Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34371 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34371 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1470/2022 R.G. proposto da :
COGNOME, COGNOME NOMECOGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in Roma, alla INDIRIZZO
Pec:
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME e domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE
pec:
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI GELA n. 254/2021 depositata il 31/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dallla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
I signori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di eredi del de cuius NOME COGNOME, intestatario dell’utenza idrica di INDIRIZZO, convennero, davanti al Giudice di Pace di Gela, la società RAGIONE_SOCIALE, denominata RAGIONE_SOCIALE, per sentir dichiarare il proprio diritto al rimborso, da parte della convenuta, della somma di € 1.897,42, pari al 50% delle somme integralmente corrisposte per utenza idrica, risultata non potabile, con riferimento al periodo ottobre 2006/gennaio 2020 nonché al risarcimento dei danni, patrimoniali e non , subìti in conseguenza dell’inesatto adempimento del contratto da parte della società somministrante.
La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, contestò la domanda eccependo preliminarmente l ‘intervenuta prescrizione annuale del diritto degli attori ad agire per vizi della cosa ai sensi dell’art. 1495 c.c.
Il Giudice di Pace adito rigettò l’eccezione di prescrizione annuale, ritenendo applicabile il più lungo termine decennale previsto per le azioni di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c. , e condannò la Caltaqua al rimborso, in favore degli utenti, della somma di € 1.877,42 e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, liquidato in via equitativa in € 1.500 ,00.
A seguito di appello della società somministrante, il Tribunale di Gela, con sentenza n. 254 del 31/5/2021, ha ritenuto che la domanda
non fosse da qualificarsi quale domanda di ripetizione di indebito oggettivo, sottoposta al termine decennale di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c., ma quale domanda volta ad ottenere la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno, rimedi specificamente previsti, in caso di vizi della cosa venduta, ex art. 1490 c.c., applicabili ex art. 1570 c.c. anche al contratto di somministrazione d’acqua, sottoposti al termine annuale di prescrizione decorrente dalla consegna ex art. 1495, co. 3 c.c..
Pertanto, ritenuta maturata la prescrizione annuale, ha rigettato la domanda, condannando gli originari attori alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Avverso la sentenza i COGNOME propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Resiste RAGIONE_SOCIALE Caltanissetta RAGIONE_SOCIALE con controricorso, pure illustrato da memoria.
Considerato che:
con il primo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere il Tribunale di Gela qualificato l’azione de i ricorrenti quale azione di ripetizione di indebito oggettivo con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale- lamentano che il giudice d ‘appello , con motivazione alquanto scarna e priva di adeguata argomentazione, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla Caltaqua , ha ritenuto non applicabile il termine di prescrizione decennale ordinario, bensì quello annuale di cui all’art. 1495 c.c . La corte del merito non ha svolto correttamente il proprio potere di interpretazione e qualificazione della domanda che, in base al consolidato indirizzo di questa Corte, deve rispettare, in primis, il requisito fondamentale di corrispondenza della
pronuncia alla domanda, senza sostituire d’ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta dalla parte.
La domanda svolta dagli attori era volta ad accertare che l’inadempimento posto in essere dalla società convenuta, costituito dalla somministrazione di acqua non potabile, cioè di acqua priva delle caratteristiche idonee ad essere destinata ad uso alimentare, rendeva ingiustificato il pagamento integrale del corrispettivo, dovendo pertanto applicarsi l’azione di ripetizione dell’indebito con il conseguente termine di prescrizione di dieci anni.
La Caltaqua non aveva prestato il servizio in conformità a quanto previsto in contratto (erogazione di acqua potabile) sicché la quota riferibile al servizio di potabilità (pari al 50%) non era da ritenersi dovuta, con conseguente diritto per l’utente alla r estituzione dell’eccedenza.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1490, 1495, 1453, 1218, 2946 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione, per non avere la sentenza impugnata ritenuto configurabile l’ipotesi dell’ aliud pro alio con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione alla luce del principio giurisprudenziale secondo cui ‘ nel caso di consegna di aliud pro alio non trova applicazione l’art. 1495 c.c. e il compratore non deve denunziare il fatto entro il breve termine di decadenza né dovrà agire entro l’anno ‘.
In via subordinata alla prospettazione del la tesi dell’indebito oggettivo i ricorrenti chiedono la cassazione della sentenza per aver escluso la ricorrenza, nel caso di specie, della somministrazione di un bene diverso da quello pattuito, un bene cioè avente caratteristiche tali da poter essere inquadrato in un genus diverso rispetto a quello (acqua potabile) oggetto del contratto di utenza. Il giudice ha errato nel non
ricondurre la fattispecie all’ipotesi della somministrazione di aliud pro alio, e dunque ad una azione ordinaria volta a far valere l’inadempimento contrattuale. Ha errato la corte nell’escludere l’applicazione dell’aliud pro alio avendo la società Caltaqua somministrato non un bene viziato ma un bene non corrispondente a quello per il quale il contratto era stato concluso.
Il ricorso è per quanto di ragione fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Il potere del giudice di qualificare la domanda è stato esercitato in modo non legittimo, con evidente vizio di sussunzione, perché non ha tenuto in alcun conto la causa sottesa al contratto di utenza ed il contenuto sostanziale della pretesa degli attori.
Ciò risulta evidente dalla ritenuta applicazione della garanzia per i vizi di cui all’art. 1490 c.c., soggetta a termini brevi di decadenza e prescrizione, anziché ad una ipotesi di inadempimento contrattuale, costituita dalla somministrazione di aliud pro alio.
Come questa Corte ha già avuto modo di statuire in tema di compravendita, si ha consegna di aliud pro alio , e non consegna di cosa priva delle qualità essenziali, quando, dedotta ad oggetto del contratto ‹‹acqua potabile››, sia invece consegnata ‹‹acqua non potabile››, poiché l’acqua non potabile è cosa del tutto diversa ( aliud ) da quella potabile, essendo la ‹‹potabilità›› dell’acqua una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l’organismo umano (Cass., sez. 2, 05/07/1983, n. 4515).
Secondo il costante indirizzo di questa Corte (Cass., sez. 2, 19/12/2013, n. 28419; Cass., sez. 1. 05/02/2016, n. 2313; Cass., sez. 2, 18/05/2011, n. 10916; Cass., sez. 2, 11/11/2008, n. 26953; Cass., sez. 2, 04/05/2005, n. 9227; Cass., sez. 2, 25/09/2002, n. 13925; Cass., sez. 2, 23/03/1999, n. 2712) vizi redibitori e mancanza di
qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 cod. civ., si distinguono dall’ipotesi della consegna di aliud pro alio , che dà luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale o di inadempimento contrattuale ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cod. civ.
Si verte, invero, in tema di vizi redibitori oppure in tema di mancanza delle qualità promesse od essenziali, quando la difformità tra il bene consegnato e quello pattuito, pur entrambi rimanendo nell’ambito del medesimo genus, consista, nell’un caso, in difetti inerenti al processo di produzione o di fabbricazione o di formazione o conservazione del bene e, nell’altro, in carenze inerenti agli elementi distintivi della species r ispetto alle altre ricomprese nel medesimo genus ; si verte, per contro, in tema di aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura e, quindi, sull’individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (in senso conforme, Cass., sez. 2, 23/03/2017, n. 7557; Cass., sez. 2, 14/10/2021, n. 28069), risultando inidonea ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta in contratto ed insuscettibile di fornire l’utilità richiesta.
La qualificazione giuridica quale vendita di bene privo di qualità essenziali ovvero quale vendita di un aliud pro alio rientra tra i compiti del giudice, cosicché, a fronte della proposizione di una domanda di
inadempimento e di accertamento dei vizi, il giudice può qualificare d’ufficio l’azione come accertamento della vendita di un aliud pro alio, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state acquisite nel processo (Cass., sez. 2, 25/09/2002, n. 13925).
Nel caso specifico, a fronte dell’accertata non potabilità dell’acqua distribuita, risulta integrata la violazione, da parte della società RAGIONE_SOCIALE, degli obblighi che trovano la loro origine nel contratto di utenza.
Va pertanto ribadito che la fornitura di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto, non costituisce ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali bensì di consegna di “aliud pro alio” legittimante l’esercizio di un’ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata, quindi, dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., cui è soggetta l’azione di garanzia di cui all’art. 1492 c.c. (Cass., 3, n. 26897 del 20/9/2023; Cass. , 2 n. 13214 del 14/5/2024), con conseguente operatività della prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.
Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi consegue l’accoglimento e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza , con rinvio al Tribunale di Gela, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie in ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Gela, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione