Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6165 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6165 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2137-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1076/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/10/2017 R.G.N. 1076/2017;
Oggetto
Contributi
R.G.N. 2137/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/11/2023
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata 26.10.2017, la Corte d’appello di Bologna, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’appartenenza ai fini contributivi di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al settore agricoltura ex l. n. 240/1984 e, per l’effetto, l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEe pretese creditorie rivoltele dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE mediante avvisi di addebito; che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 29.11.2023, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione degli artt. 1 e 2, l. n. 240/1984, per avere la Corte di merito ritenuto che il beneficio RAGIONE_SOCIALEa riduzione RAGIONE_SOCIALE‘onere contributivo previsto dalle norme citate per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE potesse essere accordato all’odierna controricorrente, ancorché essa annoveri tra i suoi soci RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE;
che, al riguardo, va premesso che la sentenza impugnata ha accertato che l’odierna controricorrente è un RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE costituito nella forma di una società per azioni di tipo consortile, che opera ‘nell’interesse esclusivo dei soci per la lavorazione e conservazione in comune dei prodotti ortofrutticoli da loro conferiti senza fini di lucro o
speculativi’, trattandosi di ‘RAGIONE_SOCIALE che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2615ter c.c. ha scelto la veste di società per azioni, fermo lo scopo mutualistico di cui all’art. 2602 c.c.’ (così pagg. 5 -6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata);
che, tanto premesso in fatto, risulta corretta la conclusione che i giudici territoriali hanno tratto sulla scorta di Cass. n. 3479 del 1999, secondo cui, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEo speciale regime contributivo di cui agli artt. 1 e 2, l. n. 240/1984 (ciò che, nella specie, costituisce l’unico motivo del contendere, incontroversa essendo l’appartenenza RAGIONE_SOCIALE‘odierna controricorrente al settore agricolo), rileva la natura RAGIONE_SOCIALE e mutualistica RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dall’RAGIONE_SOCIALE e non anche la veste s ociale che la caratterizza, atteso che -come si legge nella motivazione di Cass. n. 3479 del 1999, cit. -‘scopi di cooperazione tra soci possano essere conseguiti anche attraverso RAGIONE_SOCIALE collettive, enti cooperativi di fatto o, sinanche, attraverso residue forme societarie, che risultino compatibili in ragione del tipo assunto e RAGIONE_SOCIALEa disciplina cui sono assoggettate alla realizzazione di finalità di cooperazione tra soci’;
che, diversamente da quanto opinato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel ricorso per cassazione, ad una tale conclusione non osta la circostanza che la legge n. 240/1984 intenda dettare, come recita il suo titolo, ‘norme previdenziali e assistenziali per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici’, atteso che, una volta riconosciuta natura RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, la sua sussunzione nell’alveo degli artt. 1 e 2, l. n. 240/1984, cit. (che menziona espress amente ‘le RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e loro RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti
agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall’allevamento di animali’), discende dal suo essere ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘, ancorché non ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘;
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del