Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20202 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20202 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20805/2023 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale ex lege ;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale, NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (MSCPLS64L51D960H), domicilio digitale ex lege ;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di GELA n. 184/2023, depositata il 20/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME intestataria dell’utenza idrica di somministrazione di acqua potabile in Gela, conveniva davanti al Giudice di Pace di Gela la società RAGIONE_SOCIALE denominata Caltaqua, chiedendo di dichiarare il suo diritto di non pagare il canone per la fornitura di acqua per il periodo da settembre 2006 a gennaio 2010 già corrisposto per più della metà, di ridurre congruamente il prezzo della suddetta fornitura nella misura del 50%, essendo stata erogata acqua priva dei requisiti necessari ai fini della destinazione ad usi alimentari, di essere risarcita del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, determinato nella misura di euro 500,00, tenuto conto del fabbisogno per esigenze alimentari e potabili.
Costituitasi, RAGIONE_SOCIALE sollevava preliminarmente eccezione di prescrizione del diritto in forza delle disposizioni di cui agli artt. 1490 e seguenti cod.civ., ritenendo applicabili alla fattispecie in esame i termini di decadenza e prescrizione previsti per i contratti di vendita; nel merito sosteneva l’infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto e, in
subordine, per l’ipotesi di suo accoglimento, chiedeva di chiamare in garanzia RAGIONE_SOCIALE affinché la manlevasse.
Con sentenza n. 761/2017 il Giudice di Pace di Gela dichiarava prescritta l’azione proposta e compensava interamente le spese di lite.
Con sentenza n. 184/2023, pubblicata il 20/3/2023, il Tribunale di Gela ha rigettato l’appello della Campailla, confermando la sentenza di primo grado, con una diversa motivazione.
Segnatamente, ha ritenuto che le domande della somministrata dovessero essere qualificate come domande di riduzione del prezzo della fornitura per vizi della cosa somministrata o per mancanza di qualità, alla stregua di un’azione estimatoria volta a conservare il sinallagma contrattuale mediante la riduzione del prezzo della somministrazione in misura corrispondente alla diminuzione di valore del bene cagionata dal vizio o dalla mancanza di qualità, e di risarcimento del danno, precisando che, a differenza dell’ipotesi di consegna di aliud pro alio, la domanda di riduzione del prezzo è soggetta ai termini di prescrizione e di decadenza di cui all’art. 1495 cod.civ. e che la domanda in appello di riconoscimento dei presupposti dell’ aliud pro alio integrava un’inammissibile modifica della causa petendi .
Ha comunque confermato il rigetto della domanda perché al contratto per cui è causa doveva applicarsi la disciplina del contratto di vendita di cui agli artt. 1490 e ss. cod.civ., in virtù del richiamo operato dall’art. 1570 cod.civ., e rilevando che l’appellante non aveva denunciato i vizi entro otto giorni dalla scoperta, ma dopo un anno dall’inadempimento.
NOME COGNOME ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo.
Caltaqua RAGIONE_SOCIALE Caltanissetta RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE resistono con separati controricorsi.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Le parti hanno depositato rispettiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) La ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1490, 1495, 1453, 1218, 2946 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere il giudice a quo ritenuto nella specie configurabile l’ipotesi di aliud pro alio con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione alla luce del principio giurisprudenziale secondo cui nel caso di consegna di aliud pro alio non trova applicazione l’art. 1495 cod.civ. ed il compratore non deve denunziare il fatto entro il breve termine di decadenza, né dovrà agire entro l’anno.
La Campailla ritiene che il giudice a quo abbia erroneamente inquadrato la domanda proposta, qualificandola alla stregua di una azione di riduzione del canone per vizi del bene somministrato piuttosto che come ordinaria azione di inesatto adempimento contrattuale, per avere la società somministrato un bene diverso da quello dedotto in contratto e privo delle caratteristiche essenziali necessarie a soddisfare i bisogni dell’utente; azione svincolata dai termini decadenziali e di prescrizione di cui all’art. 1495 cod.civ.
A tal fine precisa che nel distribuire acqua non potabile piuttosto che acqua potabile la Società RAGIONE_SOCIALE non ha semplicemente somministrato un bene viziato, ma un bene non corrispondente a quello per il quale il contratto era stato concluso e privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’utente ed evoca la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «la qualificazione giuridica quale vendita di bene privo di qualità essenziali ovvero quale vendita di un aliud pro alio rientra tra i compiti del giudice, cosicché, a fronte della proposizione di una domanda di inadempimento e di accertamento dei vizi, il giudice
può qualificare d’ufficio l’azione come accertamento della vendita di un aliud pro alio, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state acquisite nel processo» (Cass. 25/09/2002, n. 13925).
Aggiunge che:
il giudice d’appello non ha considerato che la domanda di risoluzione del contratto, atteso che il servizio idrico era gestito in via esclusiva dalla società Caltaqua, l’avrebbe privata di un bene di prima necessità;
ii) le azioni di garanzia per vizi della cosa venduta riguardano esclusivamente i vizi anteriori alla conclusione del contratto, mentre i vizi posteriori possono dar luogo soltanto a inesatto inadempimento dell’obbligazione di consegnare e/o somministrare e rendono esperibile l’ordinaria azione di inadempimento del contratto e risarcimento del danno svincolate dai termini di decadenza e di prescrizione cui è soggetta l’azione di garanzia (Cass. n. 5202/2007; Cass. n. 4980/1983; Cass. n. 1260/1981; Cass. n. 4581/1980).
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di cui in motivazione.
Atteso che la rilevazione e l’ interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solamente: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ.; b) ove comporti un vizio del ragionamento logico decisorio; eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del “petitum”, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettabile ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.; c) allorché si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di
un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di “error in iudicando”, in base all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., o al vizio di “error facti”, nei limiti consentiti dall’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. (Cass. 10/6/2020, n. 11103).
Ora, la conclusione del giudice a quo non ha tenuto adeguatamente conto del fatto che ciò che la ricorrente lamentava era la circostanza che l’acqua appartenesse ad un genere differente da quello oggetto del contratto, avendo difetti che le impedivano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di compravendita:
si ha consegna di aliud pro alio , e non consegna di cosa priva delle qualità essenziali, quando, dedotta ad oggetto del contratto ‘acqua potabile’, sia invece consegnata ‘acqua non potabile’, poiché l’acqua non potabile è cosa del tutto diversa ( aliud ) da quella potabile, essendo la ‘potabilità’ dell’acqua una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l’organismo umano (Cass. 05/07/1983, n. 4515);
vizi redibitori e mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 cod. civ., si distinguono dall’ipotesi della consegna di aliud pro alio , che dà luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale o di inadempimento ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cod. civ. Si verte, invero, in tema di vizi redibitori oppure in tema di mancanza delle qualità promesse od essenziali, quando la difformità tra il bene consegnato e quello pattuito, pur rimanendo entrambi nell’ambito del medesimo genus , consista, nell’un caso, in difetti inerenti al processo di produzione o di fabbricazione o di formazione o
conservazione del bene, e, nell’altro, in carenze inerenti agli elementi distintivi della species rispetto alle altre ricomprese nel medesimo genus ; si verte, per converso, in tema di aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura e, quindi, sull’individualità, consistenza e destinazione dello stesso, in modo da potersi ritenere che esso appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (Cass. 23/03/2017, n. 7557; Cass. 14/10/2021, n. 28069), risultando inidonea ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta in contratto ed insuscettibile di fornire l’utilità richiesta;
– la qualificazione giuridica quale vendita di bene privo di qualità essenziali ovvero quale vendita di un aliud pro alio rientra tra i compiti del giudice, cosicché, a fronte della proposizione di una domanda di inadempimento e di accertamento dei vizi, il giudice può qualificare d’ufficio l’azione come accertamento della vendita di un aliud pro alio , ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state acquisite nel processo (Cass. 25/9/2002, n. 13925).
Orbene , a fronte dell’accertata non potabilità dell’acqua distribuita, risulta nella specie invero integrata la violazione da parte della società RAGIONE_SOCIALE degli obblighi che trovavano la loro origine nel contratto di utenza.
Va al riguardo ribadito che la fornitura di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto, non costituisce ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali bensì di consegna di aliud pro alio legittimante l’esercizio di un’ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453 cod.civ., svincolata, quindi, dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1495 cod.civ., cui è soggetta l’azione di
garanzia ai sensi dell’art. 1492 cod.civ., con conseguente operatività della prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. (Cass. 23/03/2025, n. 7726; Cass. 24/12/2024, n. 34371; Cass. 31/10/2024, n. 28184; Cass. 21/03/2024, n. 2024; Cass. 20/09/2023, n. 268987).
Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione della impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Gela, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. C assa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Gela, in diversa composizione.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell’11 luglio 2025 dalla