Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1309 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 1309 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11917/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME domiciliati in ROMA, INDICOGNOME, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
–
ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE , in persona dei legali rappresentati pro tempore, elettivamente domiciliati in INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
–
contro
ricorrenti –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 564/2021 depositata il 15/02/2021, R.G. n. 1847/2019;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME; udito l’Avvocato NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati indicati in epigrafe, già dipendenti del RAGIONE_SOCIALE, volto ad ottenere nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro.
La Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto che la disdetta RAGIONE_SOCIALE del 12 ottobre 2015 ed il successivo accordo aziendale del 27 novembre 2015, con estinzione del beneficio alla data del 31 dicembre 2015, risultavano legittimi, ‘posto che nulla osta all’eliminazione di benefici previsti da contratti/a ccordi collettivi anche per i pensionati’, in presenza di originari obblighi assunti a tempo indeterminato.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con sei motivi; hanno resistito con controricorso le società intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia: ‘violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione a: art. 420 bis cpc, art. 1362 cc, C.C.L. dipendenti elett rici: 11.04.1963, nel richiamo all’ex art. 25; c.c.l. 21.03.1970, art. 30; c.c.l. 29.05.1973, art. 30; c.c.l. 7.6.1976, art. 30; c.c.l. 1.08.1979, art. 33; c.c.l. 21.02.1989, art. 33; C.c. l. 26.07.1991, art. 33; c.c.l. 23.04.1996, art. 33; Contratto Unico per il Settore Elettrico del 24.07.2001, art. 54 comma 2; Accordo 19.04.2002 di rinegoziazione fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; Intese sindacali dell’8.3.1999 e del 17.05.2011; Acco rdo 29.01.2003 di rinegoziazione fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; accordo 27.11.2015. Gradatamente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli stessi articoli’. La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che la disdetta dell’accordo sindacale RAGIONE_SOCIALE del 19.04.2002 avesse riguardato anche i lavoratori assunti prima del 01.08.1979 o chi, cessato dal servizio, fosse comunque stato assunto prima di tale data. Si sostiene che l’accordo disdettato non contiene al proprio interno il riferimento alla norma
transitoria concessoria del beneficio dei 7000 kWh agli assunti entro l’1.08.1979 (art. 33 c.c.l. 1.8.1979, riprodotto in tutti i rinnovi contrattuali fino al primo Contratto Unico per il settore elettrico del 24.07.2001).
Il secondo motivo denuncia: ‘violazione e/o falsa applic azione norme di diritto e/o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione a: artt. 1362 e ss; art. 2113 cc; art. 23 quater l. n. 331/1980, art. 27 l.n. 155/1981; c.c.l. dipendenti elettrici: 11.04.1963 nel richiamo all’ex art. 25; ccl 21.4.1970, art. 30; ccl 29.05.1973, art. 30; ccl 7.6.1976, art. 30; ccl 1.8.1979, art. 33, ccl 21.2.1989,art. 33; ccl 26.07.1991, art. 33; ccl 23.04.1996, art. 33; Contratto Unico per il Settore Elettrico del 24.07.2001, art. 54, comma 2; Accordo 19.04.2002 di rinegoziazione fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; Intese sindacali dell’8.3.1999 e del 17.05.2011; Accordo 27.11.2015. Gradatamente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli stessi articol i’. La Corte d’Appello avrebbe errato nel negare sia la natura retributiva dell’agevolazione tariffaria, sia la natura di diritto quesito, riconoscendone invece la natura di mera aspettativa suscettibile di disdetta unilaterale da parte del datore.
Il terz o motivo denuncia: ‘violazione e/o falsa applicazione norme di diritto e/o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione a: artt. 1362, 1372, 1373, 1387, 1388, 1392, 1393, 1398, 1399 cc; c.c.l. dipendenti elettrici: 11.DATA_NASCITA.1963 nel ric hiamo all’ex art. 25; ccl 21.4.1970, art. 30; ccl 29.05.1973, art. 30; ccl 7.6.1976, art. 30; ccl 1.8.1979, art. 33, ccl 21.2.1989, art. 33; ccl 26.07.1991, art. 33; ccl 23.04.1996, art. 33; Contratto Unico per il Settore Elettrico del 24.07.2001, art. 54, comma 2; Accordo 19.04.2002 di rinegoziazione fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; Intese sindacali dell’8.3.1999 e del 17.05.2011; Accordo 27.11.2015. Gradatamente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in rel azione agli stessi articoli’. Parte ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui esclude il difetto di rappresentanza delle RAGIONE_SOCIALE., nonché nella parte in cui ritiene che i pensionati siano stati legittimamente privati, per effetto della citata disdetta, dei benefici contenuti negli accordi collettivi (quindi dell’agevolazione tariffaria). Si evidenzia, in particolare, da un lato che le OO.SS. non avessero legittimazione a ricevere la disdetta non
rappresentando gli ex lavoratori in pen sione e, dall’altro, che a RAGIONE_SOCIALE fosse interdetto revocare l’agevolazione, definitivamente attratta al patrimonio di ogni ex lavoratore in pensione.
Il quarto motivo denuncia: ‘violazione e/o falsa applicazione norme di diritto e/o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione a: artt. 1337, 1362 e ss, 1366, 1375 cc; art. 27 d.l. n. 91/2014 conv. in l. n. 116/2014; c.c.l. dipendenti elettrici: 11DATA_NASCITA.1963 nel richiamo all’ex art. 25; ccl 21.4.1970, art. 30; ccl 29.05.1973, art. 30; ccl 7.6.1976, art. 30; ccl 1.8.1979, art. 33, ccl 21.2.1989, art. 33; ccl 26.07.1991, art. 33; ccl 23.04.1996, art. 33; Contratto Unico per il Settore Elettrico del 24.07.2001, art. 54, comma 2; Accordo 19.04.2002 di rinegoziazione fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; Intese sin dacali dell’8.3.1999 e del 17.05.2011; Accordo 27.11.2015. Gradatamente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli stessi articoli’. Parte ricorrente censura la sentenza di secon do grado nella parte in cui ha escluso che la revoca dell’agevolazione tariffaria fosse contraria a correttezza e buona fede.
Il quinto motivo denuncia: ‘violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione a: artt. 1362 – 1372 cc, art. 420 bis cpc; violazione dei principi espressi da Cass. 7 marzo 2002 n. 3296’. Parte ricorrente censura la sentenza di secondo grado per non aver dichiarato la nullità/inefficacia della disdetta per carenza assoluta di una regolamentazione sostitutiva a quella disdettata.
L’ultimo motivo denuncia: ‘violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione a: artt. 1372 -1375 cc, art. 211 9 cc, art. 2074 c.c.’. Parte ricorrente rileva che, per effetto del susseguirsi degli accordi collettivi, RAGIONE_SOCIALE avesse da ultimo previsto che il beneficio dovesse esser riconosciuto ai lavoratori assunti entro il 30.06.1996 e cessati dal servizio entro il 30.11.2011. Si trattava quindi di un impegno contrattuale dotato di naturale scadenza, con la conseguenza che RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto procedere allo scioglimento ante tempus solo in presenza di una giusta causa. Sul punto, parte ricorrente evidenzia che non configurano motivazioni eccezionali, legittimanti lo scioglimento, quelle addotte da RAGIONE_SOCIALE: il generico richiamo
alla crisi economica; il venir meno della copertura economica statale degli oneri sostenuti dalle imprese elettriche per l’erogazione dello sconto. Si lamenta anche la mancata pronuncia da parte della Corte di Appello su questo ultimo profilo.
I motivi, per come sono formulati, presentano preliminari e concorrenti profili di inammissibilità.
2.1. Innanzitutto, sono inammissibili nelle parti in cui denunciano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in una ipotesi preclusa dall’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., in base al quale detto vizio non può essere evocato per i giudizi di appello instaurati successivamente alla data indicata ex art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012, conv. l. n. 134 del 2012, con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado; ossia il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. «doppia conforme» (v., tra molte, Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019). In tale ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte v. Cass. n. 5528 del 2014).
2.2. In ogni caso, le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c., non tengono in adeguato conto le regole poste dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) che hanno espresso su tale norma princìpi di diritto, costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici, circa la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità.
2.3. Inoltre, i motivi contengono promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di innumerevoli disposizioni di legge e di contratto, oltre che, in via gradata, la denuncia dell’omesso esame di fatti decisivi, senza consentire un’adeguata identificaz ione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, ‘di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità’ (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass.
n. 14317 del 2016; Cass. n. 3141 del 2019; Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019).
2.4. Per quanto riguarda, in particolare, le plurime censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, chi ricorre trascura di considerare che il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).
L’elencazione seriale di innumerevoli disposizioni di legge e di contratto che si assumono violate non rispetta il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – da intendere alla luce del canone generale della strumentalità delle forme processuali -che comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo ogni singola violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675 del 2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002).
2.5. Ancora, in ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di contratti o accordi collettivi anche rispetto a discipline collettive che non hanno la valenza di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, così come invece richiesto dal n. 3 dell’art. 360 c.p.c., e, per molti di essi, non vengono riportati i contenuti delle disposizioni, neanche a stralcio, né si indicano come e quando i contratti collettivi siano stati depositati e dove gli stessi siano rinvenibili (cfr., per il deposito integrale, Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010; per gli oneri di localizzazione dei documenti v. Cass.
SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass., SS. UU. n. 7161 del 2010; conformi: Cass. nn. 17602 del 2011 e n. 124 del 2013).
2.6. Infine, per talune questioni -in particolare quella contenuta nel primo motivo che, così come è stata prospettata in questa sede, non risulta esplicitamente affrontata nella sentenza impugnata -la parte ricorrente che le proponga innanzi a questa Corte, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (cfr. Cass. SS.UU. n. 34469 del 2019), onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004; più di recente: Cass. n. 32084 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017).
Nei limiti residui in cui i motivi di ricorso pongono questioni di diritto scrutinabili da questa Corte, gli stessi, esaminabili congiuntamente per connessione, risultano infondati per le ragioni di seguito espresse.
3.1. Dalla ricostruzione emergente dagli atti di causa risulta che, da un punto di vista storico, l’agevolazione tariffaria sull’energia elettrica venne introdotta per la prima volta nel contratto collettivo post corporativo a favore dei dipendenti delle aziende elettriche private con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico della energia erogata dal proprio datore di lavoro.
La misura in oggetto fu strettamente collegata all’uso familiare dell’abitaz ione principale del dipendente tanto che in presenza di più dipendenti RAGIONE_SOCIALE, componenti del medesimo nucleo familiare, l’agevolazione tariffaria spettava per una sola utenza e comunque entro determinati limiti; essa venne estesa agli ex dipendenti posti in quiescenza e riconosciuta anche in favore di soggetti non dipendenti quali le vedove e i vedovi dei dipendenti.
La previsione di tale beneficio fu mantenuta nei diversi contratti collettivi succedutisi nel tempo fino al contratto collettivo del 1996 che escluse tale misura per i dipendenti assunti a partire dal 1° luglio 1996. Il successivo contratto collettivo 2001 abolì l’istituto stabilendo la necessità di una
rinegoziazione della complessiva disciplina aziendale in vigore. In tale contesto si colloca l a stipula dell’accordo aziendale di cui al verbale del 19 aprile 2002 (cd. accordo di armonizzazione) con il quale le parti convenivano che, per i lavoratori in servizio alla data del 30 giugno 1996, restavano confermate le disposizioni di cui all’art. 33 del c.c.l. 21.2.1989 in materia di energia elettrica.
