Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10863 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10863 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24746-2023 proposto da:
NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrenti –
Oggetto
R.G.N. 24746/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 09/04/2025
CC
avverso la sentenza n. 761/2023 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 29/05/2023 R.G.N. 537/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO che
La Corte di appello di Genova, confermando la decisione di primo grado, ha respinto l’appello proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe avverso la pronuncia di rigetto della domanda dagli stessi avanzata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE volta ad ottenere il ripristino del diritto alla riduzione tariffaria ex art. 33 c.c.n.l. per i dipendenti elettrici RAGIONE_SOCIALE, secondo i termini e le condizioni ivi stabilite e al risarcimento del danno per la mancata fr uizione dello sconto tariffario dell’1.1.2016, fino all’effettivo ripristino.
Per la cassazione della sentenza propongono ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe, affidandolo a un motivo.
Resiste, con controricorso assistito da memoria RAGIONE_SOCIALE
La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., ritenendo la manifesta infondatezza del motivo prospettato.
Parte ricorrente, tramite difensore munito di nuova procura speciale, ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nonché la trattazione della causa in pubblica udienza; è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza .
CONSIDERATO CHE
Va preliminarmente rilevato come debba essere disattesa l’istanza di trattazione della presente causa in pubblica udienza.
Giova rilevare, al riguardo, come la introduzione dell’art. 380 bis. Cod. proc. civ. consenta, in caso di proposta di definizione anticipata, esclusivamente la richiesta di trattazione in camera di consiglio della vicenda oggetto di causa.
Con l’unico, articolato motivo di ricorso, si censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360. Comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. proc. civ., e 3 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Va preliminarmente rilevato come non sussistano i presupposti dell’asserita violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per motivazione apparente, essendo il contenuto della stessa perfettamente percepibile (Cfr., fra le tante, Cass. n. 13248 del 2020).
Il motivo, poi, oltre ad essere inammissibilmente formulato in modo promiscuo, (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contesta l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza del requisito della buona fede nel recesso da parte delle società considerate.
Irrilevante deve ritenersi il requisito in esame nella vicenda de qua alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto.
Posto che la decisione impugnata appare del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte in argomento (Cfr., fra le tante, Cass. nn. 1281, 1289, 1296, 1309, 11550, 12604, 12638 del 2023), che ha ritenuto
la richiesta di agevolazione tariffaria non meritevole di accoglimento, il ricorso deve essere respinto, in sostanziale corrispondenza al provvedimento di proposta di definizione anticipata ex art. 380- bis c.p.c.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate in dispositivo in favore del controricorrente. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., stante l’esito giudiziale conforme alla proposta di definizione accelerata, nel senso ivi indicato, occorre applicare il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
Alla presente pronuncia di inammissibilità del ricorso fa quindi seguito la condanna di parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché della sanzione di cui al successivo quarto comma, da versare alla Cassa delle Ammende, entrambe liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del DPR n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 -bis del citato D.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte di una somma di euro 3000,00 ex art. 96, 3° comma c.p.c., nonché a pagare in favore della cassa delle ammende la
somma di euro 3000,00 ex art. 96, 4 comma c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio, 9 aprile 2025
Il Presidente
NOME COGNOME