Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35412 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35412 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 32309/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1053/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 23/10/2020, la Corte d’appello di Torino, in accoglimento, per quanto di ragione, dell’appello incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e disatteso l’appello principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato RAGIONE_SOCIALE, al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE, degli importi a quest’ultima dovuti in forza dei titoli indicati in motivazione, contestualmente rigettando la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE per la condanna di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni relativi ai pregiudizi arrecati all’immobile di proprietà di RAGIONE_SOCIALE;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come RAGIONE_SOCIALE avesse acquisito la disponibilità materiale di un immobile a vocazione alberghiera di proprietà di RAGIONE_SOCIALE sulla base di un contratto di affitto d’azienda alberghiera (della durata fissata al 31/5/2015) concluso con la RAGIONE_SOCIALE (successivamente incorporata dalla RAGIONE_SOCIALE, fallita nel 2015), a sua volta entrata nella disponibilità del medesimo immobile a seguito alla stipulazione di un contratto di leasing tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e di un contratto di locazione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; contratti, di leasing e di locazione, che erano venuti meno sin dal 31/12/2014, a seguito della consensuale risoluzione dell’originario contratto di leasing tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
in forza di tali premesse, il giudice d’appello ha rilevato come -pur dovendo escludersi (diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice) qualsivoglia profilo di illiceità nella perdurante detenzione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, dell’immobile di RAGIONE_SOCIALE dal 31/12/2014 al 31/5/2015 –RAGIONE_SOCIALE fosse comunque tenuta a corrispondere a RAGIONE_SOCIALE i canoni di affitto d’azienda dalla stessa dovuti ad RAGIONE_SOCIALE dal gennaio del 2015 al maggio del 2015, avendo RAGIONE_SOCIALE ceduto
a RAGIONE_SOCIALE i propri crediti nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in relazione ai canoni di affitto a garanzia dei crediti a sua volta vantati da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE con riguardo all’originario contratto di leasing ;
con la stessa decisione, la corte territoriale ha rilevato l’insussistenza di alcun credito risarcitorio di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in relazione al danneggiamento dell’immobile deAVV_NOTAIOo in giudizio, avuto riguardo all’ontologica autonomia del rapporto di affitto concluso da RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE rispetto ai precedenti rapporti di locazione che avrebbero in ipotesi legittimato RAGIONE_SOCIALE ad agire per il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1595 c.c.;
avverso la sentenza d’appello, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo di impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso al fine di resistere al ricorso incidentale;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
considerato , preliminarmente, che le questioni di diritto sollevate con il ricorso incidentale – con particolare riguardo al tema relativo all’applicabilità analogica dell’art. 1575 c.c. al tipo contrattuale d ell’affitto di azienda i n relazione all’inadempimento , da parte del subaffittuario, dell’obbligazione di mantenere in buono stato il bene concesso in godimento – appaiono dotate di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., anche con rifermento ai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione;
che, pertanto, visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblica udienza;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione