Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31351 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26476-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 26476/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 17/10/2024
CC
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 451/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/03/2019 R.G.N. 645/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 4.3.2009, in parziale riforma di sentenza del tribunale di Como, la corte d’appello di Milano ha accertato il diritto della società in epigrafe alle agevolazioni ex articolo 1 quater decreto legge 688 dell’85, convertito in legge 11 dell’86, ed ha dichiarato non dovute le somme di cui all’avviso d’addebito inviato dall’Inps.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto applicabile il beneficio a società operante a Campione d’Italia per dipendenti retribuiti in franchi svizzeri anche se non vi era una pattuizione relativa, e però il pagamento di fatto non occasionale era fatto in questa forma con quella valuta.
Avverso tale sentenza ricorre all’Inps per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste la società con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 1 quater suddetto e dell’articolo 5 comma 8 decreto legge 536 dell’87, per non avere la corte territoriale accertato l’aliquota della riduzione della contribuzione che è legata alla variazione dei tassi di cambio, limitandosi a dire che l’onere della prova compete all’ente.
Occorre premettere che nel caso è pacifico che i lavoratori sono stati retribuiti in franchi svizzeri, a seguito della
conversione, nella corrispondente moneta e al relativo tasso di cambio, della retribuzione, originariamente fissata in euro, e che il valore della retribuzione oraria, come determinato in certo momento storico per effetto dell’operazione di conversione, è stato utilizzato per le retribuzioni mensili successive, a prescindere dalle successive oscillazioni del tasso di cambio.
Ciò posto, la corte territoriale ha rilevato che il pagamento in franchi si collega all’assunzione da parte del datore di lavoro del rischio delle variazioni di cambio tra le due monete.
In tale contesto, l’INPS pone il problema della riduzione dell’aliquota contributiva, che rimane legata al tasso di cambio di cui all’ultimo trimestre precedente, con la conseguenza che l’applicazione del beneficio è incisa dalle dette variazioni.
Secondo l’INPS, era onere del contribuente, che intendeva fruire del beneficio contributivo, nel caso pacificamente spettante (non essendo sollevata questione sul punto dal ricorrente, sicché non si pongono in questa sede i problemi enucleati da Sez. L, Ordinanza n. 15799 del 2023), dimostrare la mancata variazione dell’aliquota rispetto al momento iniziale di insorgenza del debito contributivo.
Il motivo è inammissibile.
Da un lato, infatti, la questione non risulta affatto proposta dall’INPS nei gradi precedenti e non è stata esaminata dalla sentenza impugnata.
A partire dal verbale di accertamento in poi non risulta alcuna questione posta in essere in ordine alla quantificazione dell’agevolazione contributiva; l’oggetto del contendere è infatti sempre stato solo l’accertamento dei presupposti della agevolazione.
Dall’altro lato, l’INPS non individua l’aliquota inizialmente spettante all’impresa né allega eventuali variazioni della
stessa, ponendo solo un problema astratto (e dunque non dimostrando la decisività del motivo nella specie).
Infine, deve rilevarsi che la pretesa all’origine della controversia è quella contenuta dall’INPS nell’avviso di addebito con il quale chiede la contribuzione senza il beneficio in questione, sicché, una volta che è riconosciuta la spettanza del beneficio a decorrere da una certa data con riferimento ad una data aliquota ed ad un dato tasso di cambio, è l’INPS creditore che deve dimostrare l’incidenza sul beneficio di eventuali fatti sopravvenuti quali la variazione dei tassi di cambio e di conseguenza delle -eventualmente maggiorialiquote contributive applicabili.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024.
La Presidente NOME COGNOME