Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6760 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6760 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 6639-2016 r.g. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE*, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO* giusta procura in calce al ricorso.
— ricorrente –
-contro-
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE*, in persona dei curatori p.t., rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla INDIRIZZO*, giusta procura in calce al controricorso.
-contro-ricorrente e ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE*, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO; rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME* giusta procura in calce al controricorso.
-controricorrente –
avverso il decreto n. 207 del 5.2.2016, emesso dal Tribunale di Napoli; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/1/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
Il giudice delegato al Fallimento della RAGIONE_RAGIONESOCIALE* accolse solo parzialmente le tre domande di ammissione al passivo avanzate da RAGIONE*RAGIONESOCIALE*, escludendo i crediti indicati negli estratti di ruolo ma relativi a cartelle di pagamento di cui l’agente della riscossione non aveva provato la notifica nonché i crediti per aggi e diritti di notifica maturati dopo la dichiarazione di fallimento e ammettendo al chirografo, anziché col privilegio di cui all’art. 2749 c.c. richiesto, i crediti maturati per i medesimi titoli anteriormente all’apertura del conc orso.
Il Tribunale di Napoli ha, a sua volta, accolto parzialmente l ‘opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE** contro il decreto di esecutività dello stato passivo.
2.1.Il giudice del merito, autorizzata l’opponente a chiamare in giudizio l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e rilevato che l’ente impositore, nel costituirsi in causa, aveva provato di aver notificato gli avvisi di addebito ad I.NE.CO in bonis , ha ritenuto superfluo pronunciare sulla questione -dibattuta fra le parti -‘ della necessità (della prova) della notifica delle cartelle esattoriali ‘ e ha ammesso al passivo RAGIONE_SOCIALE per gli ulteriori importi ‘ portati dagli avvisi ritualmente notificati, non impugnati dalla società poi fallita ‘, precisati poi nel solo dispositivo in € 558.239,00, al privilegio e in € 4.005,37 al chirografo.
Ha invece rigettato il motivo di opposizione col quale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato il mancato riconoscimento del privilegio sui crediti pretesi a titolo di aggio.
- Il decreto, pubblicato il 5.02.2016, è stato impugnato da RAGIONE_RAGIONESOCIALE* con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento di RAGIONE*RAGIONESOCIALE* e l’RAGIONE*RAGIONESOCIALE* hanno replicato con controricorso. Il Fallimento ha proposto anche ricorso incidentale per un motivo, resistito da controricorso del solo RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE**, e ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Col primo e col terzo motivo , declinati l’uno sotto il profilo della violazione di legge (in particolare, degli artt. 87, comma 2, e 88 del d.P.R. n. 602/73 e 19 d.lgs. 465/92 ), e l’altro sotto quello del vizio di motivazione, la ricorrente si duole della mancata ammissione dei crediti tributari richiesti con la terza domanda di insinuazione, che il G.D. aveva escluso per mancanza di prova della notifica delle relative cartelle. Rileva per un verso che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini del loro riconoscimento era sufficiente la produzione degli estratti del ruolo; lamenta, per l’altro, che il tribunale non abbia esaminato né pronunciato sulla questione, limitandosi a dare atto che era stata sollevata con l’opposizione.
I motivi sono inammissibili per un duplice ordine di ragioni.
2.1 In primo luogo va rilevato che il tribunale non si è espresso sulla questione perché l’ha ritenuta assorbita dall’avvenuta produzione da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE** degli avvisi notificati: ha infatti affermato che ‘… la produzione esime il collegio da ogni valutazione circa la necessità o meno ai fini dell’ammissione al passivo della notifica delle cartelle esattoriali ‘.
2.1.1.Questo passo della decisione non è stato censurato dalla ricorrente, che avrebbe invece dovuto dedurre l’erroneità/illogicità della dichiarazione di assorbimento, stante l’evidente confusione operata dal giudice fra crediti erariali (il cui pagamento è, per l’appunto, intimato al contribuente mediante la notifica delle cartelle) e crediti contributivi e denunciare un vizio di omessa pronuncia sul motivo di opposizione (e non certo sulla mera questione di diritto) col quale sostiene di aver lamentato la mancata ammissione dei primi (cfr. Cass. 11459/019).
2.1.2. Peraltro, anche nel caso in cui si potesse interpretare il terzo mezzo come volto, in senso lato, a contestare la statuizione di assorbimento e a
prospettare un error in procedendo, anziché un mero vizio di motivazione, la censura sarebbe inammissibile per difetto assoluto di specificità, posto che dal provvedimento impugnato non emerge quali crediti fossero stati esclusi dal G.D. né quali fossero i motivi di opposizione proposti da RAGIONE_RAGIONESOCIALE*, e che la ricorrente si è limitata ad affermare di aver insistito nell’atto di opposizione per l’ammissione dei crediti tributari asseritamente esclusi dal G.D., ma non ha allegato tale atto al ricorso né ne ha richiamato le conclusioni, così precludendo a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare se davvero il tribunale abbia omesso di pronunciare su una delle doglianze con esso avanzate o se invece, come sostenuto dal Fallimento controricorrente (e come sembra potersi desumere anche in base a un mero calcolo matematico, operato sulla scorta delle cifre indicate dalla stessa ricorrente nelle premesse del ricorso), nel confondere tributi e contributi, abbia finito con l’ammettere tutti i crediti ancora in contestazione oggetto della terza domanda.
3. Col secondo motivo RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE** deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 del d. lgs. n. 112/99, nonché dell’art. 2749 c.c., per aver il tribunale ritenuto che i crediti ad essa spettanti per compensi per l’attività di recupero vadano ammessi al chirografo e non al privilegio. Secondo la ricorrente l’aggio , interamente a carico del debitore nel caso di mancato pagamento del tributo iscritto a ruolo entro il 60° giorno dalla notifica della cartella, inerisce sin dall’origine, con vincolo non disgiungibile, al credito tributario, ponendosi in rapporto di accessorietà con lo stesso e venendo così assistito dall’identico titolo pref erenziale al soddisfacimento ad esso spettante.
3.1 Il motivo è infondato.
La tesi perorata dalla ricorrente si scontra infatti con il più recente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, condiviso dal collegio, che intende dargli continuità, secondo cui l’aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l’attività svolta su incarico e mandato dell’ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi “pro quota”) a carico del quale, a seconda delle
circostanze, è posto il pagamento: pertanto, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è quindi assistito dal relativo privilegio (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 24588 del 02/10/2019; Sez. 1, sentenza n. 25932 del 23/12/2015).
- Con l’unico motivo di ricorso incidentale il Fallimento lamenta, sotto i tre concorrenti profili della violazione dell’art. 2697 c.c., dell’ error in procedendo per violazione dell’art. 115 c.p.c. e del vizio di motivazione, che il tribunale abbia ammesso al passivo non solo il credito contributivo, a suo dire ammontante a soli 187.171,20 euro, ma anche il credito tributario richiesto da RAGIONE_RAGIONESOCIALE* con la terza domanda di insinuazione, omettendo di considerare che in sede di opposizione era stata data prova della notifica degli avvisi di addebito RAGIONE*RAGIONESOCIALE*, ma non anche delle cartelle esattoriali.
4.5 Il motivo è inammissibile per difetto di interesse del Fallimento all’esame della doglianza: invero, non essendo contestato dal ricorrente incidentale che RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE** abbia proposto opposizione anche per ottenere l’ammissione dei crediti tributari, il fatto che il tribunale abbia accolto anche per tale parte l’impugnazione , ma sulla scorta di una (presumibilmente) errata motivazione, è del tutto irrilevante, essendo la decisione comunque conforme a diritto in quanto, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, per l’ammissione dei crediti tributari al passivo fallimentare, è sufficiente la produzione dell ‘estratto del ruolo (v. Cass. Sez. U., sentenza n. 33408 del 11/11/2021; Sez. 1, ordinanza n. 14693 del 13/06/2017).
Le spese del giudizio di legittimità fra ricorrente principale e ricorrente incidentale vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Non v’è luogo alla liquidazione delle spese fra le predette parti e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE**, che , all’evidenza, non è destinatario di alcuna domanda e si è inutilmente costituito in giudizio, ancorché ricorso e controricorso gli siano stati notificati ai soli fini della litis denuntiatio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello di cui al comma 1bis dello stesso articolo 13 se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2024 La Presidente