Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7879 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 7879 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10778/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME , COGNOME NOME , COGNOME NOME , COGNOME NOME NOME COGNOME NOME
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ANCONA n. 415/2017 depositata il 23/02/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.G. 10778/17
Rilevato che:
Con sentenza del 23.2.2017 n. 415, la Corte d’appello di Ancona accoglieva l’appello dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a vverso la sentenza del tribunale di Ancona che aveva accolto la domanda di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE volta a chiedere l’accertamento negativo dell’obbligo contributivo preteso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per un importo complessivo di € 33.438,00 a titolo di contributi previdenziali e accessori, dichiarando la legittimità degli sgravi contributivi previsti dall’art. 8 della legge n. 223/91 goduti dalla società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con conseguente insussistenza della pretesa dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di cui al verbale di accertamento del 27 ma rzo 2013. Nella specie, il tribunale ha ritenuto che l’odierna società opponente fosse del tutto nuova, perché in sede ispettiva non era emerso un assetto proprietario coincidente con la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (società da cui provenivano i lavoratori).
La Cor te d’appello, da parte sua, a sostegno dell’accoglimento del gravame, per quanto ancora d’interesse, ha ravvisato una sostanziale continuità di attività commerciale (nel settore dei servizi) tra le due imprese, alla luce di tutte le risultanze probatorie anche testimoniali. Inoltre, la medesima Corte ha evidenziato che i lavoratori, la cui contribuzione previdenziale è oggetto di controversia, erano stati assunti dalle liste di mobilità entro il semestre dal licenziamento, per cui sull’assunto che questi ul timi fossero stabilmente inseriti nel ramo d’azienda ceduto, passato in subaffitto alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, essi avevano ciascuno diritto alla precedenza nell’assunzione a norma dell’art. 8 comma 1 della
legge n. 223/91 e trattandosi, nella specie, di assunzione collegata al diritto di precedenza non era possibile ravvisare nella loro assunzione la creazione di nuovi posti di lavoro. Pertanto, nel caso in esame, non c’era titolo per la fruizione delle agevolazioni attribuite ai datori di lavoro, previste quando questi ultimi, senza esservi obbligati, procedano a nuove assunzioni attingendo dalle liste di mobilità, che è l’unico caso in cui l’a ssunzione di personale genera un reale incremento occupazionale, mentre invece non ha rilevanza decisiva l’eventuale intento elusivo ovvero la preordinazione dell’operazione alla indebita percezione delle agevolazioni contributive.
Avverso la sentenza del la Corte d’appello, la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discissione tra le parti, in relazione all’eccepita violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., non essendosi il Collegio d’appello espresso sul motivo di gravame relativo al difetto di specificità dei motivi d’appello.
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativamente all’eccepito difetto di prova della pretesa contributiva con riferimento agli artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché illegittimamente la Corte d’appello aveva ritenuto provata la pretesa contributiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, s ulla base delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, senza ammettere le altre istanze istruttorie avanzate dalla società.
Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 8 della
legge n. 223/91, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che il trasferimento del ramo d’azienda esclude ex se l’agevolazione contributiva.
Il primo motivo -impropriamente e inammissibilmente formulato in riferimento all’art. 360, n. 5, c.p.c. anziché ex art. 360, n. 4, c.p.c. -comunque è anche inammissibile per difetto di specificità, perché la società ricorrente non ha trascritto in ricorso, neanche nelle parti essenziali e d’interesse, sia la sentenza di primo grado che l’atto di appello dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (né lo ha ‘localizzato’), violando il tal modo il principio di autosufficienza (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.) che deve caratterizzare il ricorso per cassazione, così da non mettere questa Corte in condizione di verificare la fondatezza della censura. Il secondo motivo è, in via preliminare, inammissibile, perché non sussistono i presupposti dell’omesso esame di un fatto decisivo secondo l’attuale formulazione dell’art. 360 pr imo comma n. 5 c.p.c., che riguarda i fatti storici principali o secondari la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che nella specie non sono stati indicati, e tali fatti non sono certamente assimilabili alle valutazioni sul materiale istruttorio (cfr. Cass. n. 2268/22) che sono discrezionali e di competenza esclusiva del giudice del merito. Nel merito la doglianza è, comunque, inammissibile in quanto la Corte territoriale ha valutato approfonditamente le risultanze istruttorie selezionando discrezionalmente quelle poste a fondamento del decisum , attraverso le quali ha accertato che la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE costituivano sostanzialmente una unica azienda in senso oggettivo, circostanza dirimente al fine di escludere il diritto alla fruizione dei benefici contributivi oggetto di causa. E, come è noto, la materia di governo del materiale probatorio compete al giudice del merito che è libero di scegliere le risultanze istruttorie ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione e di dare liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei
mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. SS.UU. 5802 /1998 e 24148/2013; Cass. 18119/2008, 1014/2006, 15355/2004, 1892/2002). L’esito della relativa valutazione è censurabile in cassazione solo se si traduca di una delle situazioni patologiche per le quali la motivazione della sentenza risulti non conforme al ‘minimo costituzionale’ ai sensi dell’art. 360 , n. 5, c.p.c. ma una simile situazione qui non si verifica e neppure viene dedotta.
Il terzo motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, autonomamente in grado di sorreggere il decisum secondo cui era ravvisabile una sostanziale continuità di attività commerciale tra le due imprese, sulla base di tutti gli indici rivelatori enumerati alla p. 5 della sentenza, in virtù dei quali non vi era soluzione di continuità nell’attività del ramo di azienda ceduto, per cui la fattispecie ricadeva nell’ambito della ‘medesima azienda’ con l’attivazione del diritto di precedenza in capo agli ex dipendenti dell’azienda ceduta, già organicamente inseriti, al tempo del licenziamento, nell’articolazione funzionalmente autonoma, identificata come tale dalla cedente e dalla cessionaria al momento del trasferimento.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto indicato in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la società ricorrente a pagare all’RAGIONE_SOCIALE le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove
dov uto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.2.23.