Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33633 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33633 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
COGNOME
URBANI IOLE
NOME
AFFRANCAZIONE DI FONDO RUSTICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7466/2021 R.G. proposto da
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
ISTITUTO INTERDIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLE DIOCESI DI TIVOLI, SUBIACO E PALESTRINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente – nonché contro
-intimati –
avverso la sentenza n. 6456/2020 della CORTE DI APPELLO DI ROMASEZIONE SPECIALIZZATA RAGIONE_SOCIALE, depositata il 17 dicembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
l’Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Tivoli, Subiaco e Palestrina (in appresso, per brevità: l’Istituto) chiese al Tribunale di Tivoli -Sezione distaccata di Palestrina pronuncia di devoluzione, ai sensi dell’art. 972 cod. civ., di un immobile sito in Cave, INDIRIZZO, in proprio favore e nei confronti dei livellari NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
nel resistere, i convenuti formularono domanda di declaratoria di avvenuta affrancazione del cespite, la quale – istruita mediante consulenza tecnica di ufficio venne accolta dall’adita A.G., con determinazione del canone di affranco in euro 5.343,41;
l’opposizione dell’Istituto avverso detto provvedimento, spiegata ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 607 e svolta nella resistenza del solo NOME COGNOME venne -sul rilievo che contro il provvedimento dovesse proporsi appello – dichiarata inammissibile dalla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Tivoli , sebbene all’esito dello svolgimento di nuova c.t.u., disposta in rinnovazione di quella espletata nella fase pregressa;
la decisione in epigrafe indicata, statuendo sull’appello interposto dall’Istituto, ha, previa positiva valutazione di ammissibilità ed in condivisione delle risultanze della c.t.u. eseguita in primo grado nel giudizio di opposizione, accolto quest’ultima , quantificato il canone di affranco nel maggior importo di euro 43.970,58, condannato NOME COGNOME al versamento di siffatta somma, detrattO da essa quanto già corrisposto, nonché condannato NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento, in solido tra loro, della somma
r.g. n. 7466/2021 Cons. est. NOME COGNOME
di euro 15.469,99, a titolo di canoni del livello scaduti nel quinquennio anteriore alla domanda di affrancazione;
ricorre per cassazione NOME COGNOME affidandosi ad un motivo; resiste, con controricorso, l’Istituto;
non svolgono difese in grado di legittimità NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME;
le parti non hanno depositato memorie illustrative;
Considerato che
l’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, secondo e quarto comma, della legge n. 607 del 1966 nonché dell’art. 975 cod. civ.;
in estrema sintesi, parte ricorrente rappresenta, in punto di fatto, che l’enfiteusi rustica oggetto di lite – costituita da epoca antecedente al 1941 con NOME COGNOME, originaria colona perpetua del fondo, madre di NOME NOME e NOME COGNOME -prevedeva un canone in natura (e, segnatamente, la « corrisposta » di un quarto dei prodotti del suolo a favore della concedente);
da ciò inferisce l’erroneità del criterio adoperato dal giudice territoriale per la quantificazione del canone di affrancazione (stabilito tenendo conto dell’incremento di valore subito dal bene per effetto dell’attività edificatoria sullo stesso praticata , in base alle rilevazioni dell’osservatorio del mercato immobiliare, moltiplicato per quindici), da calcolarsi invece mercé la conversione in danaro dell’originario canone in natura e il suo aggiornamento al momento dell’affrancazione, senza tener conto, inoltre, delle opere fatte dall’enfiteuta sul fondo;
il motivo è inammissibile, per una duplice ragione, ciascuna ex se idonea a sorreggere la decisione;
in primo luogo, perché, come puntualmente eccepito dalla parte controricorrente, la doglianza è incentrata su una circostanza (il canone in natura dell’enfiteusi) che si connota come questione nuova – ed
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altresì involgente accertamenti di fatto – posta per la prima volta in sede di legittimità, estranea al thema decidendum dei precedenti gradi e non esaminata nella pronuncia gravata;
di tale questione, tuttavia, parte ricorrente ha omesso di specificare l’avvenuta deduzione davanti al giudice di merito della questione e, a fortiori, di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito: e tanto rende inammissibile il motivo di impugnazione di legittimità (Cass. 31/01/2024, n. 2887; Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 06/06/2018, n. 14477);
in secondo luogo, la censura del ricorrente si risolve nel prospettare la nullità dell’indagine commessa al c.t.u. nel primo grado del giudizio di opposizione (e sulle cui risultanze si fonda poi la sentenza in questa sede gravata) sotto il profilo del tenore dei quesiti all’ausiliario posti, asseritamente contrari « ai disposti normativi ed ai princìpi evidenziati dalla Consulta e dal Supremo Collegio » in quanto non corrispondenti ai fatti principali integranti la domanda di affrancazione, tra i quali, a dire del ricorrente, la pretesa previsione in natura del canone enfiteutico;
orbene, siffatta nullità, per la regola generale di cui all’art. 157 cod. proc. civ., doveva costituire oggetto di tempestiva eccezione di parte, da sollevare all’udienza in cui il giudice dell’opposizione formul ò i quesiti, doveva essere ribadita all’atto della precisazione delle conclusioni di tale giudizio e – poiché rimasta assorbita dalla decisione di primo grado di inammissibilità dell’opposizione motivata dalla ragione di cui in narrativa – doveva, infine, essere riproposta in grado di appello ai sen si e nei modi di cui all’art. 346 cod. proc. civ.;
del compimento delle attività processuali descritte nel capoverso che precede parte ricorrente non ha tuttavia riferito o dato conto,
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sicché la questione della correttezza dell’accertamento compiuto dal c.t.u. non è sic et simpliciter prospettabile innanzi questa Corte;
il ricorso è dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
l’oggetto della controversia (affrancazione di fondo rustico) esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912);
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
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