avere la Corte distrettuale attribuito alla consulenza tecnica d’ufficio utilizzata per la decisione un significato esattamente contrario al suo effettivo contenuto, avendo l’ausiliario del giudice chiarito che l’impianto formato dalle macchine, come consegnato dalla venditrice, non avrebbe rispettato le prescrizioni del contratto del 17 maggio 2000 con riferimento al pre-frangitore -la cui struttura non era totalmente in inox -, al frangitore -i cui martelli non erano antiusura e i cui
materiali non corrispondevano a quelli indicati -e al decanter -che risultava verniciato -, tanto da influire sulla loro idoneità all’uso, condizione che avrebbe inciso quantomeno sul prezzo corrisposto nella misura del 50-61%.
5. -Con il quarto motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte del gravame omesso di considerare il fatto decisivo rappresentato dall’ordine giudiziale inevaso di esibizione della dichiarazione del costruttore e del fascicolo tecnico dell’impianto, elementi documentali da cui sarebbe emersa la prova dell’inadeguatezza dei macchinari all’uso per il quale erano stati acquistati.
Assume, inoltre, l’istante che la mancata ottemperanza all’ordine di esibizione avrebbe costituito comportamento valutabile quale implicita ammissione dei fatti da provare, ossia della inidoneità dei macchinari, in sintonia con il dettato dell’art. 3, ultimo comma, della ‘direttiva macchine’, secondo cui la mancata presentazione della documentazione in seguito ad una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva.
5.1. -I due motivi che precedono sono assorbiti dall’accoglimento dei precedenti, pregiudiziali motivi.
6. -In definitiva, il primo e il secondo motivo del ricorso devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, mentre i restanti motivi sono assorbiti.
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione,
che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
‘In tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio , che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l’utilità presagita (e ciò con specifico riferimento alla fornitura di un impianto oleario, allorché sia prescritto che le sue componenti siano in acciaio inox ai fini di non compromettere la sterilità e genuinità della materia prima e la salubrità del prodotto alimentare)’.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbiti i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda