Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1230 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1230 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17576-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti- ricorrenti incidentali nonché contro
R.G.N. 17576/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/11/2024
CC
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 1147/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 22/11/2019 R.G.N. 1118/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Brindisi in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione proposta da NOME COGNOME avverso gli avvisi di addebito n. 359 2013 0003781912000 (notificato il 1.2.2014, relativo al terzo trimestre RAGIONE_SOCIALE‘anno 2006 con scadenza il 16.12.2007 e recante l’importo di € 2.336, 32) e n. 359 2014 0000010438000 (notificato il11.3.2014 relativo al secondo trimestre 2007, con scadenza il 16 dicembre 2007, e recante l’importo di € 5.201,91) dichiarò prescritti i crediti per essere decorso il termine di cinque anni dalla data di scadenza RAGIONE_SOCIALEa presentazione dei moRAGIONE_SOCIALEi TARGA_VEICOLO.
La Corte di appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – individuata la decorrenza del termine di prescrizione dal giorno successivo alla data di scadenza del termine fissato per il pagamento dei contributi (nello specifico il giorno 16 del mese di scadenza) ed esaminati gli atti interruttivi ritualmente depositati in giudizio – ha invece ritenuto che si fossero prescritti i soli crediti riportati nell’avviso di addebito n. 359 2014 0000010438000 e che fossero dovute invece le somm e di cui all’avviso n. 359 2013 0003781912000 .
2.1. Il giudice di appello ha ritenuto che i contributi previdenziali avrebbero dovuto essere calcolati sulla base RAGIONE_SOCIALE‘Accordo di riallineamento del 2005 (€ 5.24 l’ora per il livello I parametro 130) e sulla base di un orario ordinario di lavoro in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del d.l. n. 510 del 1996 convertito con la legge n 608 del 1996 che al quinto comma consente una sola variazione ai
programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici a prescindere dalla tipologia RAGIONE_SOCIALE‘unica modifica o variazione RAGIONE_SOCIALE‘originario accordo o programma di riallineamento, ed anche a prescindere dall’avallo RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni sindacali.
2.2. Conseguentemente ha ritenuto che con l’accordo del 2004 si fosse effettuata una, non consentita, seconda variazione (la prima era quella realizzata con l’accordo provinciale del 18 dicembre 2000) RAGIONE_SOCIALE‘accordo di riallineamento del 1996. Ugualmente non consentita anche nel concorso di accordi sindacali di proroga o di sospensione.
2.3. Ha chiarito che le agevolazioni contributive sono subordinate all’erogazione di una retribuzione non inferiore a quella dovuta secondo i contratti collettivi di settore trattandosi di beneficio previsto in favore dei datori di lavoro che applicano i contratti collettivi ed erogano retribuzioni non inferiori ai minimi.
2.4. Ha infine osservato che nessuna deroga alla decadenza dallo sgravio era stata prevista per il caso di regolarizzazione da parte del datore di lavoro che, peraltro, nella specie non era neppure intervenuta essendovi stato un accertamento d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa debenza RAGIONE_SOCIALEe somme.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricorre NOME COGNOME che articola tre motivi ai quali resiste l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso e propone ricorso incidentale tardivo affidato a due motivi. Il ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO CHE
Il ricorso principale
4.1. Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 Cost., 1 d.l. n. 2 del 2006, 20 d.lgs. 375 del 1993, 1 l. n 389 del 1989, art. 5 comma 4 d.l. 510 del 1996, art. 28 c.c.n.l. 1.7.2002, 28 c.c.n.l. 6.7.2006, 19 c.l.p. provincia Brindisi del 20.9.2004, delibera CIPE n. 42 del 2000 e art. 115
c.p.c.. Ad avviso del ricorrente erra la corte nel ritenere che le agevolazioni siano subordinate alla presentazione di una domanda e non invece all’esistenza dei requisiti oggettivi per beneficiarne. Inoltre, ancora errata sarebbe la decisione che ancora i benefici alla erogazione di retribuzioni non inferiori a quelle dovute in base ai c.c.n.l. ignorando la scissione tra rapporto retributivo e contributivo estesa al settore agricolo oggetto di agevolazioni. In estrema sintesi ritiene che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto rideterminare la base imponibile e comunque calcolare i contributi con le agevolazioni previste per le zone svantaggiate.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 10,14,27,30 40 e 45 c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti 6 luglio 2006, RAGIONE_SOCIALE‘art 3 del C.P.L. per la provincia di Brindisi 29.10.1994, degli artt. 3 e 16 d.lgs. n. 66 del 2003, RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie n. 93/104/CE e n. 2000/34/CE, d.m.28.12.1995 art. 5, comma 4 del d.l. n. 510 del 1996 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. nella parte in cui era stato riconosciuto il diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a calcolare la contribuzione sulla base del salario giornaliero riferito a 6,50 ore piuttosto che a quello effettivamente svolto in azienda (pari a 5 ore giornaliere).
Il primo motivo di ricorso è infondato.
5.1. quadro normativo va così ricostruito:
-a) L’articolo 01 d.l. 10 gennaio 2006 n.2, conv. convertito, con modif. dalla l. 11 marzo 2006, n. 81, al comma 2, ha confermato per il triennio 2006/2008 le agevolazioni contributive già previste dall’ articolo 9 l. 11 marzo 1988 n. 67 in favore dei datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate e le ha determinate in una riduzione RAGIONE_SOCIALEa contribuzione del 68%;
-b) l’art. 5 del d.l. n. 510 del 1996 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 608 del 1996 -ha introdotto l’istituto
del cd . «riallineamento retributivo e contributivo», prevedendo la stipula, nelle zone svantaggiate del territorio nazionale, di accordi provinciali per il progressivo adeguamento RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni dei lavoratori agli importi determinati dal CRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
c) Il riallineamento contributivo è previsto dal comma 4 del suddetto articolo 5. A tenore RAGIONE_SOCIALEa norma, per le imprese che aderiscono agli accordi di riallineamento provinciali la retribuzione di riferimento per il calcolo dei contributi è quella fissata dal contratto di riallineamento (purché non inferiore ad una data percentuale del minimale contributivo); la norma prevede che detta disposizione deve intendersi come interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALEe norme «relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva» di cui al combinato disposto degli articoli 1 -(comma 1) -e 6 -(commi 9 lett. a,b,c ed 11) -d.l. n. 338/1989. Le norme richiamate sono quelle che stabiliscono la base di calcolo dei contributi (art.1) e le condizioni per ottenere riduzioni contributive (art. 6). In particolare, tra tali condizioni vi è il pagamento di retribuzioni non inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva (condizione poi estesa, dall’art. 20, co.2, d.lgs. n. 375/1993, alla fruizione di tutte le agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo; cfr. Cass. 2 maggio 2024 n. 11762). In sostanza, il comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 d.l. n. 510/1996 stabilisce che: la base contributiva è la retribuzione di cui all’accordo di riallineamento; il pagamento di tale retribuzione fa ritenere verificata anche la condizione di accesso ai benefici contributivi.
-d) il successivo comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5 ammette una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, limitatamente ai tempi e alle percentuali fissate dagli accordi provinciali.
5.1. Questo essendo il quadro normativo, è infondata la tesi RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente secondo cui la eventuale nullità RAGIONE_SOCIALE‘accordo di riallineamento avrebbe rilievo soltanto ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa base contributiva e non anche ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accesso alle riduzioni contributive.
5.2. I due aspetti sono considerati congiuntamente ed in modo inscindibile dal comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5, che si riferisce sia alla «corresponsione retributiva» che alla «determinazione contributiva»; pertanto, se l’accordo provinciale non è valido ai fini RAGIONE_SOCIALEa «determinazione contributiva», egualmente non può operare per la applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme che prevedono la «corresponsione retributiva» come condizione di accesso agli sgravi.
5.3. Ne deriva la infondatezza del motivo di ricorso, anche a prescindere dalla necessità RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa al fine del godimento RAGIONE_SOCIALEe riduzioni contributive.
Anche il secondo motivo del ricorso principale non può trovare accoglimento.
