Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25223 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25223 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29455/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE CACCIA ANCONA 2, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliato per legge;
-ricorrRAGIONE_SOCIALE–
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona della titolare, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata delle quali è domiciliata per legge
-controricorrRAGIONE_SOCIALE–
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ANCONA n. 249/2020 depositata il 11/02/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere COGNOME.
I. Illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati da entrambi i giudici di merito.
§ 1. Nel 2014 l’RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME (d’ora in avanti anche solo ‘RAGIONE_SOCIALE‘ o ‘RAGIONE_SOCIALE‘) subiva danni dalla fauna selvatica alle proprie colture di grano duro; e, per tale ragione, in data 28 giugno 2024, presentava (su modello fornito dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Ancona 2, titolare della relativa potestà e territorialmRAGIONE_SOCIALE competRAGIONE_SOCIALE; d’ora in avanti, anche solo ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘ o ‘RAGIONE_SOCIALE‘) ‘Richiesta urgRAGIONE_SOCIALE di perizia finalizzata al risarcimento danni causati da fauna selvatica alle colture agricole Art. 34 L.R. n. 7/95′.
Il successivo 4 luglio 2014 interveniva sul luogo un perito agronomo, incaricato dall’RAGIONE_SOCIALE, il quale accertava che l’RAGIONE_SOCIALE aveva subito danni da fauna selvatica e li quantificava in euro 1.000 (mille).
Nonostante l’esito del sopralluogo del perito incaricato, l’RAGIONE_SOCIALE non riceveva alcun indennizzo. Pertanto, inoltrava formale diffida all’RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenerne il pagamento.
RAGIONE_SOCIALE, tramite nota del proprio legale, faceva presRAGIONE_SOCIALE di non poter procedere in tempi brevi all’indennizzo, in quanto la Regione Marche non aveva corrisposto le risorse economiche necessarie. Con la stessa nota l’RAGIONE_SOCIALE non informava l’RAGIONE_SOCIALE che l’indennizzo richiesto aveva carattere de minimis e neppure chiedeva all’RAGIONE_SOCIALE una dichiarazione in ordine all’eventuale ricezione di un aiuto de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e in quello ancora in corso.
§ 2. In data 19 gennaio 2016, l’RAGIONE_SOCIALE, preso atto del fatto che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che non intendeva procedere al pagamento
dell’indennizzo, depositava ricorso al Giudice di pace di Iesi, chiedendo che fosse ingiunto all’RAGIONE_SOCIALE il pagamento in suo favore di euro 1.000, a titolo di indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle sue coltivazioni di grano duro biologico.
Il Giudice di pace di Iesi con decreto n. 39/2016, immediatamRAGIONE_SOCIALE esecutivo, ingiungeva all’RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma richiesta a titolo di indennizzo dei danni che erano stati arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni di grano duro biologico dell’RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2014.
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo in via preliminare la chiamata in giudizio della Regione Marche e deducendo nel merito che la somma ad essa ingiunta non era dovuta, in quanto, da un lato, la Regione Marche non aveva ad essa assegnato il contributo ad essa spettante e, dall’altro, a seguito della delibera RAGIONE_SOCIALE n. 103 del 15 febbraio 2016, era stato introdotto il regime de minimis e l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto l’onere di compilare e di produrre apposita modulistica per verificare il rispetto delle soglie previste per l’indennizzabilità.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio, contestando l’opposizione avversaria, della quale chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE: a) ribadiva la legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, anche ai sensi dell’art. 15 comma 7 della Legge Regione Marche n. 7/1995; b) deduceva che l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non aveva dimostrato di aver eseguito la procedura richiesta dall’art. 41 della suddetta legge RAGIONE_SOCIALE per l’erogazione dei contributi da parte della Regione Marche e che, comunque, la delibera n. 103/2016 non era ancora entrata in vigore all’epoca dei fatti.
Anche la Regione Marche, quale terza chiamata in causa, si costituiva in giudizio, rilevando: a) di non avere la legittimazione passiva, facendo la stessa capo soltanto all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE territorialmRAGIONE_SOCIALE competRAGIONE_SOCIALE, al quale essa aveva affidato i poteri di
amministrazione del territorio e gestione della fauna ivi insediata; b) che, con appositi decreti, aveva già a suo tempo liquidate le quote di spettanza dell’RAGIONE_SOCIALE di caccia in relazione alle annualità 2014 e 2015.
Il Giudice di pace di Iesi, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 93/2018, confermava il decreto ingiuntivo, rigettando l’opposizione e condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali. In particolare, il giudice di primo grado riconosceva la legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE. Specificava, inoltre, che la compilazione da parte dei danneggiati della modulistica ‘de minimis’ non risultava condizione necessaria ai fini del pagamento, poiché, in sua mancanza, le Associazioni dovrebbero verificare gli aiuti ricevuti dall’impresa, tramite apposito RAGIONE_SOCIALE istituito dallo Stato e messo a disposizione dalla Regione. Evidenziava infine che la Regione aveva corrisposto all’RAGIONE_SOCIALE i contributi dovuti per gli anni 2014 e 2015.
