Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33680 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33680 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18879/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIA , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Stato (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME,
intimato avverso sentenza di Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 2667/2018 depositata il 12.12.2018;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo e del secondo, limitatamente RAGIONE_SOCIALE posizione di NOME COGNOME;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di opposizione l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito: RAGIONE_SOCIALE si è opposta dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE al decreto ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto il 3.11.2009 da NOME COGNOME per l’importo di € 24.893,22, oltre accessori e spese, a titolo di indennità integrativa ex art.3 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Regione Sicilia n. 12 del 5.6.1989, per l’abbattimento a partire dal 2000 di 49 capi ovini riscontrati affetti da brucellosi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiamato in causa l’RAGIONE_SOCIALE, indicato quale soggetto effettivamente legittimato.
Con sentenza del 12.7.2013 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha revocato il decreto opposto e ha condannato al pagamento in favore di NOME COGNOME l’RAGIONE_SOCIALE, per capitale,
interessi e spese di lite, compensando le spese fra RAGIONE_SOCIALE e il convenuto opposto.
Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello l’RAGIONE_SOCIALE , a cui hanno resistito gli appellati RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME e quest’ultimo ha interposto anche appello incidentale.
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza del 12.12.2018 ha accolto il gravame principale e quello incidentale, ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa dell’RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo e ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE a pagare le spese del doppio grado di giudizio sia a NOME COGNOME, sia all’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello: a) ha ritenuto inammissibile la chiamata di terzo effettuata nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE perché non preceduta da rituale richiesta al giudice nell’atto di opposizione; b) ha ritenuto la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; c) ha ravvisato la giurisdizione del giudice ordinario; d) ha disatteso le doglianze dell’appellante che indicavano come soggetto legittimato l’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta sentenza del 12.12.2018, asseritamente non notificata, con atto notificato il 12.6.2019 ha proposto ricorso per cassazione ASP RAGIONE_SOCIALE, svolgendo due motivi.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Regione Sicilia n.12 del 5.6.1989, dell’art.25, comma 16, RAGIONE_SOCIALE legge Regione Sicilia n.19 del 2005, dell’art.87, par.1, del Trattato CE, oggi art.107 TFUE, sottoposto RAGIONE_SOCIALE peculiare procedura di cui all’art.88, par 3, del Trattato, oggi art.108 TFUE e dell’art.11 Cost.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3 e 5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia ingiusta condanna alle spese.
3.3. Con atto notificato il 22.7.2019 ha proposto controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione e ne ha eccepito la tardività, sia assumendo che la sentenza impugnata fosse stata notificata all’RAGIONE_SOCIALE in data 17.1.2019, sia rilevando che la notifica era comunque tardiva, anche considerando il termine «lungo» decorrente dal 12.12.2018. NOME COGNOME non si è costituito in sede di legittimità.
3.4. Il AVV_NOTAIO generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e del secondo, limitatamente RAGIONE_SOCIALE posizione di NOME COGNOME.
La parte ricorrente ha presentato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha assunto espressamente che la sentenza impugnata, pubblicata il 12.12.2018, non le fosse stata notificata.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il controricorso ha eccepito che il ricorso era inammissibile perché proposto tardivamente, oltre il decorso del termine breve di sessanta giorni ex art.325 cod.proc.civ. poiché la sentenza del 12.12.2018 sarebbe stata notificata a cura dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrente in data 17.1.2019.
L’RAGIONE_SOCIALE tuttavia nulla ha prodotto a conforto RAGIONE_SOCIALE sua affermazione, meramente labiale, e certamente era gravato dal relativo onere, in difetto di dichiarazione di notifica da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
In tema di impugnazione, incombe sulla parte cui sia stato notificato l’atto di impugnazione entro il termine lungo di cui all’art. 327 cod.proc.civ. , qualora eccepisca la necessità dell’osservanza del termine breve e l’avvenuto superamento del medesimo, l’onere
di provarne il momento di decorrenza, a tal fine producendo copia autentica RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata corredata RAGIONE_SOCIALE relata di notificazione nonché – in caso di notificazione a mezzo posta dell’avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandata, che non ammette equipollenti, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti determina l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza, impedendo il decorso del termine breve di impugnazione. (Sez. 6 3, n. 25062 del 7.12.2016).
Non ha pregio neppure l’altra concorrente affermazione dell’RAGIONE_SOCIALE, secondo il quale, anche a prescindere dall’asserito mancato rispetto del «termine breve» ex art.325 cod.proc.civ., l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza , pubblicata il 12.12.2018, dovrebbe essere considerata comunque tardiva ex art.327 cod.proc.civ. anche con riferimento al «termine lungo» perché eseguita solo il 15.6.2019 (data di spedizione).
Invece la notificazione del ricorso è stata eseguita dall’Ufficiale giudiziario di RAGIONE_SOCIALE in data 12.6.2019 sia a NOME COGNOME, presso il procuratore costituito AVV_NOTAIO nel domicilio eletto, sia all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso l’Avvocatura Distrettuale RAGIONE_SOCIALE Stato di RAGIONE_SOCIALE in data 12.6.2019.
È pur vero che la raccomandata spedita all’RAGIONE_SOCIALE presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE Stato in Roma è stata spedita dall’Ufficiale Giudiziario RAGIONE_SOCIALE il 15.6.2019 ma la richiesta da parte del ricorrente era comunque avvenuta tempestivamente il 12.6.2019.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 23.1.2004, n. 28 ha dichiarato fondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 139 e 148 cod.proc.civ., nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, RAGIONE_SOCIALE data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall’ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di
notificazione, anziché RAGIONE_SOCIALE data, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, atteso che – in forza del principio di scissione dei momenti di perfezionamento RAGIONE_SOCIALE notificazione, già affermato dRAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale con sentenza n.477 del 2002 – le norme censurate devono essere interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento RAGIONE_SOCIALE consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Inoltre la notificazione all’Avvocatura Distrettuale, di per sé nulla ma non inesistente (Sez. 1, n. 6300 del 2.3.2023; Sez. 6 – 3, n. 12410 del 24.6.2020; Sez. 3, n. 20890 del 22.8.2018), ne consentiva la rinnovazione sanante ovvero la sanatoria per effetto RAGIONE_SOCIALE costituzione con effetto ex tunc e la notificazione era comunque stata tempestivamente effettuata al litisconsorte necessario NOME COGNOME con gli effetti di cui all’art.331 cod.proc.civ.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Regione Sicilia n.12 del 5.6.1989, dell’art.25, comma 16, RAGIONE_SOCIALE legge Regione Sicilia n.19 del 2005, dell’art.87, par.1, del Trattato CE, oggi art.107 TFUE, sottoposto RAGIONE_SOCIALE peculiare procedura di cui all’art.88, par 3, del Trattato, oggi art.108 TFUE e dell’art.11 Cost. e articola nella sostanza due doglianze esposte in modo promiscuo e reiterato nel contesto dell’atto.
Da un lato, la ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello, pur a ciò stimolata dall’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, non abbia considerato ostativa RAGIONE_SOCIALE pretesa del NOME COGNOME di pagamento dell’indennità prevista dRAGIONE_SOCIALE legge regionale n.12 del 1989 per mancanza RAGIONE_SOCIALE copertura finanziaria.
Dall’altro, la ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia verificato la contestata compatibilità RAGIONE_SOCIALE misura indennitaria integrativa prevista dRAGIONE_SOCIALE legge regionale con il diritto dell’Unione
Europea, in quanto configurante un aiuto di Stato non segnalato RAGIONE_SOCIALE Commissione Europea né da questa autorizzato.
Giova ricordare il singolare sviluppo processuale RAGIONE_SOCIALE controversia, in cui NOME COGNOME aveva agito in monitorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che si era opposta evocando contestualmente in giudizio quale terzo chiamato l’RAGIONE_SOCIALE, indicato come l’effettivo responsabile; il Tribunale aveva accolto questa impostazione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennità al convenuto opposto; la Corte di appello, ritenuta irrituale la chiamata, aveva considerato legittimata la RAGIONE_SOCIALE, ma non aveva esaminato le eccezioni proposte dall’RAGIONE_SOCIALE e in particolare quella di contrasto RAGIONE_SOCIALE misura indennitaria con il diritto dell’Unione; la Corte di appello a pagina 11 ha esaminato e rigettato l’eccezione relativa RAGIONE_SOCIALE mancanza di copertura finanziaria, ma nulla ha detto in ordine al contrasto RAGIONE_SOCIALE misura con il diritto europeo.
La ricorrente non assume di aver sollevato tale questione ma fa presente che lo aveva fatto con l’atto di appello l’RAGIONE_SOCIALE (ricorso, pag.10), mentre la Corte di appello (pag.7, § 1.3.) ha ritenuto espressamente assorbita ogni doglianza di merito sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La prima doglianza è inammissibile perché la ricorrente non si confronta con la specifica ragione oppostale dRAGIONE_SOCIALE Corte RAGIONE_SOCIALE, che ha messo in evidenza che il diritto all’indennità era riconosciuto direttamente dRAGIONE_SOCIALE legge in favore dell’allevatore che fosse stato costretto ad abbattere gli animali infetti e che quindi non entrano in rilievo i principi che impongono RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione di non assumere impegni di spesa privi RAGIONE_SOCIALE necessaria copertura finanziaria.
La seconda doglianza, per il cui accoglimento insta il AVV_NOTAIO, è ammissibile e fondata.
È pur vero che la ricorrente neppure assume di aver proposto la relativa eccezione, ma la questione era stata proposta dall’RAGIONE_SOCIALE, risultava ex actis ed era conseguentemente rilevabile d’ufficio.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la questione RAGIONE_SOCIALE compatibilità di una normativa con l’ordinamento comunitario europeo è rilevabile d’ufficio, in base al principio iura novit curia , come accade nel caso RAGIONE_SOCIALE ius superveniens e RAGIONE_SOCIALE modifica normativa determinata dRAGIONE_SOCIALE dichiarazione d’illegittimità costituzionale.
Tuttavia occorre distinguere a seconda che l’incompatibilità comporti o meno accertamenti di fatto: nel caso in cui sia dedotta l’incompatibilità dell’intera disciplina, ovvero di una o più sue norme, prospettando che la prima, ovvero le seconde, costituiscano di per sé aiuti di Stato, non occorre alcun accertamento in fatto e, quindi, nessun impedimento si frappone all’esame RAGIONE_SOCIALE questione d’ufficio, con la conseguenza che la questione può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio; nel caso, invece, in cui l’incompatibilità RAGIONE_SOCIALE citata disciplina sia dedotta in relazione all’applicazione concreta ed RAGIONE_SOCIALE concreta fruizione di un aiuto di Stato, il giudice non può conoscere dell’eccezione se non sono allegati e provati i fatti su cui essa si fonda. (Sez. 1, n. 10208 del 3.5.2007).
Come propone il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, la causa va decisa RAGIONE_SOCIALE luce di un precedente reso da questa Corte in un caso analogo secondo il quale la legge RAGIONE_SOCIALE Regione Sicilia n. 19 del 2005 destinata a finanziare per un periodo di più anni e per un importo di euro 20 milioni, il pagamento di un’indennità a favore degli allevatori per l’abbattimento di animali infetti ed il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti, che hanno partecipato alle misure di risanamento – avendo introdotto modifiche sostanziali, non di carattere meramente formale o
amministrativo, con l’aumento ad euro 20 milioni RAGIONE_SOCIALE dotazione destinata agli aiuti già autorizzati dRAGIONE_SOCIALE commissione e di proroga del rifinanziamento, deve ritenersi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia del 20.5.2021 (causa C-128/2019), «nuovo aiuto», per il quale è necessaria la previa notifica RAGIONE_SOCIALE Commissione secondo il modulo di notificazione semplificato, dovendo lo Stato membro astenersi dal darvi esecuzione prima di una decisione definitiva RAGIONE_SOCIALE Commissione, salvo che gli aiuti in questione possano ritenersi rientranti nell’esenzione dall’obbligo di notifica previsto dagli artt. 3 e 26 del Regolamento n. 702/2014; ne consegue che, ove non si ravvisino i presupposti di tali speciali esenzioni, la legge deve essere disapplicata, rientrando nel potere-dovere del giudice nazionale conformarsi al diritto comunitario. (Sez. 1, n. 16843 del 25.5.2022).
L’efficacia diretta delle norme dell’Unione Europea nell’ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell’esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l’incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l’invalidità o l’inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata. (Sez. L, n. 35984 del 22.11.2021).
Nel rispetto del principio del primato del diritto europeo, varie volte la giurisprudenza di questa Corte in tema di aiuti di stato ha riconosciuto la cogenza delle decisioni RAGIONE_SOCIALE Commissione in tema di qualificazione di una misura come aiuto di Stato e l’esclusiva competenza RAGIONE_SOCIALE Commissione la valutazione circa la compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di (Sez. 5, n. 25633 del 1.9.2023; Sez. L, n. 36772 del 15.12.2022).
All’esito di rinvio pregiudiziale disposto da questa Corte, la Corte di Giustizia, con sentenza del 20.5.2021 (causa C-128/2019),
ha dichiarato che l’art. 108, paragrafo 3, TFUE dev’essere interpretato nel senso che una misura istituita da uno Stato membro, destinata a finanziare, per un periodo di più anni e per un importo di € 20 milioni, da un lato, un’indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere animali affetti da malattie infettive e, dall’altro, il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti che hanno partecipato alle misure di risanamento, dev’essere assoggettata RAGIONE_SOCIALE procedura di controllo preventivo prevista da tale disposizione, qualora tale misura non sia coperta da una decisione di autorizzazione RAGIONE_SOCIALE Commissione Europea, salvo che essa soddisfi le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 RAGIONE_SOCIALE Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 (TFUE), alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento RAGIONE_SOCIALE Commissione (CE) n. 1857/2006, o le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 RAGIONE_SOCIALE Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 (TFUE) agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
La Corte di Giustizia ha rilevato che la legge regionale siciliana del 2005, pur nell’identico obiettivo perseguito, rispetto ad analoghe misure introdotte nel 1997 e nel 1999, costituenti un regime di aiuti autorizzato dRAGIONE_SOCIALE Commissione – e quindi un «aiuto esistente», ai sensi dell’art. 1, lett. b), ii), del Reg. n. 659/1999, con decisione del 2002 – aveva introdotto modifiche sostanziali, non di carattere meramente formale o amministrativo, in punto di aumento di Euro 20 milioni RAGIONE_SOCIALE dotazione destinata al regime di aiuti già autorizzato dRAGIONE_SOCIALE Commissione e di proroga del rifinanziamento dell’indennità dal 2000 al 2006, cosicché, trattandosi di «nuovo aiuto», era necessaria la previa notifica RAGIONE_SOCIALE Commissione, secondo il modulo di notificazione semplificato, con conseguente obbligo
RAGIONE_SOCIALE Stato membro di astenersi dal darvi esecuzione prima di una decisione definitiva RAGIONE_SOCIALE Commissione.