Con il contratto collettivo elettrici dell’anno 2006 RAGIONE_SOCIALE e le organizzazioni sindacali assunsero formale impegno alla definizione a livello aziendale della questione relativa al riesame della materia delle agevolazioni tariffarie ed in attuazione di tale impegno venne avviato un processo negoziale confluito nella sottoscrizione, nel maggio 2011, di alcuni autonomi accordi programmatici, dedicati alle agevolazioni tariffarie ed alla contestuale attuazione di misure di sostegno del sistema della previdenza complementare, misure modulate in maniera differenziata per fasce di dipendenti distinte in relazione all’epoca di assunzione; tale processo fu portato a conclusione con l’accordo in data 1° dice mbre 2011 tra RAGIONE_SOCIALE e le parti sindacali e prevedeva, per quel che qui rileva, la sostituzione, a decorrere dal 1° febbraio 2012, dell’istituto delle agevolazioni tariffarie con misure di sostegno al sistema della previdenza complementare in RAGIONE_SOCIALE.
Tali accordi furono sottoscritti dai rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo elettrici.
In data 12 ottobre 2015 RAGIONE_SOCIALE comunicò alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali formale recesso dalla regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie, con estinzione del beneficio alla data del 31 dicembre 2015 anche per gli ex dipendenti ed i loro superstiti. In data 27 novembre 2015, in seguito a confronto tra RAGIONE_SOCIALE e le organizzazioni sindacali, fu sottoscritto uno specifico accordo con il quale veniva previsto che dal 1° gennaio 2016 agli ex dipendenti e superstiti fruitori del beneficio alla data del 31 dicembre 2015 era riconosciuta una tantum ed a titolo di liberalità una somma lord a quantificata in base all’età del singolo beneficiario la cui erogazione fu condizionata alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione.
3.2. Dalla evoluzione della disciplina collettiva in materia di agevolazione tariffaria si evince, quindi, che a partire quanto meno dal contratto
collettivo del 1996 si avvertì la necessità di un superamento dell’istituto, ritenuto evidentemente anacronistico in considerazione sia della mutata natura dell’RAGIONE_SOCIALE, da ente pubblico economico a società per azioni per effetto del d.l. n. 333/1992 (art. 15) convertito in legge n. 359/1992, sia in relazione al processo di liberalizzazione del mercato elettrico disposto con il d. lgs. n. 79/1999, in attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, processo completato il 1° luglio 2007 (d.l. n. 73/2007 convertito in legge n. 125/2007).
Evidentemente l’apertura alla vendita dell’energia elettrica in regime di libero mercato anche per le utenze domestiche, con la presenza di molteplici distributori e società di vendita in concorrenza fra loro, aveva determinato oggettive difficoltà tecnico gestionali nell’applicazione dell’agevolazione tariffaria nel mercato della maggiore tutela regolato dall’RAGIONE_SOCIALE. In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE intervenne con delibera del 29 dicembre 2007 sollecitando l’incentivazione del riassorbimento degli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore assunti prima del 1° luglio 1996, al fine di evitare distorsioni del segnale del prezzo percepito per tali consumatori domestici e di ridurre il rischio di un uso inefficiente dell’energia elettrica e le complicazioni amministrative in capo al distributore e al venditore.
Alla luce di tale complessivo contesto e, in particolare, della evoluzione della disciplina collettiva in tema di agevolazione tariffaria devono essere esaminate le questioni poste dai motivi in esame.
3.3. Una prima questione concerne la natura, retributiva ( rectius corrispetti va) o meno, dell’agevolazione tariffaria in controversia; la relativa verifica, condotta alla luce delle caratteristiche dell’istituto quale regolato dalle norme collettive (v. paragrafo 2.1.), induce ad escludere ogni rapporto di corrispettività tra l’age volazione tariffaria e la prestazione del singolo lavoratore; il riconoscimento del relativo diritto e della sua misura, prescindeva, infatti, del tutto dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipendente nonché dalla durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda; in conseguenza, tale istituto risultava sottratto al rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost.,
configurandosi come un beneficio che trovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamente destinato alla remunerazione della prestazione resa dal dipendente.
3.4. In senso contrario a tale approdo non sono utilmente invocabili alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 24268 del 2013 e Cass. n. 24533 del 2013), che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, in quanto nelle richiamate decisioni l’affermazione della natura retributiva dell’agevolazione tariffaria concessa ai lavorat ori si connetteva al carattere alternativo che tale agevolazione aveva assunto rispetto al riconoscimento di un assegno ad personam non assorbibile, di pacifica natura retributiva.
Né orienta a soluzione opposta a quella qui condivisa la presenza di ‘certificazioni’ in cui la società avrebbe riconosciuto il mantenimento del diritto alla riduzione tariffaria ai ricorrenti all’atto del loro pensionamento; ciò sia perché tali documenti esprimono solo la posizione dell’RAGIONE_SOCIALE, che non può essere significativa della comune volontà delle parti collettive nella regolamentazione dell’istituto, sia perché l’interpretazione di tali atti unilaterali si traduce in un accertamento di fatto ed è affidata al giudice del merito e non è sindacabile in questa sede di legittimità (cfr. Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014).
3.5. Neppure può valere a sorreggere l’affermazione della natura retributiva dell’agevolazione tariffaria in oggetto la circostanza del suo inserimento nel CUD e la sua qualificazione come <> ai fini IRPEF (Cass. n. 586 del 2017; Cass. n. 11414 del 2015), tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione a fini fiscali dell’agevolazione tariffaria possano trarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configu razione dell’istituto in oggetto nell’ambito del rapporto di lavoro. 3.6. Una seconda questione che si pone concerne la configurabilità di un al diritto quesito in capo agli odierni ricorrenti, ex dipendenti, mantenimento del beneficio.
A riguardo occorre premettere che, secondo l’orientamento del giudice di legittimità, <> (Cass. n. 14944 del 2014; Cass. n 20838 del 2009). Pertanto, gli unici diritti intangibili sono quelli che sono già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già eseguita, situazioni queste non configurabili in relazione alla pretesa azionata dagli odierni ricorrenti, espressione di una mera aspettativa al mantenimento nel tempo della più favorevole normativa collettiva che tale beneficio ha previsto.
L’agevolazione tariffaria in questione trova, infatti, la propria fonte nelle disposizioni del contratto collettivo le quali, come ripetutamente chiarito dal giudice di legittimità, non si incorporano nel contenuto del contratto individuale dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano sul singolo rapporto come fonte eterogenea di regolamento del rapporto, concorrente con la fonte individuale, con la conseguenza che, in caso di successione dei contratti collettivi, si realizza una sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, restando la conservazione di quel trattam ento affidata all’autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, le quali possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia (Cass. n. 16043 del 2018; Cass. n. 1298 del 2000; Cass. n. 11466 del 1997; Cass. n. 11052 del 1995), volontà nello specifico non rinvenibile.
3.7. Una volta esclusa la configurabilità del consolidarsi di un diritto quesito al mantenimento del beneficio in capo ai lavoratori per effetto delle
richiamate pattuizioni collettive, il recesso di RAGIONE_SOCIALE risulta senz’a ltro consentito alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., secondo il quale qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione (tra molte: Cass. n. 14961 del 2022; Cass n. 40409 del 2021; Cass. n. 23105 del 2019; Cass. n. 18548 del 2009; Cass. n. 19351 del 2007).
4. Alla stregua delle argomentazioni esposte il ricorso deve essere respinto nel suo complesso; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17 , della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 novembre 2022