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Algoritmo supplenze: illegittimo escludere docenti

Una docente con punteggio elevato è stata esclusa dalle nomine per le supplenze perché l’algoritmo supplenze ha interpretato la sua mancata assegnazione al primo turno come una rinuncia totale. Il Tribunale di Torino ha dichiarato illegittima questa interpretazione, affermando che la rinuncia vale solo per le sedi non indicate come preferenza. La Corte ha quindi riconosciuto il diritto della docente all’incarico e al relativo risarcimento del danno.

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Algoritmo Supplenze Illegittimo: La Vittoria di una Docente a Torino

Una recente sentenza del Tribunale di Torino, sezione lavoro, ha stabilito un principio cruciale per migliaia di docenti precari, dichiarando illegittima la logica dell’algoritmo supplenze che esclude i candidati non assegnatari al primo turno dalle successive chiamate. Questa decisione chiarisce che la mancata assegnazione di un posto per indisponibilità non equivale a una rinuncia, ripristinando così il principio meritocratico nella procedura di nomina informatizzata. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.

I Fatti del Caso: Saltata dall’Algoritmo Nonostante il Punteggio Elevato

Una docente, inserita con un punteggio di 160 in posizione 19 nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di Torino per il sostegno, si è vista negare qualsiasi incarico annuale nonostante avesse espresso diverse preferenze. Con grande sorpresa, ha scoperto che l’amministrazione scolastica aveva assegnato posti, inclusi alcuni da lei indicati tra le prime scelte, a colleghi con punteggi nettamente inferiori, di fatto “scavalcandola”.

Il problema risiedeva nell’interpretazione che l’amministrazione dava al funzionamento dell’algoritmo supplenze. Secondo la sua logica, un docente che al proprio turno di nomina non ottiene un incarico perché nessuna delle sedi preferite è disponibile, viene considerato rinunciatario per l’intero anno scolastico, anche rispetto a quelle stesse sedi che potrebbero rendersi disponibili nei turni successivi.

La Logica dell’Algoritmo Supplenze Contestata

L’Amministrazione Scolastica ha difeso il proprio operato sostenendo che l’algoritmo, una volta completato un turno di nomina, riparte dal candidato successivo all’ultimo assegnatario, senza “riscorrere” la graduatoria dall’inizio. Questo meccanismo, a loro dire, era previsto dall’Ordinanza Ministeriale (O.M. 88/2024) per garantire la celerità delle operazioni. In pratica, chi non otteneva un posto al primo giro veniva equiparato a un rinunciatario, perdendo ogni possibilità per le fasi successive.

Questa impostazione, tuttavia, creava un paradosso: per avere la certezza di ottenere un incarico, un docente avrebbe dovuto indicare tutte le sedi disponibili nella provincia, annullando di fatto il concetto di “preferenza”. Il sistema finiva per penalizzare proprio i candidati con i punteggi più alti, che, confidando nella loro posizione, sceglievano un numero limitato di sedi gradite.

Le Motivazioni della Decisione: L’Errata Interpretazione della Rinuncia

Il Giudice del Lavoro di Torino ha accolto pienamente le ragioni della docente, smontando la tesi dell’amministrazione. La sentenza chiarisce un punto fondamentale dell’art. 12 dell’ordinanza ministeriale: la rinuncia si configura esclusivamente per le sedi e le classi di concorso che il candidato non ha espresso. Non si può, invece, essere considerati rinunciatari per le sedi preferite che, semplicemente, non erano disponibili al proprio turno.

Il Tribunale ha definito l’interpretazione dell’amministrazione come irragionevole e contraria al principio meritocratico, trasformando la procedura di nomina in una sorta di lotteria. Il giudice ha sottolineato che un candidato può essere definito “trattato dalla procedura” solo quando riceve un’offerta contrattuale concreta, non quando il suo nome viene semplicemente processato dal sistema senza esito.

La decisione evidenzia che escludere un docente dai turni successivi solo perché le sue sedi preferite non erano libere al primo tentativo è una palese violazione del suo diritto a ottenere un incarico in base al punteggio. Il corretto funzionamento della procedura prevede che, se un posto si libera in un secondo momento, questo debba essere offerto ai candidati che lo avevano scelto, seguendo l’ordine di graduatoria, e che non avevano ancora ricevuto alcuna nomina.

Le Conclusioni: Cosa Cambia per i Docenti Precari

La sentenza del Tribunale di Torino rappresenta una vittoria significativa per la trasparenza e il merito nel sistema di reclutamento scolastico. In conclusione, il provvedimento stabilisce che:

1. La mancata assegnazione non è una rinuncia: Un docente che non ottiene un incarico al primo turno perché le sedi scelte non sono disponibili non può essere considerato rinunciatario per quelle stesse sedi.
2. Diritto allo scorrimento: Tale docente mantiene il pieno diritto di essere considerato per le proprie preferenze nei turni di nomina successivi, qualora quelle sedi si rendano disponibili.
3. Prevalenza del merito: L’algoritmo supplenze deve operare nel rispetto del principio meritocratico, garantendo che i candidati con punteggio più alto non vengano penalizzati da meccanismi procedurali illogici.

Il Tribunale ha quindi condannato l’amministrazione a risarcire la docente con le retribuzioni non percepite e ad assegnarle il punteggio relativo all’incarico che le sarebbe spettato. Questa sentenza costituisce un precedente importante che potrebbe guidare le future procedure di nomina e tutelare i diritti di numerosi insegnanti precari.

Un docente non assegnato al primo turno di nomina può essere escluso dai turni successivi?
No. Secondo la sentenza del Tribunale, tale esclusione è illegittima. Il docente conserva il diritto di essere preso in considerazione per le sedi che ha indicato come preferite, qualora queste si rendano disponibili nei turni di nomina successivi.

Cosa si intende per “rinuncia” nella procedura di assegnazione delle supplenze?
La rinuncia, secondo la corretta interpretazione della normativa, si verifica limitatamente alle sedi, classi di concorso o tipologie di posto che il candidato non ha espressamente indicato nella sua domanda. Non si è considerati rinunciatari per le sedi preferite che non erano disponibili al proprio turno.

Perché l’algoritmo supplenze utilizzato dall’amministrazione è stato ritenuto illegittimo?
È stato ritenuto illegittimo perché, a causa di un’errata interpretazione delle norme, equiparava la mancata assegnazione di un incarico per indisponibilità di posti a una rinuncia definitiva. Questo viola il principio meritocratico e rende la procedura eccessivamente aleatoria, penalizzando i candidati con i punteggi più alti.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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