6.1. Il motivo, anche a voler tralasciare i profili di inammissibilità connessi al mancato deposito dei documenti elencati in calce al ricorso alle lettere a) e b), è comunque infondato.
6.2 . Questa Corte nell’esaminare un caso analogo (cfr. Cass 23613 del 2021) ha rammentato che il richiamo all’orario ordinario di lavoro indicato dal contratto collettivo ai fini del calcolo del minimale contributivo costituisce un parametro legale indisponibile e l’orario di lavoro su cui si parametra il minimale contributivo (per quanto sopra detto di 39 ore) e la disciplina dei non tollera decrementi retributivi neanche derivanti da riduzioni di orario di lavoro pattuiti tra le parti del rapporto di lavoro, mentre, nel caso di specie, si pretende, attraverso la riduzione in termini d’orario,
di incidere sul calcolo RAGIONE_SOCIALEa contribuzione senza neanche allegare la concreta sussistenza di contratti part-time e basando l’assunto su di una interpretazione RAGIONE_SOCIALEe previsioni del c.c.n.l. del 6.7.2006 ( riportati ed allegati solo per stralci) che implica l’applicazione di disposizioni transitorie applicabili a concrete e storicamente realizzate situazioni di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata.
6.3. Peraltro, gli accordi erano comunque invalidi. Come ritenuto da questa Corte (cfr. Cass. 24365 del 2023) ‘l’accertata illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘applicazione di un contratto di riallineamento retributivo ai fini del conseguimento di sgravi contributivi integra u n’ipotesi di evasione del pagamento dei contributi dovuti, in assenza di una prova RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del diritto alla fruizione dei suddetti sgravi da parte del soggetto interessato ad avvalersene’ e ‘la rilevata insussistenza del diritto al conseguimento di tali sgravi legittimava la revoca del relativo beneficio indebitamente usufruito’ (cfr anche Cass. n. 28292 del 2019).
Il terzo motivo di ricorso con il quale si denuncia la violazione falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte di merito compensato per metà le spese del doppio grado di giudizio e si sostiene che le spese avrebbero dovuto essere compensate per intero, atteso che la parte è risultata parzialmente vittoriosa e non già soccombente, è infondato.
7.1. L a valutazione RAGIONE_SOCIALE‘esito complessivo RAGIONE_SOCIALEa lite che ha visto solo in parte vittoriosa la parte opponente costituisce una ragione di compensazione e la condanna a pagarne la metà è coerente con l’accoglimento di un solo capo di domanda essendo stato ritenuto infondato l’altro . Le sezioni unite nella pronuncia n. 3206/2022 hanno chiarito che l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza. Questa è
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o, come nella specie, in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi. Coerentemente, dunque, nel caso in esame è stata disposta la parziale compensazione e la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte, che non è interamente vittoriosa, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALEa parte (l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) che è solo parzialmente soccombente.
Ricorso incidentale.
8.1. Con il primo motivo è investito il capo RAGIONE_SOCIALEa decisione che ha ritenuto maturata la prescrizione su una RAGIONE_SOCIALEe due annualità. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ritiene che la Corte sarebbe incorsa nell’omesso esame di un fatto decisivo avendo trascurato di considerare che con lettera di costituzione in mora del 9.10.2012 la prescrizione, che si sarebbe compiuta il 16.12.2012, era stata tempestivamente interrotta.
8.2. La censura è inammissibile. Nel suo ricorso, infatti, l ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE trascura di riprodurre anche solo per sintesi il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto con il quale assume di aver tempestivamente interrotto la prescrizione, il che rende generico il motivo. Né, peraltro, nel ricorso è chiarito esattamente dove nel fascicolo è rinvenibile il documento che ci si limita a dedurre che sarebbe stato allegato alla memoria di primo grado.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato essendo, analogamente a quanto detto con riguardo alla censura formulata nel ricorso principale sul capo RAGIONE_SOCIALEe spese, rispettato il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza essendo la compensazione parziale giustificata dall’esito RAGIONE_SOCIALEa lite.
In conclusione entrambi i ricorsi, principale e incidentale, sono rigettati. L’esito del giudizio giustifica la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto
RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto Così deciso in Roma il 13 novembre 2024