Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28461 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28461 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
sul ricorso 2719/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in Roma, alla INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE Liquidazione, in persona del curatore in carica, domiciliato per legge in Roma, alla INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME NOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME
– controricorrente –
nonché contro
Agenzia Delle RAGIONE_SOCIALE Riscossione; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, NOME,
– intimati – avverso la sentenza n. 459/2021 del TRIBUNALE di TRENTO, depositata il 26/07/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta, nella camera di consiglio del 26/09/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
rilevato che
la RAGIONE_SOCIALE propose, dinanzi al giudice RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione del Tribunale di Trento, una ulteriore istanza (la settima) di proroga del termine per il versamento del prezzo, di oltre due milioni di euro (Euro 2.153.000,00), quale aggiudicataria di un complesso immobiliare del quale era stata effettuata la vendita in danno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, successivamente dichiarata fallita;
l ‘ istanza venne rigettata dal giudice RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione del Tribunale di Trento;
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione agli atti esecutivi;
l ‘ opposizione venne rigettata dal Tribunale di Trento, con sentenza n. 459/2021 pubblicata il 26/07/2021;
avverso la sentenza in unico grado ricorre per cassazione con due motivi la RAGIONE_SOCIALE;
resistono con separati controricorsi il fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e la RAGIONE_SOCIALE;
l ‘ Agenzia RAGIONE_SOCIALE Riscossione, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME sono rimasti intimati;
per l ‘ adunanza camerale del 26/09/2023 la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che
il primo motivo di ricorso reca censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere il giudice di prime cure omesso di valutare le condizioni soggettive e oggettive invocate da parte attrice a giustificazione del mancato versamento del saldo del prezzo;
il motivo -se non inammissibile perché non riferito a fatti in senso fenomenico, secondo l’interpretazione costante di questa Corte -è infondato, in quanto il termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione è perentorio, come da tempo affermato da questa Corte (Cass. n. 32136 del 10/12/2019 Rv. 656506 -02, pure richiamata nella sentenza qui impugnata) e non risulta che fosse stata chiesta tempestivamente, dalla RAGIONE_SOCIALE, la revoca RAGIONE_SOCIALE ‘ aggiudicazione per sostanziale diversità del bene, in quanto occupato da terzi in forza di regolare contratto di locazione, sebbene ciò non risultasse dalla perizia di stima: e tanto a prescindere da un’ effettiva configurabilità, nella specie, di un ‘ ipotesi di aliud pro alio ;
il secondo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 587 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., avendo il giudice di prime cure confermato la perdita RAGIONE_SOCIALEa cauzione a titolo di multa, in assenza di accertamento di responsabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ aggiudicatario;
pure detto mezzo è infondato, in quanto la perdita RAGIONE_SOCIALEa cauzione è prevista dalla legge processuale quale automatica, senza che il giudice possa esercitare alcuna discrezionalità, come da tempo affermato da questa Corte (Cass. n. 713 del 16/01/2006 Rv. 587058 -01 e in precedenza Cass. n. 5506 del 08/04/2003 Rv. 561973 01), non essendovi margine di opinabilità nel sistema delineato dal codice di rito;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso è infondato; il ricorso è, pertanto, rigettato;
le spese di lite seguono la soccombenza RAGIONE_SOCIALEa ricorrente e sono liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente, come da dispositivo, tenuto conto del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia e RAGIONE_SOCIALE ‘ attività processuale espletata;
la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALEa
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito RAGIONE_SOCIALEa motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALEe parti controricorrenti, liquidate, in favore di ciascuna di esse, in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Corte di