Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22533 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22533 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ASSICURAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6694/2022 R.G. proposto da AZIENDA SOCIO SANITARIA RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME – BERGAMO , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, ra ppresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1048/2021 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, depositata il 12 agosto 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 16 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’A zienda Ospedaliera INDIRIZZO Bergamo (divenuta poi Azienda Socio Sanitaria Territoriale INDIRIZZO di Bergamo)
chiese al Tribunale di Bergamo di accertare l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE (in seguito, per varie vicende societarie, dapprima RAGIONE_SOCIALE ed infine RAGIONE_SOCIALE) all’obbligo, contrattualmente previsto nelle condizioni generali della polizza con la stessa compagnia stipulata, di fornire copertura assicurativa per i sinistri occorsi nel primo semestre del 2013, domandando altresì la condanna della convenuta alla esecuzione della prestazione assicurativa (ovvero alla gestione e presa in carico dei sinistri e a tutte le attività prodromiche), nonché al risarcimento del danno non patrimoniale provocato dalla condotta della convenuta di comunicazione a terzi dell’assenza di copertura .
Nel resistere, la società convenuta eccepì, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda attorea per difetto di interesse ad agire; propose, in via gradata, domanda riconvenzionale volta alla declaratoria di nullità del contratto (per difetto di causa o per indeterminatezza dell’oggetto) o di invalidità del medesimo per aggravamento del rischio dolosamente non comunicato, ravvisato nel trasferimento dell’attività sanitaria in altra e più ampia struttura e con numero di posti letto superiori e differenti modalità di lavoro.
A ll’esito del giudizio di prime cure , l’adito giudice rigettò la domanda per carenza di interesse ad agire.
Avverso detta sentenza interposero appello tutti i contraddittori: in via principale, l’ Azienda censurando la declaratoria di difetto di interesse ad agire; in via incidentale subordinata, la compagnia assicuratrice riproponendo la domanda di accertamento di nullità o invalidità del contratto.
In dichiarato (e parziale) accoglimento dell’impugnazione spiegata in via principale, la decisione in epigrafe indicata ha condannato la compagnia assicuratrice a fornire la garanzia assicurativa in relazione ai sinistri occorsi successivamente al 1° gennaio 2013 e sino alla
scadenza del contratto, condanna – però – espressamente condizionata al pagamento, da parte dell’Azienda, « del premio, aumentato in base al corrispondente aggravamento del rischio, nella misura che le parti pattuiranno in forza del principio di autonomia contrattuale ».
Ricorre per cassazione l’Azienda, affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE
Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia « violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e 2907 cod. civ. e nullità della sentenza ex art. 360 primo comma, num. 4, cod. proc. civ. , in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. , per essersi la Corte d’Appello pronunciata oltre i limiti del petitum di causa ».
Ad avviso di parte ricorrente, la sentenza impugnata è affetta da vizio di ultrapetizione nella parte in cui il Collegio ha ritenuto di emettere una sentenza di condanna all’adempimento condizionata al pagamento, da parte dell’assicurata, del premio, nonostante nessuna delle parti avesse formulato domande volte a far accertare o dichiarare la sussistenza di un’obbligazione condizionata .
Il secondo motivo prospetta « violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. in relazione all’articolo 2697 cod. civ. e agli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto controverso ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha implicitamente affermato, in assenza di prova e/o di adeguato accertamento istruttorio, la sussistenza delle condizioni per un ‘mutamento’ del rischio assicurativo ».
r.g. n. 6694/2022 Cons. est. NOME COGNOME
Deduce che, pur essendo l’aggravamento del rischio assicurativo circostanza oggetto di contestazione in giudizio (per aver l’Azienda sanitaria negato la stessa), la Corte territoriale, completamente mancando di prendere posizione sul punto (e, dunque, omettendo l’esame di un fatto decisivo), aveva, in totale assenza di motivazione, ritenuta accertata una situazione di mutamento delle condizioni di rischio, senza esplicitare i fondamenti del convincimento.
Il terzo motivo deduce « violazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1362 e ss. cod. proc. civ. , per avere la Corte d’Appello erroneamente interpretato e applicato l’art. 12 delle condizioni generali afferenti al contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro n. NUMERO_DOCUMENTO ».
Sostiene, in sintesi, che la clausola contrattuale indicata in rubrica non consentiva una condanna di adempimento condizionata, la quale, di fatto, legittimava una temporanea sospensione dell’onere di copertura e di gestione da parte della compagnia assicurativa.
Il quarto motivo lamenta « violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1226, 2059 e 2697 cod. civ. nonché dell’art. 96 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte d’Appello ha accertato la mala fede della compagnia e, ciononostante, rigettato la domanda di risarcimento per il danno all’immagine e per lite temera ria ».
Censura il rigetto delle istanze risarcitorie: in particolare, critica la omessa liquidazione in via equitativa del danno, pur risultando come accertata la verificazione di una condotta lesiva.
I primi due motivi – meritevoli di congiunta disamina, in quanto concernenti aspetti differenti ma intrinsecamente correlati della stessa questione – sono manifestamente fondati.
r.g. n. 6694/2022 Cons. est. NOME COGNOME
5.1. È doveroso precisare che la domanda dispiegata da ll’ odierna ricorrente era diretta alla condanna all’adempimento dell’obbligo assicurativo (e cioè a dire alla presa in carico, gestione e liquidazione) in relazione ai sinistri occorsi nel primo semestre dell’anno 2013 e denunciati entro il 31 dicembre 2013, previo accertamento della illegittimità del diniego e, quindi, dell’inesistenza della ragione a tanto giustificante addotta dalla compagnia assicuratrice (l’aggravamento del rischio determinato dal – o per meglio dire individuato dalla compagnia nel – trasferimento della sede ospedaliera, circostanza asseritamente taciuta in malafede dall’assicurato).
Onde decidere su tale domanda, la Corte d’appello ha :
(i) ritenuto la vicenda controversa regolata dalla clausola dettata dall’art. 12 del contratto, disciplina n te l’ipotesi del verificarsi in corso di rapporto di « variazioni che modificano il rischio »;
(ii) rilevato che la compagnia assicuratrice non aveva « elencato le circostanze dalle quali dovrebbe emergere la mancanza di buona fede in capo all’Azienda assicurata » ed anzi ravvisato la malafede della medesima compagnia poiché « nonostante fosse venuta a conoscenza sin dal 28 gennaio del mutamento di sede, non solo non ha richiesto all’Azienda alcuna informazione che potesse esserle utile al fine di valutare il rischio assicurato, ma il 18 febbraio ha accettato il pagamento del premio senza avanzare alcuna obiezione riguardo ad una volontà di rinegoziare il premio »;
(iii) concluso per la condanna della società assicuratrice « a fornire la garanzia assicurativa, ai sensi delle condizioni di polizza, per i sinistri occorsi successivamente al trasferimento della sede di ASST di Bergamo e sino alla scadenza del contratto, condizionata al pagamento, da parte dell’assicurata, del pre mio, aumentato in base al corrispondente aggravamento del rischio, nella misura che le parti pattuiranno in forza del principio di autonomia contrattuale ».
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5.2. Il descritto percorso argomentativo è viziato da un duplice errore, inficiante la premessa e la inferenza deduttiva.
Quanto al primo aspetto, l’applicabilità dell’art. 12 del contratto inter partes esige, quale indefettibile presupposto, la sussistenza di una « variazione che modifichi il rischio »: nella specie, l ‘ attribuzione di tale natura al mero trasferimento della sede dell’azienda sanitaria.
Si tratta di circostanza oggetto di contestazione tra le parti in lite e ad un tempo decisiva, dacché proprio l’inesistenza di un aggravamento del rischio correlato al (o nascente dal) mutamento della sede aziendale integrava fatto costitutivo della domanda (oltretutto, evidentemente incondizionata) di adempimento dell’obbligo assicurativo formulata dall’attore.
L’incidenza o meno del trasferimento della azienda ospedaliera sul rischio assicurato è, per sua natura, espressione di un apprezzamento valutativo: ma esso richiede una puntuale e specifica indagine sugli elementi fattuali a tal fine rilevanti e compiutamente identificati, una verifica cioè dell’idoneità delle mutate condizioni di esercizio dell’attività ospedaliera a determinare, sulla base di dati empirici e prognosi probabilistiche, un incremento del verificarsi degli eventi coperti dalla garanzia.
Un accertamento del genere risulta del tutto omesso nella pronuncia impugnata: ivi la qualificazione del mutamento di sede come variazione incidente sul rischio è postulata, quasi per implicito e a m o’ di assioma, senza la benché minima esplicazione del convincimento e senza alcuna illustrazione di elementi istruttori giustificanti lo stesso, nonostante la diffusa ed articolata diatriba sul punto tra i litiganti.
Risulta così concretato il vizio motivazionale denunciato con il secondo motivo di ricorso.
5.3. Del pari non conforme a diritto è poi, sulla scorta della evidenziata erronea premessa, l’irrogazione della condanna condizionata nei termini sopra riportati.
Sul presupposto della insussistenza di un aggravamento del rischio, l’Azienda ha giudizialmente invocato la condanna dell’assicuratrice all’adempimento dell’obbligo ex contractu assunto.
La condanna pronunciata in danno dell’assicuratrice, condizionata tuttavia all’esecuzione da parte dell’assicurato di una prestazione (il pagamento di un premio addizionale), oltretutto non ancorata ( nel quantum ) ad un parametro determinato, né (circa l’ an ) ad un evento oggettivo, bensì rimessa ad un ulteriore, meramente eventuale, accordo negoziale, realizza a tacer d’altro -l’attribuzione di un bene della vita diverso da quello richiesto, che era sic et simpliciter la fornitura dei servizi assicurativi oggetto dell’originaria pattuizione , senza gravame alcuno a carico della parte richiedente (e, per di più, alla singolare condizione di una successiva rinegoziazione con la controparte, ciò che è assai arduo configurare quale oggetto di una pronuncia in esito ad una lite giudiziale).
E tanto configura il denunciato vizio di ultrapetizione, per inosservanza del disposto dell’art. 112 del codice di rito.
Resta assorbito, stante la pregiudizialità delle doglianze accolte, l’esame del terzo e del quarto motivo di ricorso.
In definitiva, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame della controversia, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.
Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione