Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30817 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30817 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6040/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio ed in qualità di eredi di COGNOME Ave, rappresentate e difese, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, domiciliate per legge in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione
-controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 1385/2019,
pubblicata in data 25 ottobre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
Fatti di causa
Con sentenza n. 106/2019 il Tribunale di Fermo rigettava l’opposizione proposta da NOME COGNOME conduttore dell’immobile ad uso commerciale sito in INDIRIZZO, in Porto San Giorgio avverso il decreto ingiuntivo, richiesto dalle locatrici NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il pagamento di quattro mensilità del canone di locazione e della maggiorazione del 30 per cento per ritardata consegna del locale, e dichiarava tardiva la domanda dell’opponente di scomputare dai canoni richiesti le somme sostenute per la realizzazione di opere straordinarie sull’immobile locato; in accoglimento della reconventio reconventionis di parte opposta, accertava che le locatrici avevano diritto di trattenere il deposito cauzionale ricevuto (pari ad euro 2.400,00) e condannava l’opponente al risarcimento dei danni eccedenti, quantificati in euro 6.000,00, in favore delle locatrici, disponendo lo svincolo delle somme depositate da NOME COGNOME a titolo di cauzione sul libretto aperto presso Banca Popolare di Ancona per euro 2.800,00.
Interposto gravame da NOME COGNOME, la Corte d’appello di Ancona ha parzialmente accolto l’appello, condannando le locatrici alla restituzione del deposito cauzionale e rigettando la domanda di risarcimento del danno dalle stesse avanzata.
In sintesi, per quel che ancora rileva in questa sede, avallando la decisione del Tribunale, i giudici di appello hanno riconosciuto la debenza della maggiorazione del 30 per cento sull’ultimo canone di locazione (mese di agosto) in favore delle locatrici, essendo il rilascio
dell’immobile avvenuto in data 1° settembre 2015 piuttosto che in data 3 agosto 2015 (data di conclusione del contratto), come espressamente previsto dal contratto di locazione, e, facendo riferimento alla clausola n. 8 del contratto di locazione, che regolamentava l’aggiornamento del canone, hanno rilevato che il comportamento del COGNOME, che aveva provveduto al pagamento dei canoni e della maggiorazione per adeguamento agli indici Istat, con evidente aumento del canone complessivo, lasciava presupporre l’avvenuta conoscenza, da parte dell’appellante, della richiesta di aggiornamento, avanzata dalle proprietarie dell’immobile , sulla base di fatti concludenti. Dando atto, inoltre, che la richiesta di ‹‹ deconto dei canoni per opere straordinarie ›› era stata formulata dal COGNOME soltanto con l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, ne hanno dichiarato la tardività a causa delle preclusioni e decadenze maturate.
Hanno, infine, respinto la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ritenendo non provati i requisiti della mala fede e della colpa grave, intesa come carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza.
NOME COGNOME ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassaz ione della decisione d’appello.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di eredi di NOME COGNOME, resistono con controricorso.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. La ricorrente ha pure depositato nota spese.
Ragioni della decisione
Esaminando preliminarmente l’eccezione svolta dalle parti resistenti, deve darsi atto della validità della procura speciale conferita per il ricorso per cassazione.
Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell ‘ art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall ‘ art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all ‘ atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall ‘ art. 1367 cod. civ. e dall ‘ art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all ‘ atto di produrre i suoi effetti. (Cass., sez. U, 09/12/2022, n. 36057).
Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui all ‘ art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell ‘ atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da
un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall ‘ altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest ‘ ultimo (Cass., sez. 3, 15/12/2022, n. 36827).
Con il primo motivo si denunzia ‹‹Violazione degli artt. 112 115 -116 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio allorché la sentenza ritiene aprioristicamente che nella disdetta inviata dal NOME il 3/2/2015 vi fosse contenuto un termine di preavviso preciso di mesi sei, da cui la penale del 30% sull’ultimo canone per il tardivo rilascio avvenuto in data 1/9/2015 ››.
Il ricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui conferma la condanna al pagamento della maggiorazione del 30 per cento sull’ultimo canone di locazione, perché basata sul presupposto, erroneo, che il preavviso della disdetta fosse stato di soli sei mesi, pur non esistendo alcuna prova in tal senso ed emergendo dagli atti soltanto che il conduttore aveva inviato la disdetta in data 3 febbraio 2015.
Con il secondo motivo, deducendo ‹‹Violazione e falsa applicazione degli artt. 32-79 l. n. 392/78 come sancito da Cass. Civ. n. 3014/12, nonché violazione del combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. da cui l’illegittimo diniego di restituzione degli aggiornamenti ISTAT versati››, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è illogica ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità nella parte in cui nega la restituzione degli aggiornamenti Istat sul presupposto che la relativa richiesta del locatore può anche desumersi da fatti concludenti ed evidenzia che, al contrario, la richiesta di aggiornamento deve essere espressa ed essere comunque provata. In difetto di tale richiesta, non dimostrata, assume il ricorrente di avere semplicemente eseguito in buona fede la clausola n. 8 del contratto di locazione, la quale, essendo affetta da nullità in quanto prevedeva l’aggiornamento automatico in violazione delle
norme evocate in rubrica, comportava la conseguente restituzione di quanto indebitamente percepito dalle locatrici.
4. Con il terzo motivo si prospetta ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. per carente motivazione della sentenza e nullità per omissione di pronunzia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., omesso esame dell’avvenuto pagamento dei canoni richiesti tramite i lavori straordinari effettuati dal conduttore NOME quale fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (e di esauriente istruttoria in I grado) e, comunque, violazione e falsa applicazione degli artt. 163 – 167 -183 c.p.c., ove ritiene tardiva e decaduta la richiesta del conduttore NOME di portare in deconto dei canoni richiesti tutte le opere straordinarie dallo stesso effettuate sull’immobile, siccome proposta con l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo (in prima udienza), ragione per cui tutte le prove raccolte a conferma dell’autorizzazione al deconto e dei lavori effettuati sarebbero inutilizzabili, rappresentando ex sé anche un omesso esame di tale fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e di esauriente istruttoria in I grado›› .
Il ricorrente ribadisce di avere sempre contestato il credito azionato in sede monitoria, adducendo di avere pagato quanto dovuto per poi successivamente spiegare che le quattro mensilità erano state pagate con i lavori straordinari; trattandosi di eccezione che non ampliava il contraddittorio, non si era in presenza di una domanda riconvenzionale soggetta a decadenza. I giudici di merito avevano quindi errato, dapprima qualificando la opposta compensazione come ‹‹ riconvenzionale ›› e poi ritenendola tardiva, senza valutare che essa costituiva mera eccezione difensiva volta a paralizzare la pretesa delle locatrici. Soggiunge che aveva chiesto lo scomputo dai canoni dei lavori straordinari in fase addirittura anteriore alla prima udienza
(ossia nell’apposita udienza fissata per la sospensione dell’esecutività del decreto ingiuntivo) e, quindi, ben prima della concessione dei termini ex art. 183 cod. proc. civ., nel rispetto dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12310 del 2015.
5. Con il quarto motivo si deduce ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. con omesso esame dell’accordo per il deconto dei canoni a seguito dei predetti lavori straordinari del conduttore NOME, da cui la mala fede delle NOME che hanno agito richiedendo canoni già pagati con tale fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e di esauriente istruttoria dinanzi al Giudice di I grado, nonché contraddittorietà della sentenza laddove riconosce l’effettuazione di tali lavori straordinari senza porli a deconto dei canoni come richiesto››.
Nel censurare la decisione d’appello nella parte in cui rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente assume che è palese la mala fede delle locatrici che avevano agito in giudizio richiedendo quattro mensilità di canoni che erano state già pagate con i lavori straordinari.
6. Il primo motivo è inammissibile.
Il ricorrente si limita a sostenere che la Corte territoriale avrebbe fondato il proprio convincimento sul presupposto, rilevat o d’ufficio, che il preavviso di rilascio ‹‹ fosse esattamente di mesi sei ›› ed adduce che, in realtà, agli atti di causa ‹‹ non esiste una disdetta con preavviso di sei mesi, ma solo che il conduttore NOME l’ha inviata in data 3/2/2015, ben potendo la stessa contenere un preavviso di mesi 6 e giorni 26 con il tempestivo rilascio avvenuto in data 1/9/2015, oppure un preavviso di mesi 7 oppure mesi 8 con un anticipato rilascio del NOME avvenuto come sopra ›› .
A supporto della doglianza il COGNOME si limita a richiamare il contratto, la disdetta ed altri documenti, omettendo, tuttavia, in
violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di trascrivere o riportarne, quanto meno nelle parti rilevanti, il contenuto, come pure di riportare il testo della clausola contrattuale con cui le parti avevano stabilito il termine di preavviso, ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la sua acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469).
Peraltro la censura, con cui si lamenta che non era stata fornita prova, da parte delle locatrici, che il preavviso inviato fosse effettivamente quello minimo di mesi sei, è, altresì, inammissibile, non avendo il ricorrente riportato se e in quali termini tale questione sia stata proposta alla Corte di merito, dovendosi evidenziare che la stessa non risulta compresa nelle doglianze formulate in appello, cosicché essa è affetta da novità, trattandosi di contestazione fatta valere per la prima volta in sede di legittimità (tra le altre, Cass., sez. 6 -3, 10/08/2017, n. 19988).
Il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
7.1. La censura di violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. è stata formulata senza rispettare i criteri enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. U, n. 20867 del 2020 e Cass. n. 26769 del 2018, che riprende Cass., sez. U, n. 16598 del 2016). Deve, invero, ribadirsi che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti
costitutivi ed eccezioni e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.
Allo stesso modo, sotto il profilo della pure dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., va rammentato che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione di detta norma (la quale sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass., sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).
7.2. Deve pure escludersi la violazione delle restanti diposizioni normative evocate in rubrica.
Varrà premettere che secondo i primi due commi dell’art. 32 della legge n. 392 del 1978, nel testo risultante dopo la sostituzione ad opera dell’art. 1, comma 9 -sexies , d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge n. 118 del 1985, ‹‹le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira››.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte l’aggiornamento Istat non opera in maniera automatica, ma presuppone una necessaria specifica richiesta del locatore, per cui è contraria al disposto normativo la clausola che preveda una richiesta preventiva dell’aggiornamento con effetto attributivo di tutte le variazioni ISTAT che interverranno nel corso del rapporto ovvero una richiesta successiva riferita ad anni diversi da quello immediatamente precedente. Ciò perché la richiesta di aggiornamento si pone come
condizione per il sorgere del relativo diritto ( ex multis , Cass., sez. 3, 07/10/2008, n. 24753; Cass., sez. 3, 07/02/2005, n. 2417; Cass., sez. 3, 07/10/2021, n. 27287), per cui il locatore stesso può pretendere il canone aggiornato solo dal momento di tale richiesta, senza che sia configurabile un suo diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati, e deve essere specifica.
È altrettanto vero, tuttavia, che la legge non prevede che tale richiesta debba rivestire una forma particolare. Si è avuto modo di affermare il principio secondo cui, in assenza di una prescrizione normativa che richieda una forma particolare, le parti, nell’esplicazione della loro autonomia contrattuale, sono libere di stabilire, a loro scelta, le modalità attuative della richiesta, prevista dal citato art. 32 della legge n. 392/78 -nel testo modificato dall ‘art. 1, comma 9sexies , della legge 118/1985 -per ottenere l’aumento del canone in dipendenza delle variazioni dell’indice I stat.
Pertanto, la richiesta può essere validamente formulata non solo verbalmente, ma anche implicitamente o per facta concludentia (Cass., sez. 3, 06/08/1992, n. 9351; Cass., sez. 3, 01/10/1994, n. 7982; Cass., sez. 3, 15/10/2002, n. 14655; Cass., sez. 3, 05/08/2004, n. 15034; Cass., sez. 3, 17/12/2010, n. 25645; Cass., sez. 3, 21/09/2012, n. 16068).
A siffatti criteri si è attenuta la Corte d’appello, avendo rilevato che l’avvenuto pagamento, da parte dell’odierno ricorrente, dei canoni (precedenti alle mensilità oggetto di contestazione) e della maggiorazione per adeguamento agli indici Istat, con evidente aumento del canone complessivo, lasciava presumere che il NOME avesse avuto contezza della volontà del locatore di ricevere il canone maggiorato comprensivo dell’aggiornamento Istat ed avesse compiuto la necessaria verifica in merito alla legittimità della richiesta, cosicché detta richiesta, effettuata mediante fatti
concludenti, doveva considerarsi pienamente valida ed efficace.
8. Anche il terzo motivo è in ammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in quanto si omette di riprodurre il tenore della domanda -eccezione di compensazione e di localizzare gli atti processuali sui quali si fonda (Cass., sez. U, 2019, n.34469/19, cit.), così non consentendo a questa Corte di valutare la doglianza sulla base del solo ricorso.
Peraltro, denunciando che sarebbe apparente la motivazione concernente un vizio di violazione di norma del procedimento, il motivo è, in ragione della rilevata violazione dell’art. 366, primo comma, cod., inidoneo a palesare perché il vizio non vi sarebbe stato.
In ogni caso, non ricorre, anzitutto, la dedotta carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, di ‘motivazione apparente’, di ‘contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili’, di ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’. Si è poi ulteriormente precisato dalla giuri sprudenza di legittimità che si può parlare di ‘motivazione apparente’ quando essa non renda ‘perce pibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice’ (Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 05/04/2016, n. 16599).
Si è anche chiarito che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza quando il giudice di merito ometta ivi di
indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., sez. 6-5, 07/04/2017, n. 9105); con l’ulteriore specificazione che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva (Cass., sez. 30/05/2019, n. 14762).
La grave anomalia motivazionale presa in esame dagli arresti sopra richiamati non è rinvenibile della decisione qui gravata, la quale, sebbene estremamente sintetica, illustra le ragioni sulle quali il giudice di merito ha poggiato il decisum .
Il giudice d’appello ha, invero, ritenuto tardiva la richiesta di ‹‹ autorizzazione al deconto dei canoni per opere straordinarie ›› sul rilievo che essa fosse stata formulata tardivamente con l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, in spregio alle preclusioni processuali che regolavano il rito ordinario con il quale il giudizio di opposizione era stato introdotto e a prescindere, quindi, dall’intervenuto mutamento del rito. La motivazione, condivisibile o meno, rende manifesto il percorso argomentativo seguito e non può, di conseguenza, ritenersi affetta dal vizio denunciato.
Deve, parimenti, escludersi il vizio ex art. 112 cod. proc. civ., dal momento che nella sentenza gravata vi è un’espressa pronuncia di rigetto del motivo d’appello, il che esclude l’omessa pronuncia, che è configurabile allorquando il giudice d’appello abbia totalmente mancato di pronunciarsi su una domanda o su una eccezione, tenuto conto che il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell’art. 112, cod. proc. civ., può dare luogo a due
diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione, ricorre un vizio di nullità della sentenza per error in procedendo , censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., mentre se il giudice si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione, potrà eventualmente ricorrere un vizio di motivazione, censurabile entro i ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., sez. 3, 17/07/2007, n. 15882; Cass., sez. 3, 11/05/2012, n. 7258).
9. Il quarto motivo è infondato.
Presupposto della condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ. è la totale soccombenza, con la conseguenza che non può farsi luogo all’applicazione della disposizione normativa quando tale requisito non sussista (Cass., sez. 1, 27/08/2013, n. 19583).
La soccombenza va valutata in relazione all’esito del giudizio d’appello, come si desume dal fatto che essa si aggiunge, secondo la previsione dell’art. 96 cod. proc. civ., alla condanna alle spese, la quale è correlata all’esito finale del giudizio.
Nel caso in esame le locatrici non sono risultate totalmente soccombenti in appello e, pertanto, la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ., avanzata dall’odierno ricorrente, non poteva essere accolta.
10. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione