Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1230 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1230 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17576-2020 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrenti- ricorrenti incidentali nonché contro
R.G.N. 17576/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 13/11/2024
CC
RAGIONE_SOCIALE – già RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 1147/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 22/11/2019 R.G.N. 1118/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Brindisi in accoglimento dell’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso gli avvisi di addebito n. 359 2013 0003781912000 (notificato il 1.2.2014, relativo al terzo trimestre dell’anno 2006 con scadenza il 16.12.2007 e recante l’importo di € 2.336, 32) e n. 359 2014 0000010438000 (notificato il11.3.2014 relativo al secondo trimestre 2007, con scadenza il 16 dicembre 2007, e recante l’importo di € 5.201,91) dichiarò prescritti i crediti per essere decorso il termine di cinque anni dalla data di scadenza della presentazione dei modelli DMAG.
La Corte di appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame dell’INPS – individuata la decorrenza del termine di prescrizione dal giorno successivo alla data di scadenza del termine fissato per il pagamento dei contributi (nello specifico il giorno 16 del mese di scadenza) ed esaminati gli atti interruttivi ritualmente depositati in giudizio – ha invece ritenuto che si fossero prescritti i soli crediti riportati nell’avviso di addebito n. 359 2014 0000010438000 e che fossero dovute invece le somm e di cui all’avviso n. 359 2013 0003781912000 .
2.1. Il giudice di appello ha ritenuto che i contributi previdenziali avrebbero dovuto essere calcolati sulla base dell’Accordo di riallineamento del 2005 (€ 5.24 l’ora per il livello I parametro 130) e sulla base di un orario ordinario di lavoro in applicazione dell’art. 5 del d.l. n. 510 del 1996 convertito con la legge n 608 del 1996 che al quinto comma consente una sola variazione ai
programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici a prescindere dalla tipologia dell’unica modifica o variazione dell’originario accordo o programma di riallineamento, ed anche a prescindere dall’avallo delle organizzazioni sindacali.
2.2. Conseguentemente ha ritenuto che con l’accordo del 2004 si fosse effettuata una, non consentita, seconda variazione (la prima era quella realizzata con l’accordo provinciale del 18 dicembre 2000) dell’accordo di riallineamento del 1996. Ugualmente non consentita anche nel concorso di accordi sindacali di proroga o di sospensione.
2.3. Ha chiarito che le agevolazioni contributive sono subordinate all’erogazione di una retribuzione non inferiore a quella dovuta secondo i contratti collettivi di settore trattandosi di beneficio previsto in favore dei datori di lavoro che applicano i contratti collettivi ed erogano retribuzioni non inferiori ai minimi.
2.4. Ha infine osservato che nessuna deroga alla decadenza dallo sgravio era stata prevista per il caso di regolarizzazione da parte del datore di lavoro che, peraltro, nella specie non era neppure intervenuta essendovi stato un accertamento d’ufficio della debenza delle somme.
Per la cassazione della sentenza ricorre NOME COGNOME che articola tre motivi ai quali resiste l’Inps con controricorso e propone ricorso incidentale tardivo affidato a due motivi. Il ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO CHE
Il ricorso principale
4.1. Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 Cost., 1 d.l. n. 2 del 2006, 20 d.lgs. 375 del 1993, 1 l. n 389 del 1989, art. 5 comma 4 d.l. 510 del 1996, art. 28 c.c.n.l. 1.7.2002, 28 c.c.n.l. 6.7.2006, 19 c.l.p. provincia Brindisi del 20.9.2004, delibera CIPE n. 42 del 2000 e art. 115
c.p.c.. Ad avviso del ricorrente erra la corte nel ritenere che le agevolazioni siano subordinate alla presentazione di una domanda e non invece all’esistenza dei requisiti oggettivi per beneficiarne. Inoltre, ancora errata sarebbe la decisione che ancora i benefici alla erogazione di retribuzioni non inferiori a quelle dovute in base ai c.c.n.l. ignorando la scissione tra rapporto retributivo e contributivo estesa al settore agricolo oggetto di agevolazioni. In estrema sintesi ritiene che l’Inps avrebbe dovuto rideterminare la base imponibile e comunque calcolare i contributi con le agevolazioni previste per le zone svantaggiate.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 10,14,27,30 40 e 45 c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti 6 luglio 2006, dell’art 3 del C.P.L. per la provincia di Brindisi 29.10.1994, degli artt. 3 e 16 d.lgs. n. 66 del 2003, delle direttive comunitarie n. 93/104/CE e n. 2000/34/CE, d.m.28.12.1995 art. 5, comma 4 del d.l. n. 510 del 1996 e dell’art. 115 c.p.c. nella parte in cui era stato riconosciuto il diritto dell’INPS a calcolare la contribuzione sulla base del salario giornaliero riferito a 6,50 ore piuttosto che a quello effettivamente svolto in azienda (pari a 5 ore giornaliere).
Il primo motivo di ricorso è infondato.
5.1. quadro normativo va così ricostruito:
-a) L’articolo 01 d.l. 10 gennaio 2006 n.2, conv. convertito, con modif. dalla l. 11 marzo 2006, n. 81, al comma 2, ha confermato per il triennio 2006/2008 le agevolazioni contributive già previste dall’ articolo 9 l. 11 marzo 1988 n. 67 in favore dei datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate e le ha determinate in una riduzione della contribuzione del 68%;
-b) l’art. 5 del d.l. n. 510 del 1996 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 608 del 1996 -ha introdotto l’istituto
del cd . «riallineamento retributivo e contributivo», prevedendo la stipula, nelle zone svantaggiate del territorio nazionale, di accordi provinciali per il progressivo adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori agli importi determinati dal C.C.N.L.
c) Il riallineamento contributivo è previsto dal comma 4 del suddetto articolo 5. A tenore della norma, per le imprese che aderiscono agli accordi di riallineamento provinciali la retribuzione di riferimento per il calcolo dei contributi è quella fissata dal contratto di riallineamento (purché non inferiore ad una data percentuale del minimale contributivo); la norma prevede che detta disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme «relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva» di cui al combinato disposto degli articoli 1 -(comma 1) -e 6 -(commi 9 lett. a,b,c ed 11) -d.l. n. 338/1989. Le norme richiamate sono quelle che stabiliscono la base di calcolo dei contributi (art.1) e le condizioni per ottenere riduzioni contributive (art. 6). In particolare, tra tali condizioni vi è il pagamento di retribuzioni non inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva (condizione poi estesa, dall’art. 20, co.2, d.lgs. n. 375/1993, alla fruizione di tutte le agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo; cfr. Cass. 2 maggio 2024 n. 11762). In sostanza, il comma 4 dell’art. 5 d.l. n. 510/1996 stabilisce che: la base contributiva è la retribuzione di cui all’accordo di riallineamento; il pagamento di tale retribuzione fa ritenere verificata anche la condizione di accesso ai benefici contributivi.
-d) il successivo comma 5 dell’articolo 5 ammette una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, limitatamente ai tempi e alle percentuali fissate dagli accordi provinciali.
5.1. Questo essendo il quadro normativo, è infondata la tesi della parte ricorrente secondo cui la eventuale nullità dell’accordo di riallineamento avrebbe rilievo soltanto ai fini della determinazione della base contributiva e non anche ai fini dell’accesso alle riduzioni contributive.
5.2. I due aspetti sono considerati congiuntamente ed in modo inscindibile dal comma 4 dell’articolo 5, che si riferisce sia alla «corresponsione retributiva» che alla «determinazione contributiva»; pertanto, se l’accordo provinciale non è valido ai fini della «determinazione contributiva», egualmente non può operare per la applicazione delle norme che prevedono la «corresponsione retributiva» come condizione di accesso agli sgravi.
5.3. Ne deriva la infondatezza del motivo di ricorso, anche a prescindere dalla necessità della domanda amministrativa al fine del godimento delle riduzioni contributive.
Anche il secondo motivo del ricorso principale non può trovare accoglimento.
6.1. Il motivo, anche a voler tralasciare i profili di inammissibilità connessi al mancato deposito dei documenti elencati in calce al ricorso alle lettere a) e b), è comunque infondato.
6.2 . Questa Corte nell’esaminare un caso analogo (cfr. Cass 23613 del 2021) ha rammentato che il richiamo all’orario ordinario di lavoro indicato dal contratto collettivo ai fini del calcolo del minimale contributivo costituisce un parametro legale indisponibile e l’orario di lavoro su cui si parametra il minimale contributivo (per quanto sopra detto di 39 ore) e la disciplina dei non tollera decrementi retributivi neanche derivanti da riduzioni di orario di lavoro pattuiti tra le parti del rapporto di lavoro, mentre, nel caso di specie, si pretende, attraverso la riduzione in termini d’orario,
di incidere sul calcolo della contribuzione senza neanche allegare la concreta sussistenza di contratti part-time e basando l’assunto su di una interpretazione delle previsioni del c.c.n.l. del 6.7.2006 ( riportati ed allegati solo per stralci) che implica l’applicazione di disposizioni transitorie applicabili a concrete e storicamente realizzate situazioni di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata.
6.3. Peraltro, gli accordi erano comunque invalidi. Come ritenuto da questa Corte (cfr. Cass. 24365 del 2023) ‘l’accertata illegittimità dell’applicazione di un contratto di riallineamento retributivo ai fini del conseguimento di sgravi contributivi integra u n’ipotesi di evasione del pagamento dei contributi dovuti, in assenza di una prova della sussistenza del diritto alla fruizione dei suddetti sgravi da parte del soggetto interessato ad avvalersene’ e ‘la rilevata insussistenza del diritto al conseguimento di tali sgravi legittimava la revoca del relativo beneficio indebitamente usufruito’ (cfr anche Cass. n. 28292 del 2019).
Il terzo motivo di ricorso con il quale si denuncia la violazione falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte di merito compensato per metà le spese del doppio grado di giudizio e si sostiene che le spese avrebbero dovuto essere compensate per intero, atteso che la parte è risultata parzialmente vittoriosa e non già soccombente, è infondato.
7.1. L a valutazione dell’esito complessivo della lite che ha visto solo in parte vittoriosa la parte opponente costituisce una ragione di compensazione e la condanna a pagarne la metà è coerente con l’accoglimento di un solo capo di domanda essendo stato ritenuto infondato l’altro . Le sezioni unite nella pronuncia n. 3206/2022 hanno chiarito che l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza. Questa è
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o, come nella specie, in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi. Coerentemente, dunque, nel caso in esame è stata disposta la parziale compensazione e la condanna della parte, che non è interamente vittoriosa, al pagamento delle spese processuali in favore della parte (l’Inps) che è solo parzialmente soccombente.
Ricorso incidentale.
8.1. Con il primo motivo è investito il capo della decisione che ha ritenuto maturata la prescrizione su una delle due annualità. L’Inps ritiene che la Corte sarebbe incorsa nell’omesso esame di un fatto decisivo avendo trascurato di considerare che con lettera di costituzione in mora del 9.10.2012 la prescrizione, che si sarebbe compiuta il 16.12.2012, era stata tempestivamente interrotta.
8.2. La censura è inammissibile. Nel suo ricorso, infatti, l ‘Inps trascura di riprodurre anche solo per sintesi il contenuto dell’atto con il quale assume di aver tempestivamente interrotto la prescrizione, il che rende generico il motivo. Né, peraltro, nel ricorso è chiarito esattamente dove nel fascicolo è rinvenibile il documento che ci si limita a dedurre che sarebbe stato allegato alla memoria di primo grado.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato essendo, analogamente a quanto detto con riguardo alla censura formulata nel ricorso principale sul capo delle spese, rispettato il principio della soccombenza essendo la compensazione parziale giustificata dall’esito della lite.
In conclusione entrambi i ricorsi, principale e incidentale, sono rigettati. L’esito del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto Così deciso in Roma il 13 novembre 2024