§ 3. L’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sRAGIONE_SOCIALEnza del Giudice di pace, chiedendo accertarsi che l’RAGIONE_SOCIALE aveva omesso di adempiere gli obblighi della normativa comunitaria connessi al regime de minimis , con la conseguenza che esso RAGIONE_SOCIALE non aveva alcun obbligo rispetto alla richiesta di indennizzo formulata dall’RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE articolava cinque motivi. Con il primo deduceva violazione del diritto comunitario non essendo stato riconosciuto il principio affermato nel Regolamento Ue 1408/2013, che aveva introdotto il regime di erogazione di contributi denominato ‘de minimis’ (che obbliga i danneggiati a certificare, pena l’irricevibilità della domanda di indennizzo, le somme già ricevute a titolo di aiuto). Con il secondo faceva presRAGIONE_SOCIALE che la giurisprudenza amministrativa aveva confermato che l’indennizzo per i danni da fauna selvatica deve essere qualificato come aiuto di Stato e, quindi, soggetto al regime ‘de minimis’. Con il terzo sottolineava che l’art. 6 del Reg. Ue n. 1408/2013 configura una ipotesi di improcedibilità della richiesta indennitaria nel caso in cui l’RAGIONE_SOCIALE interessata non presenti la dichiarazione relativa
agli aiuti ricevuti nel triennio precedRAGIONE_SOCIALE, non potendosi invocare l’operatività della RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE relativo agli aiuti ‘de minimis’), istituita soltanto il 18 luglio 2016 (e, quindi, in data successiva ai fatti di causa). Con il quarto deduceva la responsabilità per inadempimento della Regione Marche, che non aveva erogato le somme dovute, essendosi peraltro limitata ad allegare di aver stanziato tali importi, senza fornire la prova di averli concretamRAGIONE_SOCIALE corrisposti. Con il quinto si doleva che il giudice di primo grado aveva omesso di accertare se la Regione avesse effettivamRAGIONE_SOCIALE ad essa pagato le somme di sua spettanza.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva anche nel giudizio di appello, chiedendo la conferma della sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado. In particolare, sosteneva: a) la legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; b) la inapplicabilità nel caso di specie del regime ‘de minimis’ ai sensi dell’art. 1 Reg. Ue n. 1408/2013, essendo essa RAGIONE_SOCIALE che opera nel settore agricolo; c) la non obbligatorietà della compilazione del modulo ‘de minimis’ , essendo prevista, in caso di mancanza, la verifica tramite il RAGIONE_SOCIALE centrale istituito dallo Stato e messo a disposizione dalla Regione agli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Anche la Regione Marche si costituiva, deducendo: a) il passaggio in giudicato della sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado nei suoi confronti, poiché nelle conclusioni dell’atto di appello non vi erano richieste di modifica di detta sRAGIONE_SOCIALEnza a suo sfavore; b) che, per espressa ammissione dell’RAGIONE_SOCIALE, la mancata corresponsione della somma azionata dall’RAGIONE_SOCIALE era da ricollegarsi alla valutazione di inidoneità/mancanza della documentazione richiesta; c) che, poiché detta valutazione era di spettanza dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nessun apporto causale era ad essa ascrivibile. La Regione produceva decreto dirigenziale n. 170/2014, dal quale risultava che essa, già in data antecedRAGIONE_SOCIALE l’introduzione del giudizio monitorio, aveva assegnato all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per l’anno
2014 l’importo complessivo di euro 100.081,16, destinato al risarcimento dei danni da fauna selvatica.
Il Tribunale di Ancona, quale giudice di appello, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 249/2020 affermava la legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE e respingeva l’impugnazione dallo stesso proposta, confermando la sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado.
In particolare, il giudice di secondo grado dava atto che il regolamento europeo (adottato il 18 dicembre 2013 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2014), essendo norma a portata generale, obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamRAGIONE_SOCIALE applicabile negli Stati membri, aveva efficacia diretta, senza necessità di un suo recepimento nell’ordinamento interno con atto normativo RAGIONE_SOCIALE, ma riteneva che l’RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE non poteva essere dichiarata vincolata al rispetto della procedura prevista nel regolamento per le seguenti ragioni:
a) la delibera n.316/2013 della Regione Marche aveva approvato regolamento RAGIONE_SOCIALE, in tema di danni prodotti dalla fauna selvatica, che, all’art. 2, attribuiva agli RAGIONE_SOCIALE il compito di risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica, ma che in nessun suo articolo prevedeva l’onere dell’RAGIONE_SOCIALE di produrre una relazione relativa ad eventuali aiuti ‘ de minimis ‘ ricevuti nei precedenti esercizi finanziari; anzi, detto regolamento RAGIONE_SOCIALE, all’art. 7, prevedeva espressamRAGIONE_SOCIALE che i soggetti interessati dovevano presentare la domanda di indennizzo, a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni dal verificarsi dell’evento, <>, incombRAGIONE_SOCIALE che l’RAGIONE_SOCIALE aveva puntualmRAGIONE_SOCIALE assolto;
b) all’epoca dei fatti di causa, oltre al citato regolamento RAGIONE_SOCIALE, era vigRAGIONE_SOCIALE anche il regolamento europeo n. 1408/2013, che, a suo avviso, prevedeva diverse modalità di presentazione della domanda di indennizzo;
c) la divergenza tra quanto previsto nel regolamento europeo e le norme regionali avevano originato una situazione di oggettiva ed evidRAGIONE_SOCIALE incertezza, non imputabile all’RAGIONE_SOCIALE danneggiata, che non aveva alcun motivo di dubitare della legittimità degli atti posti in essere dall’amministrazione RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che la mancata presentazione dell’autocertificazione non poteva ricadere nella sfera giuridica d’RAGIONE_SOCIALE medesima;
d) d’altronde: d1) l’RAGIONE_SOCIALE in sede stragiudiziale non aveva motivato la sua decisione di rigetto della domanda indennitaria, argomentando sulla mancata produzione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE dell’autocertificazione, ragion per cui quest’ultima non era stata messa nemmeno nelle condizioni di integrare la documentazione; d2) l’RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto la censura dell’RAGIONE_SOCIALE per la mancata produzione dell’autocertificazione, ma non aveva affatto allegato che l’RAGIONE_SOCIALE aveva beneficiato di contributi de minimis in precedenti esercizi finanziari; d3) dalla espletata attività istruttoria non era affatto risultato che l’RAGIONE_SOCIALE avesse beneficiato di aiuti di stato per importi superiori a quelli previsti dal Regolamento Ue n. 1408/2013, per cui l’omessa presentazione dell’autocertificazione non aveva nella sostanza determinato alcun vantaggio indebito per l’RAGIONE_SOCIALE; d4) l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto in giudizio documentazione, dalla quale si evinceva che esso era in grado di verificare se l’RAGIONE_SOCIALE negli anni precedenti avesse formulato altre domande di indennizzo ed avesse comunque ricevuto altri analoghi contributi.
§ 4. L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso a questa Corte chiedendo: a) in via principale, la cassazione della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata e b) in via subordinata, la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
§ 4.1. L’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto in via principale la cassazione della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per due motivi.
§ 4.1.1. Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ha censurato la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per <>, nella parte in cui il giudice di appello ha affermato che:
<>.
Si duole l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE che la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata <>.
In particolare, si duole che il giudice di seconde cure ha implicitamRAGIONE_SOCIALE affermato l’astratta applicabilità del sistema di indennizzo e del tetto triennale, ma non anche dei relativi corollari circa la cooperazione dell’Impresa richiedRAGIONE_SOCIALE all’attività di verifica ed il
triennio di adeguamento delle RAGIONE_SOCIALE, <>.
Si duole altresì che il giudice di appello ha erroneamRAGIONE_SOCIALE valutato la sfera applicativa e la portata delle normative in tema di autocertificazione dell’Impresa richiedRAGIONE_SOCIALE, qualificando la stessa, di fatto, alla stregua di mero formalismo ostruzionistico dei procedimenti di pagamento, mentre in realtà la stessa costituisce un fondamentale e imprescindibile strumento per la preventiva verifica, da parte del soggetto erogatore, dell’effettivo diritto dell’Impresa al percepimento degli aiuti di Stato e, dunque, presupposto sostanziale e organico del pagamento stesso, anche al fine di scongiurare ipotesi di ‘danno erariale’ conseguRAGIONE_SOCIALE ad indebiti soggettivi/oggettivi e derivante dall’imprudRAGIONE_SOCIALE utilizzo del RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 41 L.R. 7/1995.
In definitiva, secondo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE, il giudice di appello avrebbe disapplicato i corollari del regime ‘ de minimis ‘ in favore dell’applicazione, nel caso concreto, dei differenti presupposti rinvenibili dalla normativa RAGIONE_SOCIALE , cui, di fatto, sarebbe stata attribuita una illegittima preminenza sulle sovraordinate normative dell’Unione Europea.
§ 4.1.2. Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE censura la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per <> nella parte in cui il giudice di appello ha affermato:
<>
per poi giungere alla seguRAGIONE_SOCIALE conclusione:
<>.
Sostiene parte ricorrRAGIONE_SOCIALE che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha illegittimamRAGIONE_SOCIALE agito nel rispetto delle norme regionali, in quanto queste ultime si ponevano e si pongono in aperto e palese contrasto con la normativa comunitaria; e che in senso contrario non vale invocare il principio del legittimo affidamento, con la conseguenza che il giudice di appello avrebbe erroneamRAGIONE_SOCIALE ritenuto non addebitabile all’RAGIONE_SOCIALE danneggiata la mancata produzione della dichiarazione in ordine all’eventuale ricezione di un aiuto de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e in quello ancora in corso.
In definitiva, secondo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE, il giudice di appello avrebbe dovuto disapplicare la normativa RAGIONE_SOCIALE in quanto contrastante con la normativa comunitaria.
§ 4.2. In via subordinata, nel caso in cui questa Corte non ritenga di poter accogliere il suo ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la trasmissione degli atti del giudizio a codesta Corte, ai sensi dell’art. 267, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea <> tra l’art. 3 (che istituisce il sistema degli Aiuti ‘de minimis” all’agricoltura con tetto triennale massimo di euro
15.000,00), l’art. 6, paragrafo 1 (relativo alle formalità di controllo prodromiche e funzionali all’erogazione degli Aiuti) e l’art. 6, paragrafo 2 (relativo al sistema di obbligatorietà dello scambio di informazioni tra Impresa richiedRAGIONE_SOCIALE e ATC nel sistema italiano nel primo triennio finanziario successivo all’istituzione in ambito RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Osserva l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE che trattasi di questione nuova, fino ad ora mai decisa (se non altro, negli esatti termini) dalla Corte europea, di specifica rilevanza in relazione al presRAGIONE_SOCIALE giudizio, relativo all’applicazione degli Aiuti di Stato nel triennio 2013-2016.
§ 5. Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso, nonché il rigetto dell’istanza di rinvio pregiudiziale.
In particolare, quanto al primo motivo di ricorso, parte resistRAGIONE_SOCIALE ha rilevato che: a) il Regolamento europeo n. 1408/2013, all’art. 3, non prevede affatto tra i presupposti all’erogazione degli aiuti di stato, la produzione di una autocertificazione da parte dell’impresa RAGIONE_SOCIALE; mentre, all’art. 6, prevede che lo Stato (e comunque l’Amministrazione pubblica), nell’esercizio del proprio potere di controllo, <> al soggetto interessato all’indennizzo la suddetta produzione; b) nel caso di specie RAGIONE_SOCIALE non aveva mai posto alcuna attività di controllo in relazione alla sua richiesta e, in particolare, non le aveva richiesto di produrre alcuna dichiarazione in ordine all’eventuale ricezione di un aiuto de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e in quello ancora in corso.
Quanto poi al secondo motivo, parte resistRAGIONE_SOCIALE ha rilevato che: a) il Tribunale di Ancona non ha affatto affermato la preminenza della normativa RAGIONE_SOCIALE (e, in particolare, della Legge n. 7/1995 e del Regolamento Regione Marche n. 1/2013) in contrasto con la normativa comunitaria (e, in particolare con il Regolamento Ue n. 1408/2013, ma ha semplicemRAGIONE_SOCIALE riconosciuto che essa RAGIONE_SOCIALE aveva agito nel
rispetto delle formalità imposte dalla disciplina RAGIONE_SOCIALE; b) nel caso di specie la mancata applicazione del Regolamento europeo sarebbe da imputarsi all’RAGIONE_SOCIALE, che non avrebbe svolto alcuna attività di controllo e che non avrebbe ad essa mai richiesto la produzione di alcuna autocertificazione relativa ad eventuali contributi percepiti nel triennio precedRAGIONE_SOCIALE.
§ 6. Nelle sue conclusioni scritte il Procuratore Generale presso questa Corte, dopo aver ripercorso la normativa comunitaria, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato, ed il rigetto dell’istanza di trasmissione, perché superflua, sulla base delle seguenti argomentazioni:
<<Il Regolamento RAGIONE_SOCIALE n.1/2013, vigRAGIONE_SOCIALE ratione temporis , concernRAGIONE_SOCIALE il risarcimento dei danni (pacificamRAGIONE_SOCIALE inteso quale indennizzo) prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria, nel disciplinare le modalità di presentazione della domanda all'art. 7, 8 e 9, non contempla alcun onere di produrre la dichiarazione in capo all'RAGIONE_SOCIALE e pertanto la creditrice opposta aveva presentato la domanda sulla scorta delle prescrizioni regionali.
<<Il Tribunale ha premesso che il regolamento europeo è norma a portata generale, obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamRAGIONE_SOCIALE applicabile agli stati membri senza necessità di alcun apposito atto di recepimento interno, ma ha sottolineato che nessun addebito poteva essere mosso al soggetto danneggiato per non avere presentato l'autocertificazione, non richiesta dall'RAGIONE_SOCIALE preposto al controllo.