Secondo la Corte di Giustizia fanno eccezione le ipotesi in cui gli aiuti in questione possano ritenersi rientranti nell’esenzione dall’obbligo di notifica prevista dagli artt. 3 e 26 del Regolamento n. 702/2014, in quanto soddisfino «tutte le condizioni in esso previste» , ovvero nell’esenzione dall’obbligo di notifica dettata per gli aiuti cd. de minimis prevista dal Regolamento n. 1408/2013, applicabile agli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE stesso, purché l’aiuto sia conforme a tutte le condizioni che esso prevede, tra cui figura quella secondo la quale l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare € 15.000 nell’arco di tre esercizi finanziari.
Con ordinanza RAGIONE_SOCIALE Sez.1, n.16843 del 25.5.2022, questa Corte, in esito al rinvio pregiudiziale e occupandosi RAGIONE_SOCIALE legge regionale del 2005, ha comunque ribadito il principio che « In base RAGIONE_SOCIALE costante giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia, la valutazione RAGIONE_SOCIALE compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva RAGIONE_SOCIALE Commissione, che opera
sotto il controllo del giudice dell’Unione, con la conseguenza che ai giudici nazionali non è consentito pronunciarsi sul punto (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 ottobre 2016, in causa C590/14 P, RAGIONE_SOCIALE). Ora, al giudice nazionale è data la possibilità di interpretare la nozione di aiuto di Stato sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE verifica fattuale delle condizioni esonerative RAGIONE_SOCIALE stesso, oltretutto essendo, nella specie, intervenuto sul punto l’intervento chiarificatore RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia, a seguito di attivazione da parte di questa Corte RAGIONE_SOCIALE strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E.».
Nella stessa pronuncia la Corte si è posta il problema delle esenzioni, poiché la Corte di Giustizia aveva rimesso al giudice di rinvio la verifica RAGIONE_SOCIALE ricorrenza di tutte le condizioni previste dal Regolamento del 2014 e da quello del 2013, al fine RAGIONE_SOCIALE esenzione dall’obbligo di previa notifica RAGIONE_SOCIALE Commissione previsto per i nuovi aiuti di Stato.
In effetti, tanto il Regolamento n. 702/2014 quanto il Regolamento n. 1408/2013 si applicano agli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE stesso purché l’aiuto sia conforme a tutte le condizioni previste dai due regolamenti.
Tale verifica, non compiuta nel giudizio di merito, dovrà essere espletata dal giudice del rinvio.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’ingiusta condanna alle spese del giudizio subita nonostante la complessità e la particolarità RAGIONE_SOCIALE vicenda.
Il motivo è inammissibile nei riguardi dell’RAGIONE_SOCIALE regionale nei cui confronti la RAGIONE_SOCIALE è soccombente con statuizione che neppure ha cercato di rimettere in discussione in questa sede.
In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la
conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE mancanza di motivazione (Sez. 6 – 3, n. 11329 del 26.4.2019, Sez. U, n. 14989 del 15.7.2005).
Il motivo, quanto RAGIONE_SOCIALE posizione di NOME COGNOME, resta assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo , che impone la rideterminazione complessiva dell’assetto delle spese di lite.
In conclusione, quando ai rapporti fra RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, il ricorso va accolto quanto al primo motivo con la cassazione in correlazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e il parziale assorbimento del secondo, e il rinvio RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
In conseguenza RAGIONE_SOCIALE dichiarata inammissibilità nei sensi di cui in motivazione del secondo motivo, possono essere compensate le spese processuali del giudizio di legittimità nei rapporti fra RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_SOCIALE nei cui confronti è stata chiesta dRAGIONE_SOCIALE ricorrente solo la compensazione delle spese del giudizio e che ha proposto eccezioni processuali litis impedientes infondate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato in parte inammissibile e in parte assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, quanto ai rapporti fra RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.
Compensa le spese del giudizio di legittimità fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione