Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6804 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6804 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24950/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
Fallimento del RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale di Potenza n. 1175/2020 depositato il 23/7/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’oggetto del giudizio è rappresentato dall’ impugnazione del decreto del Tribunale di Potenza, del 23/7/2020, notificato in data 29/7/2020, con il quale è stato respinto il reclamo ex art. 26 l.fall. nei confronti del provvedimento del G.D. che -in ottemperanza all’art. 177 disp. att. c.p.c. -aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE a pagare al Fallimento del RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 113.000 (data dalla differenza fra il prezzo COGNOMEa prima aggiudicazione pari ad euro 460.000, l’importo COGNOMEa cauzione già versata ed incamerata dalla procedura di euro 22.000 e il prezzo COGNOME‘aggiudicazione avvenuta a seguito del successivo esperimento di vendita, pari a euro 325.000).
Avverso tale provvedimento del Tribunale di Potenza l’ingiunta ha presentato ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico motivo.
Il Fallimento intimato si è costituito con controricorso, con il quale ha concluso per l’inammissibilità e comunque il rigetto COGNOME‘avversa impugnazione.
4 . E’ stata, quindi, fissata udienza camerale per il 13/2/2026, in vista COGNOMEa quale entrambe le parti hanno depositato memoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE si fonda su di un unico composito motivo che denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2922 c.c., 587 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. nonché del principio di correttezza e buona fede connaturato in tali norme, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. .
La tesi COGNOMEa ricorrente mira, in buona sostanza, a divaricare i presupposti per l’emissione del provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione e incameramento COGNOMEa cauzione, rispetto a quelli per l’emissione del provvedimento di cui all’art. 177 disp. att. c.p.c., al fine di sostenere che –
nel primo caso -il provvedimento sarebbe ‘automatico’, mentre nel secondo dovrebbe operare una valutazione più restrittiva, fondata sull’imputabilità o colpevolezza COGNOME‘inadempimento in capo all’aggiudicataria decaduta, che nella specie non sussisteva sulla scorta di alcune giustificazioni allegate davanti al giudice del merito.
1.1. Occorre premettere in diritto che l’incameramento COGNOMEa cauzione in caso di inadempienza COGNOME‘aggiudicatario, di cui all’art. 587 c.p.c., come pure la successiva irrogazione del provvedimento di cui all’art. 177 disp. att. c.p.c., sono istituti applicabili anche al sistema COGNOMEe vendite fallimentari, atteso l’analogo fondamento basato sulla pubblicità e trasparenza del procedimento, sulla effettività COGNOMEa gara e sulla tendenziale sicurezza COGNOME‘acquisto in esito all’esperimento positivo COGNOMEa vendita, principi che potrebbero essere messi in discussione (e con essi l’appetibilità di queste forme di allocazione sul mercato degli attivi concorsuali) laddove l’ordinamento ammettesse che chi si rende aggiudicatario possa, ad nutum, semplicemente mutare opinione sulla convenienza COGNOME‘acquisto o, per le più diverse ragioni soggettive, omettere il pagamento del saldo prezzo ed imporre, con esso, una nuova gara a prezzo base ribassato, con un inevitabile allungamento dei tempi e la frustrazione del principio di efficienza COGNOMEe vendite coattive.
Ciò è tanto vero che si è affermato (cfr. Cass. 9930/2005) che il decreto del tribunale fallimentare, che conferma il provvedimento con il quale il giudice delegato ha dichiarato la decadenza COGNOME‘aggiudicatario di un bene, per mancato versamento del prezzo nel termine stabilito, pronunciando altresì la perdita COGNOMEa cauzione, costituisce un atto di natura decisoria, in quanto incide su diritti soggettivi COGNOME‘assegnatario stesso, ed è, quindi, impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi COGNOME‘art. 111 Cost., confermando, pertanto, l’esperibilità dei menzionati rimedi a tutela COGNOME‘efficienza COGNOMEa liquidazione COGNOME‘attivo.
1.2. Sia l’incameramento COGNOMEa cauzione che il provvedimento di refusione
COGNOMEa perdita causata dall’aggiudicatario inadempiente ex art. 177 disp att. c.p.c. presuppongono un inadempimento oggettivo in capo all’aggiudicatario, essendo quest’ultimo tenuto a dimostrare, con onere a suo carico, che il mancato pagamento del saldo prezzo non costituisce inadempimento. Quello che diverge, naturalmente, è il momento cronologico in cui i due provvedimenti possono essere emessi, in quanto il primo ha carattere immediato, mentre il secondo può essere pronunciato solo una volta esperito il secondo procedimento di vendita e verificato che -in concreto -si sia verificato un danno per la procedura (o per il creditore esecutante nel caso di esecuzione individuale). Tale danno potrebbe, in ipotesi, mancare perché, ad esempio, la seconda asta ha permesso di ottenere un prezzo di aggiudicazione addirittura più alto rispetto al tentativo ‘abortito’ per il mancato pagamento del primo aggiudicatario; inoltre, al fine del calcolo si deve altresì tener conto COGNOME‘entità COGNOMEa cauzione già incamerata (così come risulta essere avvenuto nel caso in esame). In ciò risulta evidente che entrambi i provvedimenti (sia la decadenza con trattenimento COGNOMEa cauzione che il successivo provvedimento ex art. 177 disp. att. c.p.c.) presuppongono unicamente l’inadempimento oggettivo COGNOME‘aggiudicatario, non essendo necessario per l’emissione del secondo alcuna riprovevolezza ulteriore o colpe particolari; manca in effetti una natura sanzionatoria COGNOMEa norma, che è unicamente volta a ristabilire quell’equilibrio economico che il mancato versamento del saldo prezzo e la necessità di procedere ad un nuovo tentativo di vendita ha provocato.
Non a caso nel recente passato si è stabilito (vds. Cass. 19142/2006) che ove il soggetto che abbia presentato l’offerta più vantaggiosa, con il quale il curatore sia stato autorizzato a concludere la vendita, non rispetti la sua proposta, scattano non già le conseguenze di cui all’art. 1337 cod. civ. in tema di responsabilità contrattuale, ma quelle previste in materia di
procedura espropriativa dall’art. 587 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 177 disp. att. cod. proc. civ. (perdita COGNOMEa cauzione e, ove il prezzo derivante dal nuovo incanto sia inferiore, obbligo di pagare la differenza). Il ricorso a tale forma di autotutela resta legittimo in ogni caso, presumendosi l’imputabilità COGNOME‘inadempimento a carico COGNOME‘aggiudicatario, salva la prova contraria su quest’ultimo incombente (cfr. altresì Cass. 3405/2012).
1.3. Tanto premesso in diritto, il motivo risulta formulato in modo inammissibile sotto ogni profilo di doglianza se si ha riguardo alle giustificazioni che in concreto l’aggiudicatario ha allegato per giustificare il (pacifico) mancato versamento del saldo del prezzo:
-quanto alla dedotta presenza di irregolarità catastali o di amianto, occorre rilevare come tali aspetti risultino solo genericamente indicati e siano stati ritenuti indimostrati nella loro reale incidenza sulla funzionalità del bene staggito, con una valutazione del materiale probatorio che certamente non può essere nuovamente riesaminata in questo giudizio di legittimità;
-quanto alle difficoltà economiche connesse ad un preteso accertamento fiscale subito dall’aggiudicataria , le stesse appaiono, anche in via deduttiva e di principio, inidonee a giustificare il mancato pagamento del saldo prezzo; una simile giustificazione, infatti, fa riferimento a comportamenti che rientravano nella stessa sfera di dominabilità del debitore e che era suo onere fronteggiare tempestivamente (giacché per la prestazione di carattere monetario vale il principio genus numquam perit); peraltro le difficoltà prospettate finiscono per presupporre, a monte, un inadempimento o una irregolarità fiscale comunque riconducibile allo stesso aggiudicatario e non integrano, perciò, un caso di forza maggiore né il factum principis.
La motivazione del provvedimento impugnato risulta, perciò, conforme a diritto laddove ha richiamato l’applicabilità COGNOME‘art. 2922 c.c. anche alla
vendita in ambito fallimentare ed ha coerentemente osservato -con valutazione di carattere meritale in questa sede non ulteriormente sindacabile -che la mancanza di variazione catastale avrebbe prodotto unicamente conseguenze di carattere transitorio e non di definitiva inutilizzabilità del bene, mentre per la presenza di amianto ‘si tratterebbe di mere voci del tutto irrilevanti’, escludendo poi che la sopravvenienza di accertamenti fiscali costituisca causa sopravvenuta di impossibilità COGNOMEa prestazione o, tantomeno, di eccessiva onerosità sopravvenuta.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente ed in favore del controricorrente al pagamento COGNOMEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200# (di cui per anticipazioni Euro 200), oltre a spese generali ed accessori come per legge.
A i sensi COGNOME‘art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto COGNOMEa sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, COGNOME‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026 Il Presidente