<<La norma dell'art. 6 del Regolamento mira certamRAGIONE_SOCIALE ad evitare che gli indennizzi siano concessi a soggetti non meritevoli secondo i criteri prescritti dal medesimo, ma la norma, che disciplina l'attività di controllo successivamRAGIONE_SOCIALE alla presentazione della domanda, prevede che l'autocertificazione sia richiesta prima della concessione dell'aiuto e nel caso in esame la certificazione non fu mai richiesta perché all'epoca la Regione, non aveva provveduto
all'adeguamento delle modalità di presentazione della domanda di indennizzo alla disciplina comunitaria, né era stato istituito il previsto RAGIONE_SOCIALE centrale degli aiuti ' de minimis '.
<<L'autocertificazione attiene alla fase del controllo e non è un presupposto per la concessione dell'indennizzo e pertanto non vi è motivo per disapplicare il regolamento RAGIONE_SOCIALE che non la prevedeva.
<<Si rileva infatti che il Regolamento CE 1408/2013 non individua la specifica natura dei singoli aiuti ai quali è destinato ad applicarsi e prevede anzi che esso si applichi anche agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore, purché soddisfino le condizioni da esso prescritte e che certamRAGIONE_SOCIALE non sono stati accordati previa esibizione di una autocertificazione.
<<L'indennità azionata dalla ricorrRAGIONE_SOCIALE non supera come tale la soglia de minimis prevista dall'art. 3 comma 2 del Regolamento solo se nell'arco di tre esercizi fiscali la stessa non abbia beneficiato di aiuti supplementari che, unitamRAGIONE_SOCIALE a quello summenzionato, superino la soglia de minimis .
<<Spettava dunque al giudice, adito per ottenere la liquidazione dell'indennità, verificare che l'importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi all'impresa del settore agricolo in Italia non superasse il limite massimo RAGIONE_SOCIALE fissato dall'art. 3 parag. 3 e dall'allegato del regolamento (vedi nella stessa materia Cass. civ. n° 16843/22, n° 33680/23).
<>.
§ 7. Per l’odierna adunanza parte resistRAGIONE_SOCIALE depositava nota difensiva, insistendo nell’accoglimento delle richieste formulate nel controricorso.
§ 8. Non risulta essere stata intimata la REGIONE MARCHE, che pure era stata parte di entrambi i gradi del giudizio di merito: ciò che, peraltro, è irrilevante, atteso il giudicato interno formatosi sulla sua carenza di legittimazione passiva.
§ 9. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione.
II. Normativa euro-unitaria.
§ 10. Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede:
-all’articolo 107 comma primo, che: <>;
all’art. 108 comma terzo, che: <>;
all’art. 108 comma quarto, che: <>
§ 11. In relazione all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, il Regolamento Ue n. 1408/2013 (entrato in vigore, secondo quanto previsto dal suo art. 8, dal 1° gennaio 2014) prevede:
al considerando n. 20, che: <>;
al considerando n. 21, che: <>;
all’articolo 3 comma 2, che: <>;
all’art. 6 comma 1, che: <>;
all’articolo 6 comma 2, che: <>.
III. Contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie.
§ 12. Sul piano RAGIONE_SOCIALE, la normativa europea è stata recepita:
a) con Legge 115/2015, che ha istituito il RAGIONE_SOCIALE degli
Aiuti ed ha previsto l’istituzione delle RAGIONE_SOCIALE (Sistema
Informativo Agricolo RAGIONE_SOCIALE); e b) con Decreto 31 maggio 2017, n. 115, che ha regolamentato il funzionamento di detto RAGIONE_SOCIALE.
§ 13. In precedenza, per quanto riguardo le aziende che operavano nel territorio della Regione Marche, la materia degli indennizzi alle Imprese danneggiate dalla fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato con delega alle Regioni, era regolata, in attuazione dell’art. 4 della legge RAGIONE_SOCIALE n. 157/1992, dell’art. 34 della legge RAGIONE_SOCIALE Marche n. 7/1995 e dal regolamento Regione Marche n. 1/2013.
§ 14. La legge RAGIONE_SOCIALE Marche n. 7/1995 (recante <<Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), all'art. 34 (in tema di <>), prevede (definendo con l’acronimo ATC gli RAGIONE_SOCIALE):
<<1. Ai sensi dell'articolo 19, commi 7 e 7 bis, gli ATC provvedono al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nelle zone di
ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aree di rispetto e nel territorio di caccia programmata.
<<2. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie e nelle zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari.
<<3. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare immediatamRAGIONE_SOCIALE i danni rispettivamRAGIONE_SOCIALE al comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia o al concessionario.
<<3 bis. È istituito presso la struttura organizzativa RAGIONE_SOCIALE competRAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale nel quale sono iscritte le somme che la Regione provvede a corrispondere ai soggetti coinvolti in incidenti stradali con esemplari di fauna selvatica diversi da quelli di cui alla legge RAGIONE_SOCIALE 20 febbraio 1995, n.17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi).
<<3 ter. Sono esclusi dall'indennizzo di cui al comma 3 bis gli incidenti avvenuti nelle aree affidate a soggetti diversi, quali le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e alla legge RAGIONE_SOCIALE 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali).
<<3 quater. La Giunta RAGIONE_SOCIALE determina le condizioni, i criteri e le modalità per accedere all'indennizzo di cui al comma 3 bis. Resta ferma la necessità del rilascio da parte dell'interessato di apposita dichiarazione di rinuncia a qualsiasi altra pretesa, precedRAGIONE_SOCIALE o successiva, ovvero a eventuale citazione in giudizio per il risarcimento dei medesimi danni.
<<3 quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli, valutati in euro 800.000,00 per l'anno 2018, si provvede con
le risorse iscritte a carico della Missione 16, Programma 2, dello stato di previsione della spesa.
<>.
§ 15. In attuazione del suddetto articolo è stato emanato il regolamento RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2013, n. 1 (abrogato dall’art. 13, regolamento RAGIONE_SOCIALE 10 giugno 2019, n. 3, ma vigRAGIONE_SOCIALE all’epoca dei fatti di causa), che, all’art. 7 (in tema di <>), prevedeva:
<<1. I soggetti interessati presentano la domanda di risarcimento, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, utilizzando esclusivamRAGIONE_SOCIALE la modulistica predisposta dalla Provincia o dall'ATC.
<<2.Fino all'esecuzione del sopralluogo è fatto obbligo al richiedRAGIONE_SOCIALE di astenersi dallo svolgimento di attività agricole sulle opere o sulle colture danneggiate. Nel caso in cui si verifichi un aggravamento del danno prima dell'esecuzione del sopralluogo, l'interessato è tenuto a integrare la domanda con l'ulteriore documentazione necessaria.
<<3. Nella domanda devono essere indicati, a pena di inammissibilità, come risultanti dal fascicolo RAGIONE_SOCIALEle:
i dati anagrafici o la ragione sociale del richiedRAGIONE_SOCIALE, accompagnati dal numero di partita IVA;
la dichiarazione di proprietà o di possesso e i riferimenti catastali dei fondi interessati;
l'entità della superficie per la quale è richiesto il sopralluogo;
il tipo di coltura od opera danneggiata;
la stima del quantitativo di prodotto perduto;
le indicazioni sulla causa del danno.
<<4. Il titolare dell'RAGIONE_SOCIALE o il legale rappresentante allega alla domanda i seguenti documenti:
planimetria attuale del fondo in cui è avvenuto il danno con indicazione in tinta di mappa della localizzazione del danno stesso;
fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedRAGIONE_SOCIALE in corso di validità debitamRAGIONE_SOCIALE sottoscritta;
certificato del medico veterinario dell'RAGIONE_SOCIALE, qualora il danno interessi il patrimonio costituito da allevamenti di animali di bassa corte;
in caso di danni a tartufaie, attestato di riconoscimento di tartufaia coltivata o controllata rilasciato dall'organo competRAGIONE_SOCIALE;
in caso di danneggiamento a vigneti soggetti a disciplinare di produzione, copia di denuncia delle uve presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedRAGIONE_SOCIALE;
dati e notizie relativi alla specie selvatica presumibilmRAGIONE_SOCIALE responsabile del danno.
<<5. Nel caso in cui i dati riportati nella domanda e negli allegati siano incompleti viene richiesta un'integrazione. Decorsi inutilmRAGIONE_SOCIALE quindici giorni dalla richiesta di integrazione documentale, la domanda si intende decaduta.
<<6.Fermi restando i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 1, i danni alla semina vanno dichiarati nel periodo compreso tra la semina e l'avvenuta emergenza della coltura e i danni alla produzione vanno dichiarati prima della raccolta del prodotto, eventualmRAGIONE_SOCIALE richiedendo l'effettuazione del sopralluogo con urgenza così come previsto al comma 7.
<<7.Nei casi in cui il richiedRAGIONE_SOCIALE ritenga che il sopralluogo per l'accertamento del danno debba essere espletato con urgenza, deve sempre specificarne nella domanda le ragioni.
Illustrazione dei motivi che inducono questa Corte a interrogarsi sull'interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché collegamento che esso stabilisce tra
dette disposizioni e la normativa RAGIONE_SOCIALE applicabile alla causa principale.
§ 16. La questione, che forma oggetto dei due motivi di ricorso a questa Corte, è se, nel 2014, l'RAGIONE_SOCIALE, operante nel territorio della Regione Marche, per poter beneficiare dell'indennizzo previsto per i danni cagionati dalla fauna selvatica alle proprie coltivazioni, doveva, a pena di improcedibilità della richiesta di indennizzo, presentare obbligatoriamRAGIONE_SOCIALE l'autocertificazione relativa ai contributi percepiti negli anni precedenti, nonostante l'RAGIONE_SOCIALE erogatore non la avesse richiesta e benché fosse rimasto accertato, sia pure soltanto in sede di controllo successivo e nel corso delle fasi di merito del presRAGIONE_SOCIALE giudizio, il non superamento della soglia massima degli aiuti di Stato prevista dal Regolamento.
Trattasi di questione di interpretazione nuova, che presenta un interesse generale per l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, e, d'altra parte, non può dirsi né che in materia sussista una giurisprudenza consolidata e neppure che la corretta interpretazione della norma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio; deve, quindi, escludersi la ricorrenza dell'ipotesi dell'esenzione del giudice RAGIONE_SOCIALE di ultima istanza dall'obbligo di rimettere la questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo l'elaborazione sviluppatasi nella giurisprudenza di questa: su cui, tra le ultime, Corte giust. (grande Camera) 6 ottobre 2021, in causa C-561/19, RAGIONE_SOCIALE e altro, in base alla quale il giudice RAGIONE_SOCIALE di ultima istanza deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o che la corretta
interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.
§ 17. All'epoca dei fatti (2014), sul piano interno, era applicabile il regolamento RAGIONE_SOCIALE Marche n. 1/2013 che, nel disciplinare le modalità di presentazione della domanda (art. 7), non prevedeva in capo all'RAGIONE_SOCIALE richiedRAGIONE_SOCIALE l'obbligo di produrre una autocertificazione come presupposto per ottenere il ristoro del danno da fauna selvatica.
Detta normativa RAGIONE_SOCIALE, invero, come ha rilevato il giudice di appello, <>, incombRAGIONE_SOCIALE questo che nel giudizio di merito è risultato essere stato assolto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Nel giudizio di merito è risultato altresì accertato che l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE territorialmRAGIONE_SOCIALE competRAGIONE_SOCIALE (quale soggetto delegato al pagamento) non ha posto in essere alcuna attività di controllo circa la sussistenza, in capo all’RAGIONE_SOCIALE, dei presupposti all’erogazione del ristoro richiesto (nell’ammontare di euro 1.000). In difetto di tale attività di controllo, secondo entrambi i giudici di merito, l’RAGIONE_SOCIALE non sarebbe stata obbligata a produrre alcuna certificazione relativa ad eventuali contributi percepiti nel triennio precedRAGIONE_SOCIALE.
§ 18. Sul piano euro-unitario, opera il regolamento n. 1408/2013, sopra richiamato nelle norme rilevanti in materia.
Secondo la normativa posta da tale regolamento, i danni (cagionati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole) sono indennizzabili secondo un tetto massimo di euro 15 mila computato su base triennale; e, se uno Stato membro ha istituito un RAGIONE_SOCIALE generale degli aiuti de minimis , la relativa banca dati potrà essere considerata affidabile dopo la maturazione di almeno un triennio, durante il quale l’attività di controllo dei soggetti preposti alla liquidazione dei danni richiede la collaborazione dell’impresa interessata mediante una
dichiarazione. Il tutto al fine di evitare ogni forma di pagamento indebito o eccedRAGIONE_SOCIALE, con conseguRAGIONE_SOCIALE esposizione dei soggetti coinvolti in responsabilità patrimoniali o danno erariale.
Il regolamento europeo, all’art. 3, non sembra prevedere direttamRAGIONE_SOCIALE che, tra i presupposti all’erogazione di detti aiuti, vi sia la produzione, in sede di istanza, di una certificazione da parte dell’impresa RAGIONE_SOCIALE richiedRAGIONE_SOCIALE.
A tale autocertificazione o dichiarazione il regolamento europeo sembra far riferimento soltanto nel successivo art. 6, che non disciplina la procedura per l’erogazione degli aiuti, ma (letto anche alla luce del considerando 20) impone allo Stato membro il dovere di controllo della sussistenza dei requisiti per l’ammissione all’erogazione in regime de minimis . Dunque, la produzione dell’autodichiarazione sembra subordinata ad una specifica richiesta da parte dello Stato, che ne ha il relativo onere nell’esercizio del potere di controllo.
Come è noto, il mancato rispetto delle regole del regime de minimis , oltre a comportare comprensibili ripercussioni sul mercato interno e su quello europeo, comporta conseguenze non soltanto per le imprese (che, se ricevono aiuti economici di entità superiore ai limiti stabiliti, possono essere soggette a sanzioni finanziarie, che variano in base alla gravità dell’infrazione e che possono includere il recupero degli aiuti illegali, con relativi interessi), ma anche per le autorità nazionali responsabili della concessione degli aiuti: sia perché, come è noto, la Commissione Europea il potere di avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non rispettano le normative europee in materia di aiuti di Stato, con conseguRAGIONE_SOCIALE pregiudizio della reputazione e dell’autorevolezza delle istituzioni nazionali coinvolte; sia perché ogni Stato membro è esposto alle azioni per violazioni della normativa eurounitaria.
§ 19. In buona sostanza, è indispensabile richiedere alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di interpretare quest’ultima circa la
obiettiva sussistenza, quale condizione o requisito per la stessa erogazione dell’aiuto di Stato de minimis , di una dichiarazione dell’impresa richiedRAGIONE_SOCIALE (almeno fino a quando – come accade nella specie – non sia divenuta operativa e, dopo un ulteriore triennio, affidabile, la banca dati disciplinata dal richiamato Regolamento) sul non superamento delle soglie massime di aiuti nel triennio precedRAGIONE_SOCIALE, a prescindere dalla circostanza che l’autorità RAGIONE_SOCIALE incaricata dalla erogazione non l’abbia richiesta all’impresa (in violazione degli obblighi in capo ad essa posti dal richiamato Regolamento) ed a prescindere dalla successiva verifica del non percepimento di aiuti di Stato in misura superiore alla soglia massima triennale consentita.
È, quindi, evidRAGIONE_SOCIALE la rilevanza della questione, dalla cui risoluzione in un senso o nell’altro dipende l’esito alternativo della definizione della lite; al contempo, la complessiva disposizione di diritto dell’Unione non è stata ancora oggetto di specifica interpretazione sotto lo specifico angolo visuale sopra evidenziato; e la corretta sua interpretazione in ordine ai profili sopra esposti non si impone affatto con un’evidenza tale da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.
§ 20. Per questi motivi, visto l’articolo 267 T.F.U.E., si chiede a codesta Corte di voler interpretare la normativa di cui al citato Regolamento Ue n. 1408/2013 alla luce della correlazione esistRAGIONE_SOCIALE tra:
l’art. 3, che istituisce il sistema degli Aiuti de minimis all’agricoltura con tetto triennale massimo di euro 15 mila;
l’art. 6, paragrafo 1, relativo alle formalità di controllo prodromiche e funzionali all’erogazione degli Aiuti;
l’art. 6, paragrafo 2, relativo al sistema di obbligatorietà dello scambio di informazioni tra impresa richiedRAGIONE_SOCIALE e pubblica amministrazione (RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nel sistema italiano) nel primo triennio finanziario successivo all’istituzione in ambito RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, si chiede a codesta Corte di dire:
1) se i menzionati articoli del regolamento n. 1408/2013, letti nel loro combinato disposto, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato Membro possa prevedere la concessione di Aiuti di Stato de minimis all’agricoltura ed erogarli, nel primo triennio successivo all’istituzione delle RAGIONE_SOCIALE dati in ambito RAGIONE_SOCIALE e comunque sino alla completa ed integrale tenuta delle stesse, in difetto di specifica dichiarazione dell’Impresa richiedRAGIONE_SOCIALE circa l’entità e la natura di ulteriori Aiuti di Stato percepiti nel triennio finanziario di riferimento;
e, in particolare, se, nel suddetto periodo temporale, la produzione di una autocertificazione relativa ad eventuali contributi percepiti nel triennio precedRAGIONE_SOCIALE costituisca un presupposto indispensabile della presentazione della domanda di indennizzo e della sussistenza del diritto a percepire l’aiuto di Stato, ovvero possa legittimamRAGIONE_SOCIALE intervenire anche solo in fase di controllo e, quindi, successivamRAGIONE_SOCIALE al percepimento del medesimo.
Nel caso in cui codesta Corte dia al quesito una risposta positiva, il giudice RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto applicare il regolamento europeo, e, disapplicando quello RAGIONE_SOCIALE, non avrebbe dovuto riconoscere all’RAGIONE_SOCIALE l’indennizzo richiesto, non avendo la stessa prodotto la suddetta autocertificazione (pur essendo risultato provato nel giudizio di merito che detta RAGIONE_SOCIALE non aveva beneficiato di aiuti di stato per importi superiori a quelli tassativamRAGIONE_SOCIALE imposti).
§ 21. Devono infine impartirsi le disposizioni per la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia e, contestualmRAGIONE_SOCIALE, per la sospensione del presRAGIONE_SOCIALE processo in attesa che quella si pronunci.
P. Q. M.
La Corte di cassazione, visto l ‘ art. 267, par. 3, TFUE,
-chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle questioni di interpretazione del diritto dell’Unione europea indicate al § 20 che precede;
dispone la sospensione del presRAGIONE_SOCIALE giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia;
dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria di questa Corte, alla Cancelleria della Corte di giustizia la presRAGIONE_SOCIALE ordinanza, nonché gli atti di causa rilevanti ai fini della decisione (di cui a separato indice), ai sensi dell ‘ art. 267 del Trattato sul funzionamento dell ‘ Unione europea e dell ‘ art. 105, paragrafo 1 del regolamento di procedura;
-riserva all’esito ogni altra determinazione . Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2024, nella